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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00416/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore per l'importo di euro 200.000, emesso in relazione all'esposizione debitoria della società garantita su conto corrente e conti anticipi. In primo grado l'opposizione del fideiussore era stata respinta. In appello, l'opponente aveva dedotto la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, sostenendo che alcune clausole riproducessero lo schema ABI ritenuto restrittivo della concorrenza dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. La Corte d'appello aveva accolto tale tesi, dichiarato nulla la fideiussione limitatamente alla clausola riproduttiva dello schema vietato e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo conseguente la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. La cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345 e 113 c.p.c. e dell'art. 1 preleggi, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su un documento relativo al provvedimento della Banca d'Italia prodotto solo in appello, documento non assistito da iura novit curia poiché privo di natura normativa; 2) violazione degli artt. 2 e 33 l. n. 287/1990; 3) violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 e degli artt. 1418, 1419 e 1345 c.c., sostenendo che, in ipotesi di intesa anticoncorrenziale a monte, l'unica tutela del fideiussore sarebbe risarcitoria e non la nullità della clausola a valle; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale desunto la nullità dalla mera identità testuale della clausola con lo schema ABI, senza prova dell'applicazione uniforme dello schema stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di fideiussioni "a valle" di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale può essere dedotta e rilevata d'ufficio anche in appello; tuttavia, non è consentita in appello la produzione per la prima volta di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove dirette a dimostrare la nullità, salvo il diverso caso della causa non imputabile. Nel caso concreto, la decisione di merito si era fondata proprio su un documento prodotto solo in appello, sicché la sentenza è stata cassata per violazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono ammissibili le eccezioni in senso lato e il rilievo officioso, ma non la produzione di nuovi documenti o nuove prove, salvo che la parte dimostri di non averle potute produrre per causa non imputabile.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per escludere che il giudice potesse fondare la decisione su un documento non normativo come se operasse il principio iura novit curia.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    richiamato per sostenere che il provvedimento della Banca d'Italia non ha natura normativa e quindi non è conoscibile d'ufficio come fonte di diritto.

  • art. 2 l. n. 287 del 1990

    comma 2, lett. a), e comma 3

    le intese restrittive della concorrenza sono vietate; i contratti "a valle" che riproducono le clausole dell'intesa vietata possono essere colpiti da nullità parziale.

  • art. 33 l. n. 287 del 1990

    citato nel secondo motivo quale norma collegata alla disciplina antitrust e alla tutela contro le intese restrittive.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità della clausola contrattuale derivante dall'intesa vietata.

  • art. 1419 c.c.

    la nullità può essere parziale e colpire le sole clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 1345 c.c.

    richiamato nel tentativo di qualificare la clausola come illecita per motivo contrario a norme imperative o all'ordine pubblico economico.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine all'uniforme applicazione dello schema ABI.

  • art. 1957 c.c.

    la Corte d'appello aveva ritenuto che la nullità della clausola derogatoria comportasse la decadenza del creditore dalla garanzia nei confronti del fideiussore.

  • art. 111 Cost.

    evocato quale fondamento del principio di ordinato svolgimento del processo e delle preclusioni istruttorie.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione all'esigenza di un processo ordinato e non dilatabile oltre le preclusioni.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato per collegare la nozione di "causa non imputabile" alla rimessione in termini.

  • art. 214 c.p.c.

    citato in tema di disconoscimento dei documenti, distinto dalla non contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni ricostruttive né i documenti in sé.

Massime di principio

  • Nei giudizi di appello la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio anche se non dedotta in primo grado, purché i fatti costitutivi risultino già ritualmente acquisiti al processo; non è invece consentito superare le preclusioni istruttorie mediante documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello.
  • La produzione documentale tardiva in appello è consentita solo nei limiti dell'art. 345, comma 3, c.p.c., cioè quando la parte dimostri una causa non imputabile; non basta il sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale favorevole o una scelta difensiva successiva.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e nel giudizio di primo grado, non sulle conclusioni tratte dai documenti né sui documenti stessi come oggetti di prova.
  • In materia di fideiussioni conformi allo schema ABI, la nullità parziale delle clausole riproduttive di un'intesa restrittiva della concorrenza è in astratto configurabile, ma la relativa prova deve essere acquisita nel rispetto delle preclusioni processuali.
  • Le preclusioni istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali e sono rilevabili d'ufficio, anche se la parte interessata non le abbia eccepite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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