Regolamento (UE) 2018/507
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/507 della Commissione, del 26 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la nomenclatura combinata per recepire in modo uniforme la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla classificazione dei complementi alimentari in capsule, compresse, pastiglie e pillole. Stabilisce che tali preparazioni, se composte da prodotti del capitolo 15, non rientrano in quel capitolo ma nella voce 2106, quando non siano nominate né comprese altrove. L'intervento mira a garantire certezza del diritto e coerenza con precedenti note complementari già introdotte nei capitoli 19 e 21.
Chiarisce la classificazione tariffaria, nella nomenclatura combinata UE, delle preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 e presentate in dosi (capsule, compresse, pastiglie e pillole) usate come complementi alimentari, inserendo una nota complementare al capitolo 15.
Ambito di applicazione
Si applica alla nomenclatura combinata dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetti su tutte le merci classificate nel capitolo 15 che siano preparazioni alimentari in forma di dosi e destinate a essere usate come complementi alimentari. La regola vale nell'intera Unione europea, per gli operatori doganali e gli importatori/esportatori interessati alla classificazione tariffaria. Sono escluse dal capitolo 15 le preparazioni che, pur composte da prodotti di tale capitolo, presentano il carattere di complemento alimentare per la loro forma di presentazione e, se non nominate né comprese altrove, vanno classificate alla voce 2106.
Classificazione tariffaria dei complementi alimentari in dosi composti da prodotti del capitolo 15
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/507 della Commissione modifica la nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L'intervento è motivato dall'esigenza di garantire certezza del diritto e di recepire in modo uniforme la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla classificazione tariffaria di preparazioni alimentari presentate in dosi e usate come complementi alimentari.
Contesto e finalità dell'intervento
La Commissione richiama la sentenza Swiss Caps (cause riunite C-410/08 a C-412/08), nella quale la Corte ha chiarito che, per determinati complementi alimentari composti principalmente da oli vegetali o animali con vitamine aggiunte e presentati in capsule, la forma di presentazione è un elemento decisivo ai fini della classificazione. Tale forma indica la funzione di complemento alimentare, determina il dosaggio, le modalità di assorbimento e il luogo di azione; di conseguenza, l'involucro e il contenuto vanno valutati unitariamente. La Commissione osserva inoltre che problemi analoghi possono sorgere per altre preparazioni composte da prodotti del capitolo 15 e presentate in capsule, compresse, pastiglie o pillole.
Coordinamento con la disciplina già esistente
Il regolamento sottolinea che la disciplina della nomenclatura combinata deve essere coerente con quanto già previsto in altri capitoli. In particolare, richiama la nota complementare 5 del capitolo 21 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 e la nota complementare 4 del capitolo 19 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343. L'obiettivo è assicurare uniformità interpretativa in tutta l'Unione.
Nuova nota complementare del capitolo 15
L'articolo 1 inserisce nel capitolo 15 della parte seconda della nomenclatura combinata una nuova nota complementare 5. La nota dispone che:
- le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15, presentate sotto forma di dosi come capsule, compresse, pastiglie e pillole e usate come complementi alimentari, sono escluse dal capitolo 15;
- il carattere essenziale del complemento alimentare non deriva solo dagli ingredienti, ma anche dalla forma specifica di presentazione;
- tali preparazioni devono essere classificate nella voce 2106, a condizione che non siano nominate né comprese altrove.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti doganali e per gli operatori economici, la novità rilevante è che la classificazione non può essere effettuata solo in base alla composizione materiale del prodotto. Se una preparazione del capitolo 15 è presentata in forma di dose e svolge funzione di complemento alimentare, la classificazione corretta è fuori dal capitolo 15 e, in via residuale, nella voce 2106. Ciò assume rilievo per la determinazione dei codici TARIC/NC, degli eventuali dazi e degli adempimenti doganali connessi.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento della nota complementare 5 al capitolo 15
All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, capitolo 15, viene inserita una nuova nota complementare 5. La nota esclude dal capitolo 15 le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi (capsule, compresse, pastiglie e pillole) e usate come complementi alimentari.
Criterio di classificazione nella voce 2106
Le preparazioni escluse dal capitolo 15 devono essere classificate nella voce 2106, purché non siano nominate né comprese altrove. La nota precisa che il carattere essenziale del complemento alimentare non dipende solo dagli ingredienti, ma anche dalla forma specifica di presentazione, che determina dosaggio, modalità di assorbimento e luogo di azione.
Fondamento di certezza del diritto e coerenza sistematica
Il regolamento intende allineare la nomenclatura combinata alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alla sentenza Swiss Caps (cause riunite C-410/08 a C-412/08), e coordinarla con le note complementari già introdotte nei capitoli 21 e 19 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 698/2013 e (UE) 2017/1343.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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