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Interpello

Risposta n. 375 del 13/07/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Superbonus - interventi antisismici su portico in aderenza e sulle pertinenze poste in edificio separato - art.119 DL n.34/2020

Il quesito

Se le spese per gli interventi antisismici sul portico costruito in aderenza all'edificio principale possano rientrare nel massimale per le parti comuni o nel massimale dell'unità privata di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata; quale limite di spesa compete per gli interventi antisismici sulle pertinenze ubicate in edificio separato, e quale il periodo di fruizione e le modalità di calcolo del requisito del 30% al 30/06/2022.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che le spese per l'intervento sul portico, pur non essendo parte comune, debbano rientrare nel massimale per interventi sulle parti comuni (pari a €192.000 per l'edificio), mentre le spese per le pertinenze nell'edificio separato dovrebbero ricadere nel massimale di €96.000 riferito all'abitazione cui sono pertinenze; inoltre ritiene applicabile il Superbonus per spese sostenute fino al 31/12/2022 se al 30/06/2022 risultava eseguito almeno il 30% dei lavori sull'edificio separato.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia chiarisce che l'individuazione se un intervento ricade nell'unità strutturale compete al professionista abilitato; ai fini dei limiti di spesa le pertinenze collocate in edificio diverso non si computano nel massimale per le parti comuni dell'edificio principale. Per la fattispecie: 1) per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio principale il limite complessivo è €192.000 (96.000 x 2 unità); 2) per l'intervento antisismico sul fabbricato separato (le due pertinenze C/2) va applicato un autonomo limite di €96.000, comprensivo anche delle eventuali spese di recupero edilizio dell'unità cui le pertinenze afferiscono; 3) il periodo di vigenza del beneficio per edifici da 2 a 4 unità si estende fino al 31/12/2025 (110% per spese fino al 31/12/2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025) e si applica anche agli interventi sulle pertinenze, anche se collocate in edificio diverso. Il parere è espresso sulla base dei documenti forniti e non sostituisce verifiche tecnico-urbanistiche né il controllo delle spese.

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