Regolamento (UE) 2018/506
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/506 della Commissione, del 26 marzo 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Pražská šunka» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra come STG la denominazione "Pražská šunka" e le sue equivalenti linguistiche, approvando il disciplinare consolidato allegato. La decisione conclude una procedura di opposizione complessa, in cui sono state esaminate e respinte le contestazioni della Slovacchia, mentre è stato accolto un accordo con la Serbia che comporta la registrazione anche della forma serba e un periodo transitorio. Il testo disciplina inoltre la possibilità, per cinque anni, di continuare a commercializzare nell'UE prodotti non conformi al disciplinare sotto la denominazione registrata, senza usare l'indicazione STG o il simbolo dell'Unione. Vengono infine fissate le regole di entrata in vigore e il carattere direttamente applicabile del regolamento.
Iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite della denominazione "Pražská šunka" e delle corrispondenti denominazioni in altre lingue, con disciplina transitoria per i prodotti non conformi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle specialità tradizionali garantite del prodotto a base di carne "Pražská šunka" nella classe 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La protezione riguarda le denominazioni registrate nelle varie lingue indicate all'articolo 1 e nell'allegato, per i prodotti commercializzati nel territorio dell'UE. Sono previsti effetti anche per operatori di paesi terzi, in particolare per la Serbia, limitatamente all'importazione e commercializzazione nell'UE durante il periodo transitorio. Restano salvi i marchi depositati, registrati o acquisiti in buona fede prima della domanda, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione di "Pražská šunka" come specialità tradizionale garantita
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/506 della Commissione iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione "Pražská šunka" e le corrispondenti denominazioni nelle diverse lingue dell'Unione e della Serbia. L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude una procedura di opposizione nella quale sono stati valutati i profili di tradizionalità, specificità, genericità e conflitto con usi o marchi anteriori.
Ambito della protezione e prodotto interessato
La protezione riguarda un prodotto della classe 1.2 dei prodotti a base di carne, cioè prodotti cotti, salati, affumicati e simili. Il disciplinare contempla tre varianti storiche del prodotto: "Pražská šunka" con osso, disossato e in scatola. Le denominazioni registrate sono riportate sia all'articolo 1 sia nell'allegato con il disciplinare consolidato.
Esito della procedura di opposizione
I considerando ricostruiscono la procedura: una precedente domanda era già stata pubblicata nel 2012; Austria, Italia, Germania e Slovacchia avevano formulato opposizione. Nel procedimento attuale sono pervenute opposizioni di Slovacchia, Serbia e Austria, ma l'opposizione austriaca non è stata seguita per tardività della dichiarazione motivata. La Commissione ha invece avviato consultazioni con Slovacchia e Serbia ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Accordo con la Serbia e periodo transitorio
Con la Serbia è stato raggiunto un accordo: la denominazione viene protetta anche in serbo, in caratteri cirillici e latini, e alla Serbia è riconosciuto un periodo transitorio di tre anni. La Commissione precisa che tale periodo, applicando per analogia l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, può riguardare solo prodotti importati dalla Serbia e commercializzati nell'UE pur non conformi al disciplinare. In tale periodo i prodotti non possono essere presentati come STG né utilizzare l'abbreviazione "STG" o il simbolo dell'Unione.
Motivi di opposizione della Slovacchia e valutazione della Commissione
La Slovacchia aveva sostenuto, in sintesi, che il metodo di produzione del "Pražská šunka" disossato non fosse tradizionale perché applicato solo dal 1993, che la denominazione fosse divenuta generica e che il nome fosse legittimamente usato per prodotti simili in Slovacchia, con ricadute economiche rilevanti e possibili conflitti con marchi anteriori. La Commissione respinge tali argomentazioni: ritiene provata la tradizionalità del metodo per oltre trenta anni, osserva che la genericità non è dimostrata e che, per le STG, il fatto che il prodotto sia fabbricato in più paesi non è di per sé decisivo. Quanto ai marchi e agli usi anteriori, viene richiamato l'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1151/2012, che salva i marchi depositati, registrati o acquisiti in buona fede prima della domanda.
Disciplinare: tipologie, caratteristiche e metodo di produzione
L'allegato descrive dettagliatamente il disciplinare consolidato. Per la variante con osso sono indicate caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche, tra cui un peso massimo di 10 kg, tenore minimo di proteine del muscolo del 16 %, sale massimo 3 % e grassi massimi 15 %. Il metodo di produzione prevede cosce di maiale tagliate secondo lo stile "di Praga", salamoia, cottura/pastorizzazione, asciugatura, affumicatura e raffreddamento, con possibilità di trattamento finale decorativo.
