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Legge

L.R. Veneto 16/2026

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n 32 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 16/2026 aggiorna la disciplina di ARPAV: ne rafforza il supporto alla protezione civile, la collaborazione con il sistema regionale e nazionale per i rischi ambientali e climatici e il supporto tecnico-scientifico alla Regione e al SSR. Elimina inoltre il limite anagrafico di 65 anni per alcune nomine dirigenziali. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Modifiche alla disciplina di ARPAV e del suo raccordo con protezione civile e sistema sanitario regionale

Modifiche alla disciplina di ARPAV e coordinamento con salute e protezione civile

La legge regionale del Veneto n. 16 del 31 luglio 2026 interviene sulla legge istitutiva di ARPAV n. 32/1996 per adeguarne funzioni e assetto organizzativo alle evoluzioni normative in materia ambientale, sanitaria e di protezione civile. L’intervento mira a rafforzare la collaborazione tra Agenzia, Regione, sistema sanitario regionale e protezione civile.

Finalità e perimetro delle modifiche

La legge aggiorna la missione di ARPAV, precisando che le sue attività sono svolte anche a supporto delle azioni di protezione civile. Viene inoltre esplicitato il ruolo dell’Agenzia quale componente del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), in collaborazione con il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Funzioni istituzionali rafforzate

Tra le funzioni dell’Agenzia viene aggiunto il supporto tecnico-scientifico alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale, in attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento regionali. Si consolida così il raccordo tra tutela ambientale e tutela della salute, in un’ottica di integrazione operativa tra amministrazione regionale, sanità e attività di prevenzione.

Supporto operativo alla Protezione civile regionale

La legge introduce espressamente il compito di fornire alla Regione supporto operativo specialistico nella gestione dei servizi della Protezione civile regionale e del Centro funzionale decentrato regionale per la Protezione civile (CFD). Tale supporto comprende:

  • previsione, monitoraggio e sorveglianza dei dati idrologici, nivologici e meteorologici;
  • elaborazioni di tipo modellistico;
  • attività connesse alla gestione dei servizi di protezione civile regionale.

Abrogazione del limite di età per alcune nomine dirigenziali

La legge sopprime il requisito del non aver compiuto 65 anni per la nomina:

  • del direttore generale di ARPAV;
  • dei direttori delle aree funzionali;
  • dei direttori dei dipartimenti provinciali;
  • dei direttori dei dipartimenti regionali.

La disciplina risultante mantiene gli altri requisiti professionali e di qualificazione previsti dalla legge istitutiva, ma elimina il vincolo anagrafico, adeguando l’ordinamento regionale al mutato quadro pensionistico e dirigenziale.

Aspetti finanziari

È prevista una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Profili di obsolescenza

L’atto non appare deprecato: introduce modifiche organizzative e funzionali attuali alla disciplina di ARPAV, con effetti destinati a incidere stabilmente sull’ordinamento regionale.

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