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Provvedimento

Deliberazione n. 143 del 13/03/2025

Provvedimento del 13 marzo 2025

Garante Privacy143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a possibili contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC era stato ordinato di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme e di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori. Il Garante conferma la legittimità e l’efficacia delle misure urgenti adottate.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 13 marzo 2025, due misure urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la segnalazione e l’intervento del Garante in materia di c.d. revenge porn;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e avvio dell’intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 4 marzo 2025 le determinazioni nn. 70 e 71.

Contenuto delle determinazioni dirigenziali

Le misure urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il Garante ha preso atto delle note di trasmissione delle determinazioni ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti. Quindi, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti nn. 70/2025 e 71/2025 adottati d’urgenza il 4 marzo 2025.

Esito del procedimento

Il provvedimento ha finalità esclusivamente cautelare e inibitoria: non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su possibili invii, consegne, cessioni, pubblicazioni o diffusioni di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, anche quando la segnalazione provenga da minori ultraquattordicenni.

Provvedimenti urgenti del 4 marzo 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 70 e 71 del 4 marzo 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle rispettive piattaforme.

Conservazione del materiale a fini probatori

Le determinazioni urgenti hanno inoltre prescritto ai medesimi destinatari la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in data 13 marzo 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 70/2025 e 71/2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

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