L.R. Basilicata 19/2026
Modifica della legge regionale 21 aprile 2021, n. 13 - Istituzione del Consiglio per le Autonomie Locali (CAL)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 19/2026 modifica la disciplina del Consiglio per le Autonomie Locali (CAL): introduce nuove regole per l’elezione del Presidente, ne fissa durata di 12 mesi non rinnovabile e aggiorna la composizione dell’Ufficio di presidenza. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR regionale.
Modifica della disciplina sul CAL e sull’elezione dei suoi organi
Modifica della disciplina del Consiglio per le Autonomie Locali (CAL)
La legge regionale della Basilicata n. 19 del 29 maggio 2026 interviene sulla legge regionale 21 aprile 2021, n. 13, riformando le regole di elezione e durata degli organi del Consiglio per le Autonomie Locali. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.
Elezione del Presidente del CAL
Il Presidente del CAL è scelto tra i componenti individuati dalla legge ed è eletto dall’assemblea composta secondo le previsioni dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2021.
L’elezione avviene con le seguenti modalità:
- nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti;
- se tale maggioranza non viene raggiunta nelle prime due votazioni, dalla terza votazione si procede, previa nuova convocazione, a maggioranza semplice dei componenti dell’assemblea.
La votazione resta a scrutinio segreto e può svolgersi in presenza e/o da remoto, purché sia sempre garantita la segretezza del voto.
Durata del mandato del Presidente e rinnovo
Il Presidente del CAL dura in carica dodici mesi dalla data di elezione e non può essere rieletto.
Nei dieci giorni precedenti la scadenza del mandato, il Presidente uscente convoca il CAL per procedere alla nuova elezione, secondo le stesse regole previste per elezione e votazione.
Ufficio di presidenza del CAL
L’Ufficio di presidenza del CAL è eletto dall’assemblea a scrutinio segreto ed è composto da sette membri, incluso il Presidente del CAL.
La composizione deve assicurare la rappresentanza di tutte le tipologie di enti che partecipano all’elezione della componente elettiva del CAL.
Regime finanziario
L’attuazione delle modifiche non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Testo integrale
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