Cassazione Civile, Ordinanza n. 07802/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società importatrice)
La controversia
L'Ufficio doganale aveva rettificato dichiarazioni di importazione relative a lampade fluorescenti importate tra il 2007 e il 2008, ritenendo, sulla base di investigazioni OLAF, che la merce dichiarata di origine tunisina provenisse in realtà dalla Cina e fosse quindi soggetta a dazio antidumping. Dopo un primo atto annullato per incompetenza dell'ufficio, fu emesso un nuovo atto di rettifica relativo alle singole dichiarazioni presentate presso la Dogana di Livorno; la società lo impugnò e in primo grado ottenne accoglimento. In appello la CTR accolse il gravame dell'Agenzia e respinse l'appello incidentale della società sulla prescrizione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo al tardivo invio della notitia criminis alla Procura, con conseguente maturazione della prescrizione triennale; 3) violazione delle norme doganali e dell'art. 221 del codice doganale comunitario sulla medesima questione della prescrizione; 4) violazione delle regole sulla valutazione della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse male apprezzato gli elementi indiziari posti a fondamento dell'origine cinese della merce.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo; ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse correttamente richiamato il principio per cui la deroga al termine triennale per il recupero a posteriori dei dazi è possibile solo se la notitia criminis sia trasmessa entro il triennio, ma senza verificare in concreto tale presupposto. Dagli atti emergeva infatti che le bollette doganali erano del periodo 22 ottobre 2007 - 21 luglio 2008, mentre la notizia di reato era stata trasmessa il 16 novembre 2010. Poiché tale verifica era decisiva, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile; non ricorre quando la decisione comporti un rigetto implicito della questione.
Il giudice non è tenuto a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione, essendo sufficiente una decisione incompatibile con la tesi dedotta, che comporti il rigetto implicito.
La motivazione può essere concisa, purché esponga gli elementi posti a fondamento della decisione; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata si intendono implicitamente disattesi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità sull'omesso esame riguarda un fatto decisivo discusso tra le parti.
Richiamato come base del termine di prescrizione triennale per il recupero dei dazi doganali.
art. 29, comma 1, L. n. 428/1990
Richiamato quale norma modificativa del regime di prescrizione in materia doganale.
Richiamato in tema di rettifica e accertamento doganale.
art. 221 reg. CE n. 2913/1992
La deroga al termine triennale per il recupero a posteriori dei dazi è ammessa in presenza di un fatto-reato, purché la notitia criminis sia trasmessa entro il triennio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è configurabile sulla questione della prescrizione doganale e dell'applicazione dell'art. 221 del codice doganale comunitario.
La violazione delle regole sul libero convincimento non integra di regola vizio di violazione di legge, ma censura di valutazione dei fatti.
Il controllo sulle presunzioni è sindacabile solo se il ragionamento presuntivo esorbita dai criteri di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una diversa lettura dei fatti.
art. 9, par. 2, reg. CE n. 1073/1999
Richiamato nel motivo sulla valutazione probatoria delle risultanze OLAF.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è corretta.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, decidendo in senso incompatibile con la tesi di parte, la rigetti implicitamente senza una specifica argomentazione espressa.
- Nel recupero a posteriori dei dazi doganali oltre il termine triennale, la deroga per la presenza di un fatto-reato opera solo se la notitia criminis sia stata trasmessa all'autorità competente entro il triennio; in caso contrario resta preclusa la proroga del termine.
- La verifica del rispetto del termine per la trasmissione della notizia di reato è un accertamento decisivo e non può essere omesso dal giudice di merito quando sia invocata la prescrizione doganale.
- La censura sulla valutazione delle prove e del ragionamento presuntivo non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito; è ammissibile solo se si deduce che gli indizi utilizzati non raggiungono i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il controllo di legittimità sulle presunzioni e sul libero convincimento non consente alla parte di contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da motivazione non illogica.
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