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Legge

L.R. Molise 15/2016

Modifiche all'articolo 4 ed interpretazione autentica di norme di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale)

Normativa regionaleL.R. Molise 15/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 15/2016 modifica l’art. 4 della l.r. n. 11/2015 sul sostegno all’editoria locale e chiarisce in via autentica l’art. 5, comma 3, e l’art. 6, comma 2. Precisa che la regolarità contributiva va posseduta al momento dell’erogazione dei contributi e amplia la nozione di tracciabilità delle spese. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche e interpretazioni autentiche sul sostegno all'editoria locale

Modifiche e interpretazioni autentiche sulla disciplina del sostegno all’editoria locale in Molise

La legge regionale del Molise n. 15 del 28 novembre 2016 interviene sulla disciplina del sostegno all’editoria locale prevista dalla l.r. n. 11/2015. Il provvedimento modifica un requisito di accesso ai contributi e chiarisce, con interpretazione autentica, il significato di alcune disposizioni relative ai beneficiari e alla tracciabilità delle spese.

Requisiti per l’accesso ai contributi

La legge integra l’articolo 4 della l.r. n. 11/2015 prevedendo che, per il requisito della regolarità contributiva, il possesso non è richiesto già al momento della domanda o della selezione, ma deve sussistere al momento dell’erogazione dei contributi. La precisazione opera espressamente come deroga rispetto alla formulazione generale del comma 2.

Interpretazione del riferimento ad altri enti pubblici

Per l’articolo 5, comma 3, della l.r. n. 11/2015, la locuzione “qualsiasi altro ente pubblico” viene interpretata nel senso che essa comprende ogni ente pubblico diverso dalla Regione Molise. Ne deriva che la Regione è esclusa da tale categoria ai fini dell’applicazione della norma interpretata.

Tracciabilità e ammissibilità delle spese

Per l’articolo 6, comma 2, della l.r. n. 11/2015, la legge chiarisce che la tracciabilità della spesa deve ritenersi ammissibile anche quando la spesa sia documentata e realizzata in forme consentite dalla legge, comprese quelle effettuate per contanti e quelle che derivano da compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile. Il chiarimento amplia quindi il concetto di tracciabilità ai fini del calcolo delle spese ammissibili.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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