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Legge

L.R. Basilicata 18/2026

Modifica della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 18/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina basilicata sull’edilizia residenziale pubblica: introduce punteggi e riserve di alloggi per donne vittime di violenza, amplia la tutela ai nuclei monogenitoriali e disciplina concessione provvisoria, canone e accordi compensativi con lavori di utilità collettiva. Nessun nuovo onere finanziario; entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica, con nuove tutele per donne vittime di violenza e nuclei monogenitoriali

Modifiche alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica in Basilicata

La legge regionale interviene sulla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, aggiornando i criteri di assegnazione e introducendo misure specifiche a tutela delle donne vittime di violenza domestica e dei nuclei monogenitoriali. Le modifiche operano nel solo ambito della Regione Basilicata e incidono sulla graduatoria, sulla riserva di alloggi e sugli accordi compensativi per morosità incolpevole.

Criteri di priorità e punteggio nella graduatoria

Nel sistema di attribuzione dei punteggi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene ampliata la previsione relativa ai nuclei familiari. In particolare, tra i soggetti considerati rilevanti ai fini del punteggio vengono ricompresi anche i soggetti con nucleo monogenitoriale, accanto alle ipotesi già previste.

Viene inoltre introdotto un punteggio specifico per le donne vittime di violenza domestica quando sia stato avviato un percorso di accompagnamento:

  • dalla presa in carico da parte dei Servizi sociali comunali e territoriali;
  • dai Centri Antiviolenza (CAV);
  • da una Casa Rifugio;
  • oppure da servizi sociali territorialmente competenti o da CAV accreditati secondo la normativa vigente.

Per tali situazioni è attribuito un punteggio di 6 punti.

Riserva di alloggi per donne vittime di violenza

I Comuni possono riservare una quota fino al 5 per cento degli alloggi alle donne vittime di violenza prese in carico dai Servizi sociali comunali e territoriali, dai Centri Antiviolenza o da una Casa Rifugio.

Gli alloggi riservati sono assegnati dal Comune in regime di concessione provvisoria e in deroga ai requisiti ordinari di accesso previsti dall’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2007. La misura è quindi pensata come strumento emergenziale e temporaneo di protezione abitativa.

Durata della concessione e passaggio all’assegnazione definitiva

La concessione provvisoria termina quando i Servizi sociali comunali e territoriali attestano il raggiungimento dell’autonomia socio-economica dell’assegnataria e la sua fuoriuscita dalla situazione di rischio.

In caso di decesso dell’assegnataria, l’alloggio resta in assegnazione provvisoria e può essere assegnato in via definitiva ai figli minorenni che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

Canone concessorio e accordi compensativi

Per gli alloggi assegnati in concessione provvisoria il canone concessorio è determinato applicando le disposizioni previste dagli articoli 24 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2007.

Il Comune può inoltre promuovere accordi compensativi del canone in favore delle assegnatarie, secondo le modalità richiamate dalla disciplina regionale sugli assegnatari morosi. Gli accordi sono previsti solo per:

  • assegnatari con morosità incolpevole;
  • donne vittime di violenza di cui alla nuova previsione sull’articolo 18;
  • situazioni dovute a documentate difficoltà economiche.

Tali accordi sono finalizzati a compensare il canone dovuto tramite la partecipazione dell’assegnatario moroso a progetti di utilità collettiva.

Approvazione dei progetti di utilità collettiva

I progetti di utilità collettiva devono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con i Comuni proponenti e con gli ATER territoriali. La disciplina affida quindi alla Regione un ruolo di coordinamento, mentre l’attivazione concreta avviene su proposta comunale e in raccordo con gli enti territoriali competenti.

Clausola di invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né della finanza pubblica. Le misure devono quindi essere applicate con le risorse già disponibili.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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