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Regolamento

R.R. Marche 8/2015

Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

Normativa regionaleR.R. Marche 8/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Marche 27/2009 sul commercio su aree pubbliche e l’intesa del 5 luglio 2012 sui criteri di selezione dei posteggi. Definisce indirizzi per i Comuni, requisiti e modalità per attività itinerante, mercati, fiere, concessioni temporanee, subentro, sospensioni e revoche. Contiene anche norme su aree demaniali, private, aeroporti, strutture di vendita e mercatini hobbisti. Alcune disposizioni transitorie avevano scadenze già concluse (es. adeguamento al 7 maggio 2017).

Disciplina del commercio su aree pubbliche nelle Marche

Disciplina del commercio su aree pubbliche nelle Marche

Il regolamento regionale n. 8 del 2015 detta la disciplina attuativa, per il territorio della Regione Marche, del commercio su aree pubbliche previsto dalla l.r. 27/2009. Recependo anche l’intesa del 5 luglio 2012 sui criteri di selezione dei posteggi, stabilisce regole per Comuni, operatori, mercati, fiere, attività itinerante e forme particolari di esercizio.

Principi generali e indirizzi per i Comuni

La programmazione del settore deve rispettare la normativa europea e statale su semplificazione, libertà di stabilimento e concorrenza. I Comuni sono chiamati a regolare il commercio su aree pubbliche perseguendo innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell’equilibrio tra libertà d’impresa e interessi di consumatori e collettività.

Gli obiettivi comunali riguardano, in particolare:

  • qualità del lavoro, formazione professionale e trasparenza del mercato;
  • tutela dei consumatori, anche per salute, sicurezza e corretta informazione sui prezzi;
  • valorizzazione turistica, enogastronomica e delle produzioni tipiche;
  • integrazione con le altre attività economiche;
  • qualità del servizio e adeguatezza della rete distributiva;
  • salvaguardia dei centri storici, delle aree di pregio e delle zone meno popolate, comprese quelle montane e rurali.

Nei regolamenti comunali non possono essere introdotti requisiti vietati dalla direttiva servizi. I Comuni possono inoltre prevedere agevolazioni, fino all’esenzione dai tributi di propria competenza, per posteggi situati in Comuni o frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche urbane, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Regole generali di esercizio dell’attività

L’attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto della normativa europea, statale, regionale e comunale. È vietato usare limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori in sede fissa o di altre attività di vendita o somministrazione.

Possono esercitare persone fisiche, società di persone e di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’attività può svolgersi:

  • su posteggi;
  • in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica.

Sono necessari i requisiti morali e professionali previsti dalla l.r. 27/2009. Se l’attività avviene su posteggio serve l’autorizzazione con contestuale concessione comunale; se è itinerante, basta la presentazione della SCIA al Comune in cui l’attività viene avviata.

Il titolo rilasciato in un’altra Regione o Provincia autonoma abilita all’esercizio in tutto il territorio regionale. Durante l’attività l’operatore deve avere con sé l’originale del titolo o copia conforme della SCIA, da esibire ai controlli; non è sufficiente la semplice fotocopia.

La modifica del settore merceologico richiede una comunicazione. L’abilitazione alla vendita di alimentari consente il consumo immediato sul posto, ma non il servizio assistito di somministrazione. È vietata la cessione del titolo senza trasferire anche l’azienda o il ramo d’azienda; le presenze nei mercati e nelle fiere non sono cedibili separatamente. Chi effettua la spunta e non occupa o lascia il posteggio assegnato perde la presenza, salvo forza maggiore.

Concessioni temporanee e requisiti igienico-sanitari

Il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di eventi o riunioni di persone da esso individuati. Il titolo vale solo per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti. La domanda si presenta telematicamente con la modulistica regionale e deve contenere, a pena di esclusione, dati anagrafici, settore merceologico, requisiti morali e professionali, giorni e ore di esercizio.

Se le domande superano i posteggi disponibili, la priorità segue l’ordine cronologico di ricezione della PEC o del portale SUAP, eventuali ulteriori criteri comunali e, infine, il sorteggio.

L’esercizio dell’attività è sempre subordinato alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per gli animali vivi valgono le norme di settore; nei mercati e nelle fiere è vietata la vendita di animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui ove siano presenti alimenti. I veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL devono rispettare la normativa specifica di sicurezza.

