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Circolare

Circolare INAIL n. 31 del 26 giugno 2012

Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario Alunni e studenti: premio speciale unitario.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il passaggio, dal 1° novembre 2012, degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali dal premio speciale unitario al premio assicurativo ordinario, con classificazione nella voce 0611 della Tariffa Terziario. Restano invece assoggettati al premio speciale unitario alunni e studenti, per i quali continua ad applicarsi un premio speciale annuale per persona con periodo assicurativo 1° novembre-31 ottobre. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la cessazione delle polizze speciali, l’aggiornamento delle denunce e la riclassificazione del personale ATA, con indicazioni differenziate a seconda delle posizioni assicurative territoriali già esistenti.

Passaggio degli insegnanti delle scuole non statali al premio assicurativo ordinario e regime degli alunni/studenti

Scuole o istituti di istruzione non statali: passaggio degli insegnanti al premio ordinario e disciplina di alunni e studenti

La circolare interviene sul regime assicurativo applicabile alle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, distinguendo tra insegnanti da un lato e alunni/studenti dall'altro. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per la riclassificazione delle posizioni assicurative e per la gestione delle denunce di aggiornamento.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama, in particolare, il Dpr n. 1124 del 30 giugno 1965, con riferimento agli artt. 1, 4 nn. 1 e 5, 29, 30 commi 1 e 4, 41, 42 e 116 comma 3, nonché il Dm 1° agosto 1969, il Dm 15 luglio 1987, il Dm 12 dicembre 2000, il Dm 2 aprile 2012 e varie circolari Inail precedenti in materia di tariffe e trattazione degli infortuni degli insegnanti e degli alunni.

Insegnanti delle scuole non statali: passaggio al premio ordinario

Con il decreto di approvazione della determina n. 23 del 6 dicembre 2011, adottata dal Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che, a partire dal 2012, gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali siano assoggettati a premio ordinario. A tali soggetti viene attribuita la voce 0611 della Tariffa Terziario del Dm 12 dicembre 2000.

La circolare precisa che l'assoggettamento a premio ordinario decorre dal 1° novembre 2012. Nella medesima voce 0611 possono essere ricompresi anche gli addetti ATA, quando svolgano attività complementari e sussidiarie, nell'ipotesi in cui la scuola o istituto svolga per intero il complesso delle attività necessarie e connesse all'insegnamento.

Alunni e studenti: permanenza del premio speciale unitario

Per alunni e studenti permane invece il regime del premio speciale unitario, in ragione della particolare natura dell'assicurazione, che non può assumere a riferimento una retribuzione. Per questa categoria è previsto un premio speciale annuale per persona, da aggiornare proporzionalmente ai sensi dell'art. 116 del Testo unico o secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto.

Il periodo assicurativo è fissato dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Istruzioni operative per le strutture territoriali

Le Strutture territoriali devono attivarsi immediatamente per:

  • individuare le scuole o istituti non statali che versano il premio speciale unitario per gli insegnanti;
  • inoltrare a tali soggetti una richiesta di aggiornamento della denuncia originaria;
  • cessare le PPAATT in cui risulti assicurato solo il personale ATA, se istituite esclusivamente per tale personale.

È inoltre previsto un intervento centralizzato per la cessazione della sezione della polizza speciale dedicata agli insegnanti.

Tariffa Gestione Terziario: casistiche applicative

La circolare disciplina diversi casi operativi:

  • se su una PAT preesistente insiste una polizza speciale per insegnanti e alunni, la polizza viene cessata per la parte insegnanti e per quest'ultima si apre il nuovo rischio 0611 con applicazione del tasso medio di tariffa;
  • se sulla stessa PAT è già presente una polizza dipendenti con voce 0611, la parte insegnanti della polizza speciale viene cessata e le masse salariali degli insegnanti confluiscono nel rischio già in essere, conservando l'oscillazione preesistente;
  • se sulla PAT sono presenti altre voci di tariffa riferibili al personale ATA, come ad esempio 0211, 0411 o 0721, e non la 0611, la parte insegnanti viene cessata e le masse salariali di insegnanti e ATA vengono inserite nella nuova voce 0611, che, in caso di cessazione delle voci preesistenti, eredita l'oscillazione del tasso;
  • se sulla PAT sono già presenti altre voci ATA e anche la voce 0611, la polizza speciale per la parte insegnanti viene cessata e le masse salariali di insegnanti e ATA confluiscono nella voce 0611, che conserva l'oscillazione per andamento infortunistico delle voci eventualmente cessate.

