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Interpello

Risposta n. 110 del 21/05/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Società sostiene che la garanzia non rientra nelle prestazioni di assicurazione ai sensi dell'art. 1 della legge 1216/1961 e che, non essendo dovuto alcun premio dagli acquirenti, manca la base imponibile e quindi l'imposta non è dovuta.

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Imposta sulle assicurazioni.

Il quesito

Se la garanzia fornita dalla Società sugli autocarri usati si qualifichi come assicurazione soggetta all'imposta sulle assicurazioni e, in caso affermativo, se sussiste il presupposto del pagamento del premio e come determinare la base imponibile, posto che gli acquirenti non corrispondono un premio.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia constata che il contratto tra l'Istante e l'assicuratore estero non è soggetto all'imposta per assenza del presupposto territoriale. Inoltre, dall'esame contrattuale l'Istante presta una garanzia/servizio ai concessionari e non una prestazione assicurativa ai fini della legge n.1216/1961; pertanto l'imposta sulle assicurazioni non si applica. Il parere è reso sulla base delle informazioni fornite e non investe profili civilistici o di autorizzazione assicurativa.

Testo integrale

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