Commercio itinerante e SCIA

L’attività itinerante può essere svolta da chi possiede autorizzazione, titolo equipollente, SCIA o comunicazioni previste. In base al d.lgs. 59/2010, l’esercizio è consentito su tutto il territorio nazionale, anche in fiere, posteggi occasionalmente liberi e posteggi isolati.

L’operatore dell’Unione europea che voglia svolgere stabilmente l’attività itinerante nella Regione presenta una specifica SCIA al Comune in cui intende avviare l’attività. Le società, cooperative e consorzi possono presentare una SCIA per ciascun socio, oppure un’unica SCIA con indicazione nominativa dei soci autorizzati a operare.

Il Comune può individuare zone, vie o piazze in cui l’attività itinerante è vietata o disciplinata con orari e modalità particolari, ma solo per motivi di sicurezza pubblica, igiene, pubblico interesse, circolazione, viabilità e sosta, oppure per esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali, sentita la soprintendenza competente. È esclusa la possibilità di interdire l’intero territorio comunale.

La SCIA consente di iniziare l’attività dalla data di presentazione. Deve contenere gli elementi richiesti dalla l.r. 27/2009 e la dichiarazione di non possedere altri titoli analoghi o altre SCIA per il medesimo esercizio itinerante.

Mercati e fiere: istituzione, struttura e sperimentazione

Nell’individuare nuove aree per mercati e fiere, il Comune deve considerare la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, le esigenze igienico-sanitarie e la presenza di urbanizzazioni primarie e servizi pubblici.

Il mercato e la fiera sono istituiti e regolati dal Comune nel rispetto della legge regionale e del regolamento. Per ragioni igienico-sanitarie, di traffico e circolazione, il Comune può suddividere i mercati e le fiere tra settore alimentare e non alimentare, oppure riservare specifici posteggi al settore alimentare. In tali casi si applicano vincoli di occupazione e di scambio dei posteggi coerenti con la tipologia merceologica.

Il mercato può essere ulteriormente suddiviso tra diverse tipologie alimentari, con posteggi riservati a specifiche merceologie alimentari e utilizzabili solo dagli operatori abilitati a quella tipologia. I divieti di scambio e le regole di spunta seguono la stessa logica di specializzazione.

Il Comune può istituire mercati e fiere sperimentali per una durata massima di un anno. In questa fase i posteggi sono assegnati con bando pubblico secondo criteri improntati a concorrenza, trasparenza e semplificazione. Se la manifestazione è poi stabilizzata, si applicano le regole ordinarie e i criteri di selezione del regolamento; le presenze maturate nel periodo sperimentale non sono conteggiate.

Posteggi, riserve e limiti di assegnazione

L’attività su posteggio in mercati, fiere e posteggi isolati è riservata, in via principale, agli operatori muniti di autorizzazione, titolo equipollente, SCIA o comunicazione prevista. Il Comune può riservare posteggi:

  • per fiere, a merceologie mancanti o carenti entro il limite del 5 per cento;
  • a persone svantaggiate entro il 10 per cento;
  • a imprenditori agricoli, artigiani, mestieranti autorizzati, associazioni senza scopo di lucro, hobbisti e autori delle proprie opere;
  • a soggetti del commercio equo e solidale iscritti nel registro regionale.

Il commercio su posteggio richiede l’autorizzazione con contestuale concessione rilasciata dal Comune sede del mercato o della fiera. Il titolo abilita anche al commercio itinerante. A uno stesso soggetto possono essere assegnati più posteggi, entro il limite massimo previsto dalla l.r. 27/2009.

Gli operatori titolari di autorizzazione e concessione che partecipano ai bandi per le concessioni in scadenza possono chiedere, entro trenta giorni dal nuovo titolo, la trascrizione delle presenze maturate in altri titoli abilitativi intestati a loro nome.

I posteggi riservati sono strettamente collegati ai soggetti destinatari e non possono essere ceduti o affittati, salvo quelli destinati a imprenditori agricoli o artigiani, trasferibili solo con l’azienda. Se il titolare non intende più esercitare, il posteggio torna nella disponibilità comunale. In caso di assenza temporanea, l’assegnazione giornaliera segue un ordine di priorità tra soggetti con gli stessi requisiti e, poi, operatori ordinari del settore, nel rispetto della tipologia di vendita.

I posteggi isolati sono situati in zone non qualificabili come mercati e sono assegnati con bando comunale. A essi si applicano, per quanto compatibili, le regole dei mercati.

