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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14819/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 18/01/2025 del Tribunale di Imperia con cui l'imputato era stato condannato, a seguito di richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) accolta dal giudice e con il consenso del P.M., a complessivi 9 mesi di reclusione e Euro 1.600 di multa per: A) cessione e detenzione ai fini di cessione di eroina (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90) in data 17.01.2025; B) violenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per essersi dato alla fuga su monopattino elettrico e avere urtato volontariamente il militare V. Brig. Livio Bellone; C) ulteriore cessione di eroina in data 16.01.2025. Ricorso fondato su tre motivi: (a) omessa valutazione da parte del giudice delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (doglianza ritenuta però non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento); (b) illegittimità dell'aumento di pena perché l'incremento relativo al reato satellite (art. 337) avrebbe dovuto riguardare solo la pena detentiva e non anche la pena pecuniaria; (c) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca del denaro sequestrato (Euro 240), ritenuta eccedente rispetto a quanto effettivamente corrisposto per le cessioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per divieto di dedurre l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento nella sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Il secondo motivo, ammissibile sotto il profilo dell'illegalità della pena, è stato comunque respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria in forza del precedente di Sez. U. n. 40983/2018. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché le deduzioni sull'ammontare delle singole cessioni non erano documentate e il ricorrente non ha indicato atti dai quali desumere il corrispettivo di ciascuna cessione. Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alla normativa sul traffico di stupefacenti utilizzata per qualificare le cessioni e le detenzioni a fini di spaccio contestate all'imputato; applicata come reato principale per la determinazione della pena base.

  • art. 337 c.p.

    Norma sulla violenza a pubblico ufficiale contestata come reato satellite; la Corte ha ammesso l'aumento della pena anche nella sua componente pecuniaria quando il reato più grave prevede pena congiunta.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Stabilisce i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento: il ricorso per cassazione è ammesso solo per questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; pertanto le doglianze sull'omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento; la sua mancata valutazione non è sindacabile in cassazione quando la sentenza è di patteggiamento, secondo il limite previsto dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili e disciplina l'addebito delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente dato l'esito inammissibile.

  • Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave"

    Precedente giurisprudenziale utilizzato per giustificare l'applicazione dell'aumento sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria per il reato satellite, quando il reato principale prevede pena congiunta.

  • Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 (Oboroceanu)

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio che l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 c.p.p. non è motivo ammesso di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023 (dep. 2024)

    Pronuncia citata a proposito dell'ammissibilità dei motivi riguardanti la confisca, indicante che tale profilo può essere esaminato in cassazione ma richiede adeguata allegazione e prova.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è fortemente limitato: sono ammissibili solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).
  • Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per lamentare l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; tali doglianze sono inammissibili.
  • Se il reato principale prevede una pena composta (detentiva e pecuniaria) e il reato satellite prevede solo pena detentiva, l'aumento per continuazione può colpire entrambe le componenti della pena del reato principale e deve essere applicato coerentemente anche al satellite secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 40983/2018).
  • Le doglianze sulla confisca o sulla quantificazione di somme confiscate possono essere esaminate in Cassazione solo se il ricorrente indica chiaramente e documenta dagli atti quale sarebbe l'errore (es. atti che dimostrino il corrispettivo effettivo delle cessioni); mere affermazioni non provate sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità.
  • I ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare l'addebito delle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario un esame preventivo di ammissibilità e di autosufficienza delle motivazioni prima di proporre ricorso.

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