Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 22/2026

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017

Normativa regionaleL.R. Sardegna 22/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale sarda interpreta autenticamente l’articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017. Il divieto di cumulo dei compensi riguarda esclusivamente incarichi presso enti e amministrazioni regionali o locali per i quali la carica elettiva è requisito necessario per nomina o designazione. Restano esclusi dal divieto l’attività libero-professionale, il lavoro subordinato e gli incarichi o contratti previsti da specifiche disposizioni di legge. La legge è vigente dal 21 settembre 2026 e non comporta nuovi oneri.

Interpretazione autentica del divieto di cumulo dei compensi per incarichi connessi al mandato elettivo

Interpretazione autentica del divieto di cumulo dei compensi

La legge si applica nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017). La disciplina chiarisce l’ambito del divieto di cumulo dei compensi connesso allo svolgimento di incarichi conferiti in relazione a un mandato elettivo.

Ambito del divieto di cumulo

Il divieto riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti presso:

  • enti locali;
  • organismi degli enti locali;
  • amministrazioni regionali;
  • organi regionali.

La limitazione opera soltanto quando la carica elettiva costituisce un requisito necessario per la nomina o la designazione all’incarico. Di conseguenza, non è sufficiente che l’incarico sia svolto da una persona titolare di un mandato elettivo: deve sussistere uno specifico collegamento normativo per cui tale carica rappresenti una condizione necessaria della nomina o designazione.

Esclusioni dal divieto

Il divieto di corrispondere compensi non si applica agli incarichi o ai rapporti che derivano da attività o presupposti diversi dal conferimento dell’incarico in ragione della carica elettiva. Sono espressamente esclusi:

  • gli incarichi conferiti in ragione dell’esercizio di attività libero-professionale;
  • i rapporti di lavoro subordinato;
  • gli incarichi attribuiti in forza di specifiche disposizioni di legge;
  • i contratti stipulati in forza di specifiche disposizioni di legge.

Per tali fattispecie, la corresponsione del compenso non è impedita dal divieto interpretato dalla legge regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Essendo stata pubblicata il 21 settembre 2026, la disciplina è efficace da tale data.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.