L.R. Valle d'Aosta 13/2017
Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce modifiche in materia di enti locali, sanità e politiche sociali, sostegno al reddito, turismo e trasporti, ambiente, edilizia residenziale e altre disposizioni. Tra l’altro disciplina limiti agli orari di vendita e somministrazione di alcolici in specifiche aree, aggiorna misure sociali e abitative, proroga termini e rivede attività e finanziamenti di alcune fondazioni regionali. Efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni collegate alla variazione di bilancio 2017-2019
Disposizioni collegate alla variazione di bilancio 2017-2019
La legge regionale della Valle d’Aosta introduce un insieme eterogeneo di modifiche legislative collegate al secondo provvedimento di variazione del bilancio 2017/2019. Gli interventi riguardano enti locali, sanità e politiche sociali, sostegno al reddito, turismo e trasporti, ambiente, edilizia residenziale e alcune ulteriori misure settoriali.
Enti locali: limiti agli orari di vendita e ordinanze sindacali
La disciplina rafforza i poteri del Sindaco in presenza di afflusso particolarmente rilevante di persone o di situazioni di degrado urbano.
- In aree di comuni interessate da grande afflusso, anche connesso a specifici eventi, il Sindaco può disporre, con ordinanza non contingibile e urgente e nel rispetto del procedimento amministrativo regionale, limitazioni agli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
- La durata del provvedimento non può superare i 30 giorni.
- I medesimi provvedimenti possono essere adottati anche per far fronte a grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, o a pregiudizi del decoro e della vivibilità urbana, sempre con attenzione alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
- Nelle materie appena indicate i Comuni possono adottare appositi regolamenti.
Sanità e politiche sociali: Fondazione per la ricerca sul cancro
Vengono aggiornate e ampliate le finalità della Fondazione regionale per la ricerca sul cancro.
- La Fondazione può promuovere e compartecipare a progetti sperimentali, anche con altri enti o associazioni, prioritariamente nell’ambito della rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta.
- Deve promuovere nel territorio regionale interventi formativi e informativi rivolti a operatori, tecnici e popolazione, con l’obiettivo di ridurre nel tempo la mortalità per tumore in Valle d’Aosta.
- Può istituire e finanziare borse di studio per studi o ricerche coerenti con i propri scopi statutari.
Contenimento della spesa per il personale
La norma introduce un’esclusione specifica dal limite assunzionale regionale.
- Non rientra nel limite assunzionale il reclutamento di personale con profilo di operatore socio-sanitario destinato alle strutture residenziali per anziani gestite dagli enti locali.
Politiche di sostegno al reddito: cumulabilità, requisiti e applicazione temporale
Sono riviste le misure di inclusione attiva e sostegno al reddito.
- Le misure regionali non sono cumulabili con cassa integrazione, mobilità, disoccupazione e interventi assistenziali statali o regionali.
- Sono però fatte salve, se il richiedente possiede i requisiti previsti, alcune misure: SIA/contrasto alla povertà, contributi per il canone di locazione, contributi per il riscaldamento domestico e provvidenze per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nei limiti indicati.
- Tra i requisiti di accesso sono modificati: l’età massima, ridotta dal 30º al 25º anno; la possibilità di essere occupato con reddito inferiore al minimo annuale escluso da imposizione fiscale; l’alternativa dell’iscrizione come disoccupato da almeno 24 mesi.
- È abrogata una specifica disposizione del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18/2015.
- È soppressa la previsione secondo cui l’assegnazione avveniva sulla base di specifiche graduatorie.
- Le modifiche si applicano solo alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge.
- Per il 2018 gli oneri sono finanziati nei limiti dell’importo autorizzato per il 2017, a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.
Turismo e trasporti: infrastrutture sportive e tariffe funiviarie
La disciplina sugli impianti ricreativo-sportivi di interesse regionale di proprietà degli enti locali viene resa più flessibile.
- Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria possono essere realizzati dall’ente locale con compartecipazione finanziaria regionale, mediante convenzioni.
- In alternativa possono essere realizzati dalla Regione con compartecipazione finanziaria o progettuale dell’ente locale, tramite accordi di programma.
- Per le linee funiviarie di prima categoria il trasporto pubblico per residenti, studenti e lavoratori è assoggettato a tariffe stabilite dalla Giunta regionale secondo i criteri previsti dalla normativa richiamata.
Ambiente: Fondazione “Montagna sicura”
La Fondazione “Montagna sicura” viene ridefinita come centro operativo e di ricerca applicata in materia di montagna e sicurezza.
- Il suo scopo è consolidare e sviluppare la cultura della sicurezza in montagna, tenendo conto delle specificità del territorio montano e dell’arco alpino.
- Svolge attività di analisi, ricerca applicata, monitoraggio e supporto tecnico su cambiamenti climatici, criosfera, rischi naturali, glaciologia, neve e valanghe.
- Supporta la Regione nella redazione ed emissione del Bollettino regionale neve e valanghe, nel sistema di allertamento per emergenza valanghe e nell’aggiornamento del catasto regionale valanghe.
- Promuove sviluppo sostenibile, sicurezza, prevenzione dei rischi naturali, ricerca e divulgazione nell’Espace Mont-Blanc, iniziative di medicina di montagna e attività alpinistiche ed escursionistiche sicure.
- Opera anche come centro di formazione accreditato, di divulgazione e documentazione.
- La Giunta regionale finanzia, con propria deliberazione, specifiche attività della Fondazione, anche con risorse europee o di altri organismi nazionali e internazionali.
Edilizia residenziale e mutui agevolati
La legge interviene sulle politiche abitative e introduce una nuova disciplina per mutui agevolati destinati al recupero edilizio privato.
- I mutui concessi ai sensi del relativo titolo non sono cumulabili tra loro né con altri contributi o provvidenze regionali per le stesse iniziative; sono invece cumulabili con analoghe provvidenze statali o di altri enti pubblici entro il limite massimo dell’ammontare degli interventi previsti.
- È abrogato un precedente articolo della legge regionale 3/2013.
- È ridefinito il titolo del capo dedicato ai mutui agevolati per l’anticipo delle detrazioni fiscali statali per interventi di recupero edilizio privato.
- È introdotto un nuovo capo sui mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato su immobili destinati ad abitazione, anche non principale.
- I mutui sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale presso FINAOSTA S.p.A.
- La Giunta regionale disciplina con deliberazione: requisiti di accesso, importo massimo di ciascun mutuo (fino a 300.000 euro e fino al 100% della spesa ammissibile; per l’acquisto, spesa ammessa massima di 150.000 euro), tasso, durata, erogazione e ammortamento, procedure, domanda e documentazione, garanzie, vincoli sugli immobili e sanzioni in caso di violazione.
Altre disposizioni: fauna selvatica, dirigenza e proroghe
Sono introdotte ulteriori modifiche puntuali.
- Per il personale forestale assegnato alle stazioni forestali, è prevista l’assegnazione a una sezione comunale cacciatori situata al di fuori della giurisdizione della stazione di appartenenza, nel rispetto del divieto richiamato dalla norma.
- Per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale, il requisito temporale del precedente incarico è esteso dal quinquennio al decennio antecedente.
- È prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto per gli interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.
- È prorogata al 31 dicembre 2018 l’efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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