L.R. Sardegna 22/2026
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale sarda interpreta autenticamente l’articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017. Il divieto di cumulo dei compensi riguarda esclusivamente incarichi presso enti e amministrazioni regionali o locali per i quali la carica elettiva è requisito necessario per nomina o designazione. Restano esclusi dal divieto l’attività libero-professionale, il lavoro subordinato e gli incarichi o contratti previsti da specifiche disposizioni di legge. La legge è vigente dal 21 settembre 2026 e non comporta nuovi oneri.
Interpretazione autentica del divieto di cumulo dei compensi per incarichi connessi al mandato elettivo
Interpretazione autentica del divieto di cumulo dei compensi
La legge si applica nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017). La disciplina chiarisce l’ambito del divieto di cumulo dei compensi connesso allo svolgimento di incarichi conferiti in relazione a un mandato elettivo.
Ambito del divieto di cumulo
Il divieto riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti presso:
- enti locali;
- organismi degli enti locali;
- amministrazioni regionali;
- organi regionali.
La limitazione opera soltanto quando la carica elettiva costituisce un requisito necessario per la nomina o la designazione all’incarico. Di conseguenza, non è sufficiente che l’incarico sia svolto da una persona titolare di un mandato elettivo: deve sussistere uno specifico collegamento normativo per cui tale carica rappresenti una condizione necessaria della nomina o designazione.
Esclusioni dal divieto
Il divieto di corrispondere compensi non si applica agli incarichi o ai rapporti che derivano da attività o presupposti diversi dal conferimento dell’incarico in ragione della carica elettiva. Sono espressamente esclusi:
- gli incarichi conferiti in ragione dell’esercizio di attività libero-professionale;
- i rapporti di lavoro subordinato;
- gli incarichi attribuiti in forza di specifiche disposizioni di legge;
- i contratti stipulati in forza di specifiche disposizioni di legge.
Per tali fattispecie, la corresponsione del compenso non è impedita dal divieto interpretato dalla legge regionale.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Essendo stata pubblicata il 21 settembre 2026, la disciplina è efficace da tale data.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.
Testo integrale
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