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Legge

L.R. Molise 20/2016

Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologicoLegge regionale 17 dicembre 2016, n. 20 Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico

Normativa regionaleL.R. Molise 20/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise disciplina misure di prevenzione, contrasto e recupero del gioco d’azzardo patologico: programma triennale, Comitato consultivo, formazione, informazione, limiti di localizzazione delle sale, divieti pubblicitari, controlli e sanzioni. Il divieto di nuova apertura entro 500 metri da luoghi sensibili non vale per gli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore, fino alla scadenza del titolo abilitativo in corso.

Prevenzione del gioco d'azzardo patologico

Prevenzione del gioco d'azzardo patologico in Molise

La legge regionale del Molise introduce un insieme organico di misure per contrastare le dipendenze da gioco, prevenire il gioco d’azzardo patologico e favorire il recupero delle persone affette da tale disturbo. La disciplina opera nel territorio regionale e combina interventi di programmazione, informazione, formazione, limitazioni territoriali e orarie, controlli e sanzioni.

Finalità e programmazione degli interventi

La Regione promuove azioni di contrasto delle dipendenze da gioco, di prevenzione e di recupero dei soggetti con patologie correlate, in coerenza con la normativa statale richiamata e con le indicazioni europee e dell’Organizzazione mondiale della sanità. Gli interventi devono essere attuati mediante un programma triennale approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta della Giunta e sentito il Comitato consultivo.

Il programma deve perseguire, in particolare:

  • iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione sui rischi della dipendenza da gioco, rivolte ai giocatori, alle famiglie e ai genitori;
  • informazione sui servizi di assistenza e cura presenti sul territorio regionale e sulle modalità di accesso;
  • diffusione di conoscenze sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online;
  • promozione del logo identificativo “No-Slot”;
  • interventi informativi e di aggiornamento obbligatori per gestori e personale delle sale da gioco, delle sale scommesse e per gli esercenti con apparecchi da gioco lecito;
  • campagne annuali di informazione e diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e danni del gioco;
  • formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze.

Se il Consiglio regionale non si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, il programma si intende approvato.

Collaborazione istituzionale e soggetti coinvolti

Per raggiungere gli obiettivi della legge, la Regione promuove percorsi di partecipazione e collaborazione tra enti locali, azienda sanitaria regionale, autorità di pubblica sicurezza, istituzioni scolastiche, terzo settore e associazioni interessate. La disciplina valorizza quindi un’azione integrata tra livello regionale, sanitario, locale e sociale.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge assumono rilievo alcune nozioni specifiche:

  • gioco d’azzardo patologico: comportamento problematico persistente o ricorrente che genera disagio o compromissione clinicamente significativi;
  • sale da gioco: locali in cui si svolgono giochi a rischio di dipendenza ai sensi della normativa di pubblica sicurezza;
  • spazi per il gioco: aree riservate ai giochi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. all’interno di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri locali aperti al pubblico;
  • apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  • sale scommesse: esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.

Comitato consultivo regionale

Presso l’Assessorato regionale alle politiche sociali è istituito un Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d’azzardo e della relativa dipendenza, con funzioni di consulenza permanente per Consiglio e Giunta regionali.

Il Comitato:

  • monitora gli effetti economici, sociali, sanitari, epidemiologici, di pubblica sicurezza e culturali del fenomeno;
  • formula pareri, proposte strategiche e linee di intervento, anche per il recupero dei soggetti affetti da patologia;
  • organizza, con l’Azienda sanitaria regionale, un servizio di informazione, assistenza e consulenza gratuita;
  • promuove campagne di informazione e sensibilizzazione.

La composizione include rappresentanti istituzionali, esperti sanitari e sociali e soggetti del terzo settore; i membri restano in carica per la durata della legislatura e la partecipazione è gratuita. Il Comitato utilizza i dati dell’Osservatorio regionale richiamato dalla legge regionale n. 13 del 2014. La Giunta disciplina le modalità di funzionamento. Per l’attuazione delle attività possono essere stipulate convenzioni e accordi con Comuni, Asrem, soggetti del terzo settore, soggetti accreditati, associazioni dei consumatori e utenti e associazioni di categoria.

Ubicazione delle sale e misure di incentivo

È vietata l’apertura di sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro a distanza inferiore a 500 metri da aree sensibili. Sono considerate tali, in via generale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, le strutture culturali o sportive, le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, nonché le stazioni ferroviarie e i terminal bus.

I Comuni possono individuare ulteriori aree sensibili da assoggettare alla disciplina. Possono inoltre prevedere forme premianti per gli esercenti e i gestori che scelgono di non installare o di disinstallare le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici, considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito negli esercizi autorizzati.

Limitazioni orarie al gioco

I Comuni possono imporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., quando ciò sia necessario per tutelare salute, quiete pubblica e circolazione stradale. La misura può riguardare sale da gioco, sale scommesse, esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e altri locali pubblici o aperti al pubblico.

La violazione delle limitazioni orarie comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro per ciascun apparecchio. I proventi sono ripartiti per il 90% al Comune e per il 10% alla Regione; la quota regionale è destinata al programma triennale.

Obblighi informativi e di prevenzione per i gestori

I gestori di sale da gioco, spazi per il gioco e sale scommesse devono esporre in modo visibile materiale informativo predisposto dall’Azienda sanitaria regionale per la prevenzione del gioco patologico. Devono inoltre ritirare il materiale presso gli uffici della Azienda sanitaria regionale e monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte dei minori.

Il materiale è predisposto in collaborazione con il Comitato consultivo.

Divieto di pubblicità e formazione

La legge vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura e all’esercizio di sale da gioco, spazi per il gioco e sale scommesse.

L’Azienda sanitaria regionale promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, con finalità di prevenzione del gioco patologico e riconoscimento delle situazioni di rischio.

Marchio regionale “No-Slot”

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve predisporre i contenuti grafici del marchio “No-Slot”. Il marchio è rilasciato dai Comuni agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

La Giunta istituisce anche un albo per censire e aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa.

Controlli e vigilanza

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli obblighi e divieti relativi a ubicazione, limitazioni orarie, obblighi informativi e pubblicità sono esercitate dai Comuni, ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza.

Sanzioni e riparto dei proventi

Sono previste le seguenti sanzioni:

  • violazione delle regole di ubicazione delle sale e degli spazi di gioco: sanzione da 5.000 a 10.000 euro e chiusura mediante sigilli degli apparecchi;
  • violazione degli obblighi informativi e di esposizione del materiale: sanzione di 5.000 euro e chiusura dell’attività per tre mesi;
  • violazione del divieto di pubblicità: sanzione di 5.000 euro sia per il gestore dell’attività pubblicizzata sia per il titolare della testata giornalistica che ospita il messaggio.

I proventi delle sanzioni sono ripartiti tra Comune (70%) e Regione (30%); la quota regionale è destinata al programma triennale di cui all’art. 1.

Regime transitorio

Il divieto di apertura a distanza inferiore a 500 metri dalle aree sensibili non si applica alle sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, per tutta la durata del titolo abilitativo in corso, anche in caso di cessione dell’esercizio.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Gli oneri per l’attuazione della legge sono quantificati in 261.479 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e coperti mediante specifico stanziamento del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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