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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2017

Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta contratti regionali aggiuntivi per la specializzazione dei medici, posti e borse aggiuntive per veterinari, odontoiatri e laureati sanitari non medici, sostegni alla formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie e una borsa regionale per i medici in formazione specifica in medicina generale. Prevede obblighi di servizio quinquennale in ASL e restituzioni in caso di inadempimento. Abroga la normativa regionale previgente in materia.

Formazione specialistica e universitaria in ambito sanitario

Formazione sanitaria regionale e sostegno al fabbisogno del servizio sanitario valdostano

La legge disciplina, per la Regione Valle d’Aosta, misure di sostegno alla formazione specialistica e universitaria in ambito sanitario, con l’obiettivo di coprire in modo continuativo il fabbisogno di personale del servizio sanitario regionale. La disciplina riguarda medici, veterinari, odontoiatri, laureati non medici dell’area sanitaria e medici in formazione specifica in medicina generale.

Finalità e programmazione del fabbisogno

La Regione promuove interventi per:

  • la formazione specialistica dei medici, veterinari, odontoiatri e laureati non medici di area sanitaria;
  • la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
  • la formazione specifica dei medici di medicina generale.

Gli interventi sono orientati a:

  • incentivare la qualificazione professionale universitaria di area sanitaria;
  • favorire i percorsi specialistici e post lauream;
  • far conoscere ai professionisti in formazione l’organizzazione del servizio sanitario regionale;
  • sviluppare rapporti di collaborazione tra Regione, Azienda USL e università, anche per inserire le strutture sanitarie regionali nella rete formativa delle scuole di specializzazione.

La Giunta regionale, sentita l’Azienda USL e le rappresentanze professionali, aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti, medici di medicina generale e professionisti sanitari, tenendo conto della programmazione sanitaria regionale, delle carenze specialistiche e delle rilevazioni previste dalla normativa statale.

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per medici

La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli statali, per incentivare la formazione dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale.

Ogni anno la Giunta regionale:

  • individua le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi;
  • prevede la spesa per l’intera durata del corso di specializzazione.

Per attivare il sistema, la Regione stipula protocolli d’intesa con le università sedi delle scuole di specializzazione e, in attuazione di tali protocolli, convenzioni che regolano i rapporti reciproci e le modalità di erogazione del finanziamento. I protocolli prevedono anche l’inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa.

Requisiti di accesso ai contratti aggiuntivi regionali

Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici collocati utilmente nella graduatoria di ammissione, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare devono:

  • iscriversi all’Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della Valle d’Aosta entro sei mesi dall’inizio delle attività didattiche;
  • essere residenti in Valle d’Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione;
  • non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, salvo restituzione delle somme dovute in caso di precedente rinuncia o interruzione.

Prima dell’immatricolazione, l’assegnatario deve sottoscrivere presso la struttura regionale competente una dichiarazione di possesso dei requisiti e l’impegno a prestare servizio presso l’Azienda USL secondo le modalità previste. Il mancato possesso dei requisiti o la mancata sottoscrizione precludono l’accesso al beneficio.

Obblighi dei beneficiari e servizio minimo quinquennale

Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo deve conseguire il diploma di specializzazione e prestare servizio presso le strutture dell’Azienda USL per almeno cinque anni complessivi.

Per adempiere all’obbligo di servizio, il beneficiario si impegna a:

  • partecipare, nei cinque anni successivi al diploma, ai concorsi pubblici banditi dall’Azienda USL per posti che richiedano la specializzazione conseguita o una specializzazione equipollente, accettando l’eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;
  • presentare domanda per le graduatorie dei pediatri di libera scelta o della medicina specialistica ambulatoriale, oppure per zone carenti o incarichi vacanti pubblicati dall’Azienda USL, accettando l’eventuale convenzionamento a tempo indeterminato.

Ai fini del computo dei cinque anni, rilevano tutti gli incarichi, anche non continuativi, affidati dall’Azienda USL con rapporti di lavoro o convenzionamento che richiedano quella specializzazione o una equipollente.

Inadempimenti e restituzione delle somme per i contratti aggiuntivi

Se il medico rinuncia al corso o non adempie agli obblighi di servizio nei cinque anni successivi al diploma, deve restituire alla Regione il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto.

