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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09649/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società proprietaria di un immobile gravato da ipoteca, dopo la nascita del credito bancario ma prima della trascrizione del pignoramento, aveva concesso l'immobile in locazione a una società terza, che lo aveva poi sublocato a un'ulteriore società. La banca creditrice, poi succeduta da un cessionario del credito, aveva agito in revocatoria sostenendo che la locazione avesse reso più difficile l'espropriazione del bene. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 43 l.fall. per mancata interruzione automatica del processo a seguito del fallimento della subconduttrice contumace, con conseguente nullità degli atti successivi; 2) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'asserita inopponibilità al fallimento della pronuncia revocatoria sopravvenuta; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e travisamento della prova, sostenendo che i documenti prodotti dimostrassero che la locazione serviva a soddisfare un credito della conduttrice per spese di ristrutturazione dell'immobile, e quindi sarebbe stata un atto solutorio non revocabile; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza del danno al creditore e della scientia fraudis in capo al terzo, contestando che la locazione potesse integrare un pregiudizio poiché non sottraeva il bene dal patrimonio del debitore e che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non bastassero a provare la conoscenza del pregiudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, anche a voler ammettere una nullità degli atti successivi al fallimento della subconduttrice, si trattava di una nullità relativa, deducibile solo dalla parte interessata, cioè dal curatore della fallita, e non dai ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il travisamento del fatto è deducibile solo se la questione fattuale e probatoria sia stata effettivamente dibattuta in appello; in ogni caso ha osservato che la locazione non si trasforma di regola in atto solutorio per il solo fatto che il conduttore abbia eseguito ristrutturazioni, essendo necessario provare che la locazione fosse il corrispettivo dell'estinzione di un debito pregresso. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a rimettere in discussione un accertamento di merito. Ha ribadito che l'azione revocatoria è esperibile anche per atti che rendano più difficile o gravosa l'esecuzione, senza necessità di una diminuzione quantitativa del patrimonio, e che la scientia fraudis richiede la conoscibilità del pregiudizio, non la conoscenza specifica del credito. Ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    L'eventuale interruzione del processo per fallimento opera come nullità relativa degli atti successivi, deducibile solo dal soggetto interessato, ossia dal curatore del fallito.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria è esperibile anche contro atti che rendono più difficile o gravosa l'esecuzione; la scientia fraudis è integrata dalla conoscibilità del pregiudizio arrecato al creditore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Viene richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La mancata interruzione del processo per sopravvenuto fallimento di una parte determina, al più, una nullità relativa degli atti successivi, che può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse l'interruzione è prevista.
  • Il travisamento del fatto è deducibile in cassazione solo se la questione fattuale e la relativa rilevanza probatoria siano state effettivamente introdotte e discusse nei gradi di merito.
  • Ai fini della revocatoria ordinaria, non occorre che l'atto dispositivo comporti una perdita quantitativa del patrimonio del debitore: è sufficiente che renda l'esecuzione del creditore più difficile o più gravosa.
  • La scientia fraudis del terzo revocando è integrata dalla conoscibilità del pregiudizio per il creditore, non essendo necessaria la prova della conoscenza specifica del singolo credito.
  • Quando si invoca che una locazione abbia funzione solutoria di un debito pregresso, occorre dimostrare in modo rigoroso che essa non sia semplicemente il corrispettivo di obblighi accessori o di ristrutturazione assunti nell'ambito del medesimo rapporto locatizio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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