Criteri di assegnazione dei posteggi

Per i mercati e le fiere di nuova istituzione, la selezione dei candidati è basata su criteri di qualità e professionalità. Il punteggio premia in particolare:

  • qualità dell’offerta, con attenzione a tracciabilità, marketing, prodotti biologici, a chilometro zero, tipici, artigianato artistico e formazione continua;
  • tipologia del servizio, come consegna a domicilio, vendita preconfezionata, vendita on line o disponibilità a orari diversi;
  • progetti innovativi, tra cui compatibilità architettonica, risparmio energetico ed energie pulite;
  • a parità di punteggio, l’anzianità professionale nel commercio su aree pubbliche;
  • in ulteriore parità, la data di iscrizione al registro imprese.

Per le fiere istituite fino al 5 luglio 2012, e per i mercati e posteggi isolati istituiti fino a tale data, si applicano criteri transitori basati sulla professionalità, sull’anzianità di presenza nel posteggio e, per alcune fattispecie, sull’impegno a rendere compatibile l’attività con la tutela territoriale. Nei casi previsti la partecipazione alla spunta giornaliera può valere in misura proporzionale entro il limite del 40 per cento.

Per i posteggi resisi liberi per rinuncia, revoca o altre cause, il Comune può indire bandi di miglioramento riservati agli operatori già titolari nello stesso mercato o fiera, tenendo conto dell’anzianità di presenza e di esercizio.

Forme particolari: aree demaniali, aree private, aeroporti, stazioni, autostrade e grandi strutture

Sulle aree demaniali marittime il commercio su aree pubbliche è vietato salvo nulla osta dell’autorità competente, che deve essere esibito insieme al titolo abilitativo. L’autorità stabilisce modalità, condizioni e limiti di accesso; in mancanza di nulla osta si applica la sanzione prevista dalla l.r. 27/2009.

Su aree private i privati non possono istituire mercati, fiere o posteggi isolati. Il commercio su aree pubbliche può svolgersi solo sulle aree private in disponibilità del Comune previste dalla legge regionale, previa messa a disposizione dell’area e istituzione del mercato o dei posteggi da parte del Comune.

Negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade il commercio su aree pubbliche è vietato senza permesso del proprietario o gestore, da esibire con il titolo abilitativo. L’attività è comunque soggetta alla disciplina regionale e, in assenza di permesso, si applica la sanzione regionale.

Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati all’interno delle strutture o nei parcheggi di pertinenza. In occasione di eventi o festività di particolare rilievo, il Comune può tuttavia autorizzare mercati, anche all’interno o all’esterno delle grandi strutture e delle medie strutture oltre 2.000 mq, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative. È vietata l’attività itinerante nei parcheggi di pertinenza e, in ogni caso, il commercio su aree pubbliche all’interno delle aree di distribuzione carburanti.

Manifestazioni straordinarie, fiere promozionali e commercio equo e solidale

Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali, aperte anche a operatori provenienti da altre Regioni e da altri Stati membri UE. Possono parteciparvi esercenti del commercio su aree pubbliche, hobbisti, artigiani, imprenditori agricoli, operatori del commercio equo e solidale e, in certi casi, altri operatori economici iscritti al registro imprese con concessione temporanea di posteggio.

Il Comune individua area, posteggi e condizioni organizzative nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di viabilità, traffico e acustica, e rilascia l’autorizzazione o concessione temporanea valida solo per la durata dell’evento.

I Comuni, sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale del commercio equo e solidale, devono promuovere manifestazioni ed eventi dedicati, anche riservando mercati o fiere specifiche oppure fino al 10 per cento dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Mercati dell’usato, antiquariato, collezionismo e mercatini degli hobbisti

Il mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo ha finalità espositive e di vendita di oggetti antichi, modernariato, cose vecchie o usate e oggetti da collezione, con eventuale presenza di artigianato artistico purché non prevalente. Sono ammessi, tra l’altro, oggetti di antiquariato, cose usate, articoli di modernariato e prodotti di artigianato artistico tradizionale. Sono esclusi articoli nuovi o contraffatti, armi, esplosivi, generi alimentari e abbigliamento, salvo capi prodotti da almeno cinquant’anni.

Il Comune, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, disciplina tali mercati e i mercatini degli hobbisti definendone ampiezza, periodicità, localizzazione, numero e tipologia dei posteggi, eventuali riserve, modalità di accesso, circolazione e orari.