Gli obblighi si considerano solo parzialmente assolti se:

  • il medico partecipa ai concorsi o agli avvisi richiesti ma non risulta utilmente collocato nelle graduatorie entro cinque anni;
  • il medico partecipa alle procedure di convenzionamento ma non risulta utilmente collocato;
  • il medico presta servizio per meno di cinque anni.

In caso di adempimento parziale, se non è stato prestato alcun servizio, neppure a tempo determinato, è dovuto il 25% della spesa sostenuta; se il servizio è inferiore ai cinque anni, è dovuto il 5% della spesa per ciascun anno mancante.

Posti aggiuntivi di specializzazione e borse di studio per veterinari, odontoiatri e laureati sanitari non medici

La Regione finanzia posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio per laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per laureati non medici dell’area sanitaria, al fine di favorirne la formazione specialistica e la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale.

Anche in questo caso la Giunta regionale:

  • stabilisce ogni anno le discipline finanziate;
  • prevede la spesa per l’intera durata del corso;
  • approva protocolli d’intesa e convenzioni con le università, includendo le strutture dell’Azienda USL nella rete formativa.

Requisiti e accesso ai posti aggiuntivi e alle borse per le professioni sanitarie non mediche

Possono accedere i candidati utilmente collocati nella graduatoria di ammissione e in possesso dei requisiti richiesti. Devono:

  • iscriversi all’Ordine di competenza, ove previsto, entro sei mesi dall’inizio delle attività didattiche;
  • essere residenti in Valle d’Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
  • non avere già beneficiato della borsa regionale, salvo restituzione delle somme dovute in caso di precedente rinuncia o interruzione.

È inoltre previsto che i candidati privi del requisito di residenza possano comunque accedere, in subordine, se utilmente collocati nella stessa graduatoria e in possesso degli altri requisiti. Prima dell’immatricolazione, l’assegnatario deve sottoscrivere l’impegno al servizio presso l’Azienda USL. In mancanza dei requisiti o della sottoscrizione, il beneficio non è riconosciuto.

Obblighi e restituzioni per i beneficiari di posti aggiuntivi e borse di studio

Il beneficiario deve conseguire il diploma di specializzazione e prestare servizio presso l’Azienda USL per almeno cinque anni complessivi.

Per il servizio quinquennale si impegna a:

  • partecipare, nei cinque anni dal diploma, ai concorsi pubblici dell’Azienda USL per posti che richiedano la specializzazione conseguita o equipollente, accettando l’eventuale assunzione;
  • presentare domanda per graduatorie aziendali e per incarichi vacanti, accettando l’eventuale convenzionamento a tempo indeterminato.

Se rinuncia al corso o non adempie agli obblighi nei cinque anni successivi al diploma, deve restituire il 70% della spesa sostenuta per la borsa. In caso di adempimento parziale, se non ha prestato alcun servizio è dovuto il 25%; se ha svolto servizio per meno di cinque anni, è dovuto il 5% per ogni anno mancante.

Formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie

Per favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e coprire il fabbisogno regionale, la Regione stipula protocolli d’intesa con le università per:

  • istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti in Valle d’Aosta che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie;
  • istituire in Valle d’Aosta corsi di laurea triennale nelle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno.

La Giunta regionale determina annualmente:

  • il numero dei posti riservati o dei posti da attivare;
  • il relativo finanziamento, nei limiti del bilancio regionale.

I protocolli con le università disciplinano, per i posti riservati, l’individuazione del corso, le modalità di collaborazione con l’Azienda USL per le strutture formative, il costo pro-capite, e le modalità di formazione della graduatoria. Per i corsi attivati in Valle d’Aosta, disciplinano l’organizzazione, i rapporti economici, il numero minimo e massimo dei posti e la collaborazione con l’Azienda USL.

Requisiti di accesso ai corsi e ai posti riservati delle professioni sanitarie

Per i posti aggiuntivi riservati, l’accesso è subordinato al fatto che il candidato:

  • sia residente in Valle d’Aosta oppure lo sia alla data di presentazione della domanda;
  • sia utilmente collocato nella graduatoria di accesso al corso.

