Cassazione Civile, Ordinanza n. 12708/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondati i profili di inammissibilità prospettati dalla contribuente, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contro la cartella. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza, ponendole a carico della contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per sanzioni e interessi conseguenti al tardivo versamento del primo e secondo acconto IRES 2009, per complessivi euro 113.349,08. La società aveva impugnato la cartella sostenendo che il ritardo era stato causato dal sistematico e grave ritardo con cui la Pubblica Amministrazione, suo unico committente, pagava i corrispettivi dovuti; tale crisi di liquidità avrebbe integrato una causa di forza maggiore idonea a escludere la colpevolezza e quindi le sanzioni. CTP e CTR avevano accolto la tesi della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, sostenendo che la forza maggiore non può essere ravvisata nella mera difficoltà economica o illiquidità derivante dal ritardato pagamento di una P.A., soprattutto ove non sia dimostrato che il contribuente abbia adottato misure idonee per fronteggiare la situazione.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del controllo automatizzato che ha portato all'emissione della cartella di pagamento
art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
invocato dall'Agenzia per escludere l'esimente; la Corte ribadisce che la forza maggiore in materia di sanzioni tributarie va intesa in senso rigoroso e non coincide con la crisi di liquidità derivante dal ritardato pagamento dei debiti da parte della P.A.
richiamato dalla CTR per sostenere il difetto di colpevolezza; la Cassazione chiarisce che la verifica della non punibilità richiede anche l'elemento soggettivo della prevedibilità e dell'adozione di misure idonee
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
richiamato dalla contribuente nelle eccezioni di inammissibilità, ritenute infondate dalla Corte
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, senza rinvio
D.Lgs. n. 472/1998
citato nel testo della CTR, ma con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie; nel ragionamento della Cassazione il riferimento sostanziale è al D.Lgs. n. 472/1997
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore rilevante come causa esimente va intesa in senso rigoroso, secondo un'accezione sostanzialmente penalistica: occorre un evento oggettivamente imprevedibile e irresistibile che annulli la signoria del soggetto sulla propria condotta e ne escluda la coscienza e volontarietà.
- La mera crisi di liquidità del contribuente, anche se determinata dal reiterato ritardo nei pagamenti di un ente pubblico debitore, non integra di per sé forza maggiore né esclude automaticamente la punibilità per il tardivo versamento di imposte.
- Per invocare l'esimente non basta allegare l'illiquidità: è necessario dimostrare anche l'elemento soggettivo, cioè di essersi premuniti contro le conseguenze dell'evento anomalo adottando misure appropriate senza sacrifici eccessivi.
- L'impresa deve programmare i propri flussi finanziari tenendo conto del rischio, fisiologico nell'attività economica, di ritardi nei pagamenti dei committenti, pubblici o privati, e procurarsi per tempo i fondi necessari a far fronte agli obblighi fiscali.
- In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per carenza di esposizione dei fatti, dei motivi o degli atti rilevanti è infondata se dal ricorso emerge chiaramente l'unica questione controversa e la norma che si assume violata.
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