I posteggi sono assegnati a operatori autorizzati, hobbisti, collezionisti, scambisti, artigiani e artisti. Le domande di concessione vanno presentate entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni dell’anno successivo. La graduatoria annuale privilegia il minor numero di presenze nell’ultimo anno e, poi, l’ordine cronologico di domanda; a parità si procede a sorteggio. I posteggi non occupati possono essere assegnati il giorno stesso. Domande ulteriori per posti residui o liberati nel corso dell’anno vanno presentate almeno sessanta giorni prima della prima giornata di mercato.

Subentro, sospensione, revoca e decadenza

Nel trasferimento per atto tra vivi di un’attività su posteggio, l’avente diritto deve comunicare il subentro al Comune entro trenta giorni, allegando titolo, contratto di cessione o gestione e autocertificazione sui requisiti. In caso di morte, la comunicazione va fatta entro trenta giorni dal decesso con documentazione successoria. Fino alla comunicazione, l’attività può proseguire con la documentazione provvisoria indicata dal regolamento.

Il Comune verifica la documentazione entro trenta giorni e reintesta il titolo con rilascio della concessione al subentrante. Per il commercio itinerante valgono regole analoghe di comunicazione e verifica; se il titolo proviene da altra Regione, il Comune acquisisce anche la documentazione presente presso l’ente di provenienza. Il trasferimento dell’azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nel posteggio.

L’operatore può sospendere l’attività comunicandolo al Comune per un periodo da un mese a un anno, prorogabile fino a sei mesi per comprovata necessità; la sospensione complessiva non può superare i limiti consentiti nell’arco di un quinquennio. Le assenze durante la sospensione non rilevano ai fini della revoca.

La revoca o l’inibizione dell’attività seguono le regole della l.r. 27/2009. Le assenze vengono imputate al titolare anche se l’azienda è gestita da terzi; non si computano quelle dovute a maltempo proibitivo e la giustificazione va presentata entro venti giorni dall’inizio delle assenze. Restano salvi i poteri del Comune di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, con eventuale assegnazione di un posteggio sostitutivo non inferiore e, se possibile, conforme alle scelte dell’operatore. Nei mercati e fiere, la concessione è revocata se l’operatore non partecipa per quattro anni nel periodo di validità, salvo malattia, gravidanza o permessi ex l. 104/1992.

Gestione dei mercati, obblighi e controlli

Il Comune può affidare a terzi la gestione organizzativa di mercati e fiere tramite convenzione, ma conserva i procedimenti autorizzativi, il rilascio dei titoli, la vigilanza e il controllo.

Gli operatori devono rispettare obblighi precisi: non superare la superficie assegnata, usare installazioni mobili adeguate senza ancoraggi impropri, non svolgere vendite vietate come la vendita a scatola chiusa o a pubblico incanto, non abbandonare rifiuti e dotarsi dei mezzi necessari per la raccolta. Gli operatori alimentari devono rispettare le norme igienico-sanitarie; chi vende oggetti usati deve esporre il cartello “Vendita di cose usate”.

Ai fini della rilevazione della consistenza del settore, il Comune trasmette alla struttura regionale competente i dati sulle autorizzazioni, concessioni, SCIA, comunicazioni e provvedimenti adottati. I Comuni devono anche osservare la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Disposizioni transitorie e finali

La disciplina contiene un regime transitorio per i titolari di un numero di posteggi superiore ai limiti dell’intesa del 5 luglio 2012: tali soggetti non possono acquisire ulteriori posteggi nello stesso mercato o fiera, nemmeno tramite cambio di settore merceologico, e dovevano adeguarsi ai limiti entro il 7 maggio 2017.

È prevista anche una disciplina transitoria per alcune aree commerciali e per la comunicazione della cessazione dell’attività ex l.r. 27/2009, da effettuarsi entro quarantacinque giorni.

Il regolamento contiene infine alcune disposizioni interpretative relative ad altri regolamenti regionali e un elenco di modifiche e abrogazioni, tra cui l’abrogazione espressa del r.r. 27 giugno 2011, n. 4.

Valutazione di attualità

Il regolamento non appare deprecato in sé, perché detta ancora un quadro generale di disciplina del commercio su aree pubbliche nel territorio marchigiano. Tuttavia, alcune sue previsioni sono oggi storicizzate o riferite a termini già scaduti, in particolare le disposizioni transitorie con scadenza al 7 maggio 2017 e le regole speciali legate a fiere o mercati istituiti fino al 5 luglio 2012.

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