I candidati non residenti possono essere ammessi in subordine ai posti riservati se utilmente collocati nella stessa graduatoria e in possesso degli altri requisiti.

Per i corsi di laurea attivati in Valle d’Aosta ai sensi dei protocolli regionali, l’accesso avviene sulla base della graduatoria del corso istituito.

Borsa di studio aggiuntiva regionale per i medici in formazione specifica in medicina generale

Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, in collaborazione con Azienda USL e Ordine dei medici, spetta la borsa statale prevista dalla normativa vigente, integrata da una borsa aggiuntiva regionale.

L’importo della borsa regionale, i criteri e le modalità di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta regionale. Le borse sono erogate dall’Azienda USL ai medici in formazione, sulla base dei trasferimenti regionali.

Per ottenere la borsa aggiuntiva, il candidato deve:

  • sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività didattiche, l’impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per almeno cinque anni, anche non continuativi, presso l’Azienda USL, dopo il diploma;
  • non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale.

La mancata sottoscrizione dell’impegno preclude il beneficio.

Obblighi e sanzioni per i medici di medicina generale beneficiari della borsa aggiuntiva

Il medico beneficiario deve conseguire il diploma e prestare servizio presso l’Azienda USL per almeno cinque anni complessivi dopo il conseguimento del titolo.

Si impegna inoltre a:

  • chiedere l’inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale nel primo anno successivo al diploma;
  • presentare domanda, nei cinque anni successivi al diploma, per gli avvisi relativi alle zone carenti di assistenza primaria e accettare almeno una delle prime due proposte di incarico a tempo indeterminato, indipendentemente dalla zona.

Ai fini del quinquennio, valgono tutti gli incarichi assegnati dall’Azienda USL per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica.

Se il medico interrompe la formazione o, dopo il diploma, non presenta le domande richieste, deve restituire il 70% della borsa aggiuntiva. In caso di adempimento parziale, se non ha prestato alcun servizio è dovuto il 25% della spesa sostenuta; se il servizio è inferiore a cinque anni, è dovuto il 5% per ogni anno mancante.

Trasferimento da altra regione e accesso alla borsa di medicina generale

È prevista una disciplina specifica per il medico in formazione specialistica in medicina generale che si trasferisca da un’altra regione. In tal caso può beneficiare della borsa aggiuntiva regionale a decorrere dall’anno accademico successivo al trasferimento, se:

  • sottoscrive l’impegno al servizio quinquennale come medico di assistenza primaria presso l’Azienda USL dopo il diploma;
  • non ha già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale.

La mancata sottoscrizione dell’impegno preclude la corresponsione della borsa. Al beneficiario si applicano comunque gli obblighi e le conseguenze di inadempimento previsti per gli altri assegnatari.

Disposizioni transitorie

Per l’anno accademico 2017/2018, gli assegni di formazione professionale previsti dalla normativa previgente sono corrisposti solo agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in infermieristica.

Sempre dal 2017/2018, la borsa di studio aggiuntiva regionale per i medici in formazione specifica in medicina generale è riconosciuta a tutti i medici iscritti al corso che ne facciano richiesta, compresi quelli del secondo e terzo anno, ai quali si applicano le condizioni di accesso e gli impegni previsti dalla nuova disciplina.

Per i medici già assegnatari di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, in caso di inadempimenti si applica la disciplina più favorevole tra quella previgente attuativa della legge regionale n. 6 del 1998 e quella introdotta dalla presente legge.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga numerose disposizioni regionali previgenti in materia di formazione sanitaria e diritto allo studio universitario, tra cui:

  • la legge regionale n. 37 del 1991;
  • la legge regionale n. 48 del 1992;
  • la legge regionale n. 6 del 1998;
  • ulteriori articoli e commi di leggi regionali successive richiamati nel testo.

Il sistema è dunque riorganizzato attorno alla nuova disciplina unitaria della formazione sanitaria regionale.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

L’onere complessivo è quantificato in:

  • euro 53.397 per il 2017;
  • euro 558.626,20 per il 2018;
  • euro 791.152,80 per il 2019;
  • euro 1.023.000 a decorrere dal 2020.

La copertura è assicurata mediante risorse già iscritte nel bilancio regionale e la Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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