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Interpello

Risposta n. 377 del 14/07/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che il contributo, non avendo natura retributiva e finanziato dai risparmi dei buoni pasto, debba essere escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) TUIR.

Contributo una tantum finanziato con risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nel 2020 e rilevanza ai fini dell'IRPEF ai sensi dell'art. 51 del TUIR

Il quesito

L'Ente chiede se il contributo in denaro una tantum, finanziato con i risparmi dei buoni pasto non erogati nel 2020 e destinato alla generalità del personale nell'ambito della contrattazione integrativa 2021, concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente e se possa beneficiare dell'esclusione prevista dall'art. 51, comma 2, lett. c) TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia osserva il principio di onnicomprensività dell'art. 51, comma 1, e conclude che il contributo in denaro perde la natura di buono pasto e non rientra nelle esclusioni previste dai commi successivi; pertanto deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente e essere assoggettato a tassazione IRPEF.

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