L.R. Valle d'Aosta 8/2017
Disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce aiuti per danni agricoli da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, estende taluni contributi a fondo perduto e disciplina una sospensione temporanea delle rate di mutui agevolati. Prevede anche una prima applicazione alle gelate di aprile 2017, con copertura finanziaria per il 2018 e dal 2019.
Sostegno urgente al comparto agricolo e sospensione di mutui agevolati in Valle d’Aosta
Sostegno urgente al comparto agricolo e misure su aiuti e mutui agevolati
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina degli aiuti regionali in agricoltura per ampliare le forme di sostegno alle imprese agricole, introdurre una specifica misura per i danni da eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali e prevedere una sospensione straordinaria delle rate di alcuni mutui agevolati.
Ambito di applicazione e finalità
Le modifiche operano nell’ambito della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, cioè della disciplina regionale degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale. La finalità complessiva è il sostegno del comparto agricolo regionale, con particolare attenzione ai danni subiti dalle produzioni agricole e al riequilibrio finanziario delle imprese beneficiarie di mutui agevolati.
Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo
Viene ampliata la disciplina degli aiuti regionali prevedendo che, limitatamente al ripristino del potenziale produttivo, possano essere concessi aiuti a fondo perduto fino al 100 per cento delle spese ammissibili. La previsione si affianca alla forma ordinaria degli aiuti già esistente, sotto forma di mutui a tasso agevolato.
Aiuti per danni da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
La legge inserisce una nuova disciplina per compensare le PMI operanti in Valle d’Aosta nel settore della produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, purché tali eventi siano riconosciuti con decreto dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura.
Gli aiuti possono essere concessi:
- fino al 45 per cento dei costi ammissibili, in via ordinaria;
- fino al 90 per cento dei costi ammissibili se è stata stipulata una polizza assicurativa che copra almeno il 50 per cento della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio regionale e assicurabili.
Sono ammissibili solo i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’avversità atmosferica, previa valutazione della struttura regionale competente che concede gli aiuti. Inoltre, la somma degli aiuti e degli eventuali altri indennizzi percepiti, compresi quelli derivanti da altre misure statali o europee o da polizze assicurative, non può superare il 90 per cento dei costi ammissibili.
I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dall’evento e gli aiuti devono essere pagati entro quattro anni dal verificarsi dell’avversità.
Quadro europeo di riferimento
Gli aiuti per danni da avversità atmosferiche sono concessi nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Modifiche ai limiti di contribuzione e al sistema degli aiuti regionali
La legge innalza al 90 per cento il limite di una misura agevolativa prevista dalla l.r. 17/2016, sostituendo il precedente limite dell’80 per cento.
Inoltre, la nuova disciplina sugli aiuti per danni da avversità atmosferiche viene ricompresa tra gli interventi considerati dalla normativa regionale sugli aiuti e dal relativo sistema applicativo.
Sospensione delle rate di mutui agevolati
È prevista una misura straordinaria di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a tasso agevolato concessi tramite FINAOSTA S.p.A. in base a due leggi regionali:
- legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43, in materia di opere di miglioramento fondiario in agricoltura;
- legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29, in materia di agriturismo.
La sospensione dura dodici mesi ed è concessa senza interessi di mora né oneri aggiuntivi, su istanza da presentare a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 luglio 2017.
Riguarda le rate dei mutui:
- stipulati entro il 31 maggio 2017;
- in scadenza dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
La durata del mutuo e delle garanzie è prorogata per un periodo pari alla sospensione. Alla ripresa, il pagamento delle rate prosegue secondo importi e periodicità originari, ma con slittamento di un anno.
La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti al 31 maggio 2017, per rate già scadute, purché non sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie.
Regime “de minimis” e oneri finanziari della sospensione
Per le imprese agricole e agrituristiche, le agevolazioni sono concesse nei limiti dei regolamenti UE “de minimis” n. 1407/2013 e n. 1408/2013. In tali casi, i richiedenti devono presentare la dichiarazione prevista dai relativi regolamenti.
Se il mutuatario non può beneficiare del regime “de minimis”, la sospensione può comunque essere disposta solo a condizione che il richiedente si accolli i relativi oneri finanziari.
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le modalità attuative già definite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2015, n. 82.
Disposizione transitoria
In prima applicazione, le nuove regole sugli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo, sugli aiuti per danni da avversità atmosferiche e sulle relative modifiche trovano applicazione ai danni causati alle produzioni agricole regionali dalle gelate verificatesi nel mese di aprile 2017, considerate a questi fini assimilate a calamità naturale.
Aspetti finanziari
L’onere complessivo della legge è quantificato in 2.000.000 di euro per il 2018 e in 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. La copertura è posta a carico del bilancio regionale, con utilizzo di risorse iscritte in altra missione di spesa e con possibilità per la Giunta regionale di apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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