Gestione Altre Attività: riclassificazione del personale ATA

Per le PAT scuola collocate nella Gestione Altre Attività, la polizza speciale va cessata per la parte insegnanti e deve essere aperta, in via eccezionale ed esclusiva per gli insegnanti, una PAT nella Gestione Terziario con voce 0611 e applicazione del tasso medio di tariffa.

Il personale ATA eventualmente denunciato deve essere riclassificato nella voce 0611 della Gestione Altre Attività, da istituire ad hoc se mancante. Se la riclassificazione comporta la cessazione di precedenti voci di rischio, l'oscillazione per andamento infortunistico viene mantenuta.

Decorrenza delle riclassificazioni

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Dm 12 dicembre 2000, la decorrenza dei nuovi provvedimenti per il personale ATA è fissata al primo giorno del mese successivo alla data di acquisizione della denuncia di aggiornamento.

Indicazioni finali

La circolare precisa che su quanto delineato interverranno ulteriori istruzioni tecnico-operative. Restano richiamati gli allegati tecnici e classificativi, tra cui il decreto ministeriale del 2 aprile 2012 e la nota della Direzione Centrale Rischi - Ufficio Tariffe del 15 giugno 2012.

Punti principali

Passaggio degli insegnanti al premio ordinario

Dal 2012 gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, comprese le scuole materne, devono essere assoggettati a premio ordinario. La decorrenza operativa del nuovo regime è fissata al 1° novembre 2012. La classificazione è ricondotta alla voce 0611 della Tariffa Terziario del Dm 12 dicembre 2000.

Trattamento di alunni e studenti

Alunni e studenti delle scuole o istituti non statali restano soggetti al premio speciale unitario, in ragione della specificità della loro assicurazione, che non può essere collegata a una retribuzione. Per tale categoria è previsto un premio speciale annuale per persona, da aggiornare proporzionalmente secondo l'art. 116 del TU o secondo la rivalutazione delle rendite. Il periodo assicurativo va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Istruzioni operative per le Strutture territoriali

Le Strutture territoriali devono individuare le scuole non statali che pagano il premio speciale unitario per gli insegnanti, inviare la richiesta di aggiornamento della denuncia originaria e cessare le PPAATT in cui il personale ATA sia assicurato solo per tale categoria. È prevista una cessazione centralizzata della sezione della polizza speciale relativa agli insegnanti.

Gestione Terziario: casi applicativi

Se esiste una PAT con polizza speciale insegnanti e alunni, la parte insegnanti va cessata centralmente e aperto il rischio 0611 con tasso medio. Se esiste già una polizza dipendenti con voce 0611, le masse salariali degli insegnanti si sommano a quel rischio mantenendo l'oscillazione preesistente. Se esistono altre voci ATA (ad esempio 0211, 0411, 0721), la parte insegnanti viene cessata e le masse salariali di insegnanti e ATA confluiscono nella nuova voce 0611, che può conservare l'oscillazione delle voci cessate. Se è già presente anche la voce 0611, la nuova voce conserva l'oscillazione per andamento infortunistico delle altre voci eventualmente cessate.

Gestione Altre Attività e personale ATA

Quando la PAT scuola è collocata nella Gestione Altre Attività, la polizza speciale viene cessata per la parte insegnanti e, in via eccezionale, viene aperta per gli insegnanti una PAT nella Gestione Terziario con voce 0611 e tasso medio. Il personale ATA eventualmente denunciato deve essere riclassificato nella voce 0611 della Gestione Altre Attività, da istituire se mancante; se la riclassificazione comporta la cessazione di precedenti voci, l'oscillazione per andamento infortunistico viene conservata.

Decorrenza delle riclassificazioni ATA

Per il personale ATA, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Dm 12 dicembre 2000, la decorrenza dei nuovi provvedimenti è fissata al primo giorno del mese successivo all'acquisizione della denuncia di aggiornamento.

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