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Legge

L.R. Calabria 27/2016

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – Provvedimento

Normativa regionaleL.R. Calabria 27/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 27/2016 modifica l’art. 3 della l.r. n. 9/2007 sulla composizione del collegio sindacale, prevedendo tre membri effettivi: Presidente e un membro nominati dal Consiglio regionale, un membro effettivo e due supplenti nominati dalla Giunta. Il compenso dei supplenti spetta solo in caso di sostituzione, per la durata effettiva, con corrispondente decurtazione al sostituito. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifica della composizione e del compenso del collegio sindacale

Modifica della composizione del collegio sindacale

La legge regionale Calabria 5 agosto 2016, n. 27 interviene sulla disciplina del collegio sindacale prevista dall’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, come successivamente modificata. Il provvedimento ridefinisce la composizione dell’organo e le regole sul trattamento economico dei componenti supplenti.

Composizione e nomina

La nuova formulazione stabilisce che il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

  • Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale.
  • Un ulteriore membro effettivo è nominato dal Consiglio regionale.
  • Un membro effettivo e due supplenti sono nominati dalla Giunta regionale.

La norma chiarisce quindi la ripartizione delle competenze di nomina tra organi regionali, con una composizione mista tra Consiglio e Giunta.

Compenso dei supplenti

La legge disciplina espressamente il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale. Il compenso è dovuto solo quando il supplente sostituisce uno o due sindaci effettivi e solo per il periodo di effettiva sostituzione.

Inoltre, la somma corrisposta al supplente deve essere sottratta al compenso del componente effettivo sostituito, così da evitare duplicazioni di spesa per la medesima funzione.

Profili finanziari

L’atto contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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