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Provvedimento

Deliberazione n. 718 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Le misure mirano a impedire la diffusione su Facebook, Instagram e Telegram di materiale audiovisivo o informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, trasmesso alle piattaforme in formato hash. È inoltre prescritta l’eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la rimozione/impedimento della diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti su contenuti sessualmente espliciti diffusi online

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La vicenda prende avvio da una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, con cui la persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
  • il termine di 48 ore per la decisione del Garante;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.

Provvedimenti urgenti adottati il 19 novembre 2025

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 452 e 453 del 19 novembre 2025.

Con tali provvedimenti è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:

  • adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare, ove acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori;
  • mantenere tale conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, preso atto degli atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 452/2025 e 453/2025, confermandone gli effetti nei confronti dei destinatari indicati.

Esito pratico

L’esito del provvedimento è dunque l’immediato consolidamento, per via di ratifica collegiale, delle misure dirette a prevenire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito segnalato dall’interessato e a garantirne, se del caso, la conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile per il tempo strettamente indicato dal Garante.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 452 e 453 del 19 novembre 2025, ingiungendo alle società destinatarie misure immediate per impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Contenuto delle misure

Le piattaforme devono impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e conservare eventuale materiale acquisito in chiaro soltanto a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e comunicandole tempestivamente all’Autorità.

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