Per la variante disossata il disciplinare prevede prosciutti interi disossati o noce di maiale, condizionamento in stampi o pellicole, cottura negli stampi e successiva affumicatura; la forma tipica è ovale o cilindrica. La variante in scatola utilizza tagli di noce di coscia interi o grossolanamente macinati, gelatina e salamoia; il prodotto è confezionato in imballaggi ovali o cilindrici idonei alla sterilizzazione e sterilizzato a 121 °C per 10 minuti, con conservazione minima di tre anni.
Elementi del carattere tradizionale
Il disciplinare ricostruisce la storia del prodotto almeno dal 1860, collegandolo a Praga e a diversi produttori storici. Per la variante con osso si evidenziano la selezione delle materie prime, il taglio "di Praga" e le tecniche di salatura e affumicatura tramandate nel tempo. Per la variante disossata si richiama l'evoluzione prebellica e postbellica, con l'introduzione della pastorizzazione, delle forme e poi dell'imballaggio plastico, che ha permesso anche l'affumicatura successiva alla pastorizzazione. Per la variante in scatola si descrive lo sviluppo nel dopoguerra, la sterilizzazione in lattina e il ruolo della gelatina nella riuscita commerciale del prodotto.
Regime transitorio e tutela dei prodotti non conformi
La Commissione, tenendo conto dell'interesse degli operatori che utilizzavano legittimamente la denominazione, concede un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore. Durante tale periodo i prodotti non conformi possono continuare a essere commercializzati nell'UE con la denominazione registrata, ma senza le diciture "specialità tradizionale garantita", "STG" o il simbolo UE. Dopo i cinque anni, i prodotti non conformi prodotti prima della scadenza possono restare in commercio fino a esaurimento delle scorte esistenti alla data di scadenza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della STG e denominazioni tutelate
L'articolo 1 iscrive nel registro delle specialità tradizionali garantite le denominazioni in varie lingue di "Pražská šunka" (tra cui le versioni ceca, slovacca, tedesca, inglese, francese, spagnola, ecc.), riferite a un prodotto della classe 1.2 dei prodotti a base di carne. La registrazione copre quindi le diverse formulazioni linguistiche elencate nel regolamento.
Disciplinare consolidato
L'articolo 2 rinvia all'allegato, che contiene il disciplinare consolidato della STG "Pražská šunka", comprensivo di denominazioni, tipo di prodotto, motivi della registrazione, descrizione del prodotto, metodo di produzione e prove del carattere tradizionale.
Periodo transitorio per i prodotti non conformi
L'articolo 3 consente, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l'uso delle denominazioni registrate per prodotti commercializzati nell'UE che non rispettano il disciplinare. Durante tale periodo e anche per i prodotti immessi sul mercato dopo la scadenza ma prodotti prima di essa, non è consentito accompagnare la denominazione con le indicazioni "specialità tradizionale garantita", "STG" o con il simbolo dell'Unione. Dopo i cinque anni, i prodotti non conformi prodotti prima della scadenza possono essere commercializzati solo fino all'esaurimento delle scorte esistenti nell'UE.
Esito delle opposizioni e accordo con la Serbia
Nei considerando si dà atto che l'opposizione dell'Austria non è stata seguita per tardività, mentre le opposizioni di Serbia e Slovacchia sono state ritenute ricevibili. Con la Serbia è stato raggiunto un accordo che estende la protezione alla forma serba in caratteri cirillici e latini e riconosce un periodo transitorio di tre anni per l'uso della denominazione su prodotti importati non conformi al disciplinare, purché privi delle menzioni STG e del simbolo UE.
Rigetto delle obiezioni della Slovacchia
La Commissione respinge i motivi di opposizione fondati su presunta mancanza di tradizionalità, genericità della denominazione e uso legittimo ed economicamente significativo del nome in Slovacchia. Viene ritenuto che il metodo di produzione del "Pražská šunka" disossato sia tradizionale da oltre trenta anni, che la genericità non sia dimostrata e che l'esistenza di marchi o usi nazionali anteriori non impedisca la registrazione, anche alla luce della disciplina dei marchi anteriori di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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