L.R. Valle d'Aosta 6/2017
Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 54/1998 al nuovo assetto degli enti locali e delle Unités des Communes valdôtaines, coordinandola con la l.r. n. 6/2014. Interviene su competenze, pubblicazione degli atti, poteri sostitutivi, segretari, finanza locale e rapporti finanziari; prevede inoltre un contributo straordinario 2017 al Comune di Roisan e varie abrogazioni.
Adeguamento della disciplina degli enti locali valdostani alla riforma dell’esercizio associato delle funzioni comunali
Adeguamento della disciplina degli enti locali in Valle d’Aosta
La legge regionale adegua la disciplina del sistema delle autonomie valdostano alla riforma dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, coordinando la l.r. 54/1998 con la l.r. 6/2014. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta e modifica in modo diffuso l’assetto di Comuni, Unités des Communes valdôtaines, organi comunali e rapporti finanziari.
Coordinamento con la riforma delle Unités des Communes valdôtaines
La legge sostituisce i riferimenti alle Comunità montane con quelli alle Unités des Communes valdôtaines, uniformando il testo della l.r. 54/1998 al nuovo ordinamento associativo. Stabilisce inoltre che, ai fini degli interventi speciali per la montagna previsti da normativa europea, statale o regionale, l’intero territorio regionale sia considerato montano.
Funzioni degli enti locali, raccordo amministrativo e monitoraggio
Le funzioni e i servizi comunali devono essere esercitati in conformità alla disciplina regionale sull’esercizio associato. La Regione assicura un costante raccordo amministrativo con le comunità locali tramite la struttura competente in materia di enti locali, alla quale è affidato anche un monitoraggio periodico sull’applicazione della normativa regionale, sulla base delle eventuali indicazioni della Giunta regionale.
Organi comunali, competenze e funzionamento
La legge aggiorna varie disposizioni sull’organizzazione comunale:
- il Consiglio conserva le proprie competenze e vengono precisate alcune materie di sua attribuzione, tra cui bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento, gestione, convenzioni e partecipazione a società di capitali;
- per la Giunta dei Comuni fino a 1.000 abitanti è confermato il numero fisso degli assessori, con limite massimo di due, mentre per i Comuni più grandi il numero di assessori resta fissato dallo statuto nei limiti previsti;
- il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune, può delegare funzioni proprie al Vicesindaco e agli assessori, e in caso di omissioni o inerzia può essere sostituito dal Presidente della Regione previa diffida;
- i consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici e diritto di ottenere atti e notizie utili al mandato, con obbligo di segreto nei casi previsti dalla legge.
Poteri sostitutivi del Presidente della Regione
La disciplina dei poteri sostitutivi viene rafforzata. Il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può intervenire con proprio atto o nominare un commissario ad acta quando:
- il Consiglio omette la convocazione o altri adempimenti richiesti;
- il Sindaco non provvede agli atti di sua competenza o l’intervento riguarda un ambito sovracomunale;
- l’ente locale omette o ritarda il compimento di atti obbligatori per legge.
Statuti, pubblicità degli atti e partecipazione
Gli statuti comunali devono essere pubblicati all’albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi e acquistano efficacia dopo ulteriori trenta giorni. La legge aggiorna anche la terminologia sulla partecipazione popolare e impone la pubblicazione online di deliberazioni e determinazioni degli enti locali entro otto giorni, per quindici giorni, salvo diversa disposizione. Analoghe regole valgono per gli atti degli enti strumentali presso l’albo pretorio on-line dell’ente locale sede dell’organismo.
Segretari, personale dirigenziale e servizi amministrativi
La legge ridefinisce la disciplina dei segretari degli enti locali rinviando alla normativa regionale e regolamentare di settore, oltre che alla l.r. 10/2015 per le nuove forme associative. Nei Comuni con più di 3.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale. Sono inoltre aggiornate le norme sui pareri, visti e attestazioni contabili rilasciati dal segretario, dai responsabili degli uffici e dal responsabile finanziario.
Rapporti finanziari, programmazione e controllo
I Comuni devono trasferire alle Unités des Communes valdôtaines le risorse necessarie per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e concorrere al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza. Sono inoltre previste regole sul contenuto dei documenti contabili, sui pareri necessari e sui casi di scioglimento o intervento sostitutivo in caso di mancata approvazione di bilancio, rendiconto o salvaguardia degli equilibri.
Conseil, aziende speciali e istituzioni
Il Conseil viene ridefinito come organo che formula proposte e indirizzi nella pianificazione territoriale dell’area e nel coordinamento dei servizi di interesse comune, potendo svolgere anche ulteriori compiti su richiesta dei membri. Per aziende speciali e istituzioni si conferma l’obbligo di operare secondo efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti finanziari.
Contributo straordinario al Comune di Roisan
Per il solo anno 2017 la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Roisan un contributo straordinario fino a 140.000 euro, nelle more della revisione della finanza locale, per prevenire il dissesto finanziario. L’importo è definito sulla base della verifica tecnica dei documenti contabili svolta dal Consiglio permanente degli enti locali e dal Comune, con supporto della struttura regionale competente. Il contributo deve essere restituito alla Regione dal 2020, in massimo otto anni, senza interessi né rivalutazione.
Regime transitorio e adeguamento degli enti locali
Gli enti locali devono adeguare statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle nuove disposizioni su partecipazione alle società di capitali, pareri contabili, funzioni del Sindaco e pubblicazione degli atti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. La norma precisa inoltre come calcolare la popolazione residente nei vari casi richiamati dalla l.r. 54/1998, riferendola, di regola, al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni, salvo specifiche fattispecie.
Abrogazioni e soppressione di norme previgenti
Sono abrogate diverse disposizioni della l.r. 54/1998 e di altre leggi regionali precedenti, in particolare quelle incompatibili con il nuovo assetto delle Unités des Communes valdôtaines e con la riforma degli enti locali. Le abrogazioni servono a consolidare il nuovo quadro normativo e a superare la disciplina previgente relativa alle Comunità montane e ad altri istituti non più coerenti con la riforma.
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