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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10187/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto una società di fornitura energetica sostenendo che questa si fosse illegittimamente appropriata dei contratti di fornitura di energia elettrica da lui stipulati con altro operatore e chiedendo l'accertamento di non debenza di somme, il ripristino dello status quo ante e il trasferimento coattivo delle forniture di gas ed energia al precedente fornitore. Il giudice di pace rigettava la domanda e il Tribunale confermava il rigetto in appello. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito rispetto al termine di cui all'art. 369 c.p.c.; infatti il ricorso era stato notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 9 novembre 2022, oltre il ventesimo giorno successivo alla notificazione (scaduto l'8 novembre 2022).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per improcedibilità ex art. 369 c.p.c., rilevando che il deposito era avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui il ricorso era proposto. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    "Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"

    Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti; il superamento di tale termine comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    La disposizione è richiamata quale fonte di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per il deposito del ricorso è condizione di procedibilità: il deposito tardivo determina l'improcedibilità, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi.
  • Ai fini del computo del termine di cui all'art. 369 c.p.c. rileva l'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto, e il termine decorre da tale notificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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