Sentenza del 17/01/2022 n. 1146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva rettificato la dichiarazione IVA 2004 della società ritenendo non sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime speciale IVA per i produttori agricoli (D.P.R. n. 633/1972, art. 34), con recupero dell'IVA detratta e sanzioni. In giudizio si è discusso se la società (che operava anche tramite contratti di soccida, assumendo la qualifica di soccidante) fosse soggetto esercente attività agricola tale da poter usufruire del regime speciale, se l'onere della prova fosse correttamente ripartito e se l'attività del soccidante costituisca esercizio diretto dell'attività di allevamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto l'esercizio di impresa agricola da parte della società sulla base di elementi probatori (beni strumentali, contratti di soccida, registrazioni contabili, bilancio 2004) e la ricomprensione dell'attività di soccidante nel regime speciale. La corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria del giudice del gravame, ha escluso violazioni di legge e ha respinto le censure sull'onere della prova e sulla necessità di esercizio "diretto" dell'allevamento da parte del solo soggetto che materialmente alleva. Ha altresì respinto la richiesta di condanna per lite temeraria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 1
"Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole..."
Il regime speciale di detrazione IVA si applica alle cessioni effettuate dai "produttori agricoli"; la norma mira a una compensazione forfettaria dell'IVA a monte e non prescrive modalità esclusivamente "dirette" di esercizio dell'attività (può valere anche se la produzione è svolta in forma associata o societaria).
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse... Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso..."
La nozione civilistica di imprenditore agricolo (richiamata dall'art. 34) considera rilevante l'intervento su una fase del ciclo biologico; non è richiesto che l'operatore svolga tutte le fasi in modo esclusivamente 'diretto', potendo rilevare attività svolte in forma associata o tramite conferimenti/gestione.
Artt. 2170, 2171, 2173, 2178 c.c.
Il contratto di soccida è un contratto agrario associativo per l'allevamento: soccidante e soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con ripartizione di rischi, utili e prodotti; il soccidante (direzione, conferimento) partecipa all'impresa agricola e non è mero intermediario.
Il riparto dell'onere della prova è correttamente rispettato se il giudice valuta e motiva sugli elementi prodotti; la Corte ha ritenuto che il giudice del gravame abbia adeguatamente valutato le prove fornite dai resistenti.
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (modifica art. 2135 c.c.)
La modifica ha ampliato la nozione di attività di allevamento includendo qualunque intervento su un ciclo biologico o su una fase necessaria dello stesso, spostando il focus sulla fase di produzione più che sulla mera diretta materialità dell'allevamento.
Direttiva 77/388/CEE (art. 25) e Direttiva 112/2006 (art. 296)
La disciplina del regime speciale IVA ha derivazione comunitaria: lo scopo è compensare l'IVA pagata a monte e semplificare adempimenti; il destinatario è il soggetto che svolge attività di produzione agricola nell'ambito di un'azienda, senza prescrivere forme di esercizio esclusivamente individuali.
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1-bis, comma 6
La disciplina amministrativa (es. attribuzione dei diritti PAC) conferma che, in assenza di accordi diversi, soccidante e soccidario condividono i diritti riconosciuti al produttore agricolo, a supporto della qualificazione di entrambi come produttori.
Massime di principio
- Il regime speciale IVA per produttori agricoli si applica in funzione della finalità produttiva dell'impresa agricola (produzione di prodotti agricoli) e non è limitato alla sola esecuzione materiale dell'allevamento: anche forme associate o societarie possono rientrarvi se sussiste una impresa agricola finalizzata alla produzione.
- Il contratto di soccida configura un'impresa agricola associata: sia il soccidante (conferente e direttore) sia il soccidario partecipano al rischio d'impresa e possono essere considerati produttori agricoli ai fini dell'art. 34 DPR 633/1972, salvo che emerga che uno dei due abbia svolto solo attività meramente commerciale (acquisto e rivendita senza rischio e senza partecipazione).
- In giudizio l'onere della prova grava sui soggetti che invocano il regime agevolato, ma il giudice può ritenere provata l'attività agricola mediante un insieme di elementi (beni strumentali, contratti agrari, registrazioni contabili, bilancio, modalità operative) senza che sia necessaria una prova 'atomica' di ogni singola attività.
- Va valutata la natura economica dell'operazione: se esiste partecipazione al rischio d'impresa, conferimento di bestiame, direzione dell'attività e condivisione dei prodotti/utili, l'operatore non è mero intermediario e può usufruire del regime speciale.
- La giurisprudenza distingue i casi: posizione qualificabile come semplice intermediazione o acquisto per rivendita esclude il beneficio; invece, la partecipazione all'impresa agricola (anche in forma associata) lo consente. Ogni caso richiede valutazione fattuale concreta e motivata.
- Prima di contestare l'applicabilità del regime, l'amministrazione dovrebbe verificare e documentare l'assenza di elementi che denotino impresa agricola (assenza di beni, contratti, contabilità coerente, partecipazione al rischio), diversamente il contrasto è destinato a soccombere e a generare spese di giudizio.
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