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Legge

L.R. Calabria 28/2016

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme

Normativa regionaleL.R. Calabria 28/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria 19/2002 introducendo strumenti per la rigenerazione urbana, rafforzando il raccordo con MiBACT/Soprintendenze, disciplinando quadro conoscitivo QTR e pianificazione paesaggistica, e fissando procedure e termini transitori per PSC/PSA e RO fino al 2017. Molte disposizioni hanno efficacia legata a scadenze ormai superate.

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria in materia di rigenerazione urbana, pianificazione paesaggistica e consumo di suolo zero

Modifiche alla legge urbanistica regionale della Calabria

La legge interviene in modo esteso sulla l.r. Calabria 16 aprile 2002, n. 19, aggiornando la disciplina urbanistica regionale con riferimento a rigenerazione urbana, consumo di suolo zero, pianificazione paesaggistica, quadro conoscitivo del QTR, procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali e regole transitorie. L’ambito di applicazione è esclusivamente il territorio della Regione Calabria.

Rigenerazione urbana e indirizzi regionali

Viene introdotto tra gli obiettivi regionali quello di promuovere piani e programmi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani. Tali strumenti devono favorire il risparmio di territorio, il recupero di tessuti urbani privi di attrattività e la soddisfazione dei bisogni abitativi entro il perimetro urbano esistente, con possibili economie di scala. Devono inoltre garantire inclusione sociale, qualità della vita e resilienza urbana.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, approva un documento di indirizzo operativo per definire le modalità di attuazione di questi piani e programmi, al quale gli enti territoriali possono conformarsi.

Quadro conoscitivo regionale, QTR e supporto agli enti territoriali

La disciplina rafforza il ruolo del SITO nella formazione e nell’aggiornamento del quadro conoscitivo regionale e del QTR. L’aggiornamento del quadro conoscitivo e l’analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell’ambito delle attività del SITO, che provvede anche all’aggiornamento dinamico della Carta regionale dei luoghi, con partecipazione del MiBACT.

Il quadro conoscitivo regionale, una volta aggiornato e certificato, è messo a disposizione degli enti territoriali per la redazione dei rispettivi quadri conoscitivi urbanistici. Fino all’approvazione del QTR e della relativa certificazione, gli enti si avvalgono del contributo del Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio.

L’aggiornamento conoscitivo del QTR è adottato dalla Giunta regionale, previo parere acquisito in sede di Comitato tecnico per la pianificazione del QTR, trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere entro 30 giorni e successiva approvazione definitiva. Tale aggiornamento non costituisce variante al QTR e non determina adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti.

Partecipazione di MiBACT, Soprintendenza e altri soggetti nei procedimenti urbanistici

In più passaggi procedurali viene rafforzata la partecipazione delle autorità ministeriali competenti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, della Soprintendenza e degli uffici regionali del MiBACT. Sono inoltre introdotti rappresentanti del mondo cooperativo, delle organizzazioni professionali agricole e delle cooperative edilizie di abitazione nel Comitato tecnico previsto dalla legge.

La partecipazione dei componenti del Comitato tecnico è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Documento preliminare, conferenze di pianificazione e limiti al silenzio assenso

Il documento preliminare degli strumenti urbanistici è elaborato dall’ente che indice la conferenza sulla base del quadro conoscitivo regionale e, fino all’approvazione del QTR, del contributo del Settore Urbanistica regionale. La documentazione è trasmessa in copia digitale ai soggetti invitati secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

È escluso il silenzio assenso nei casi previsti dall’art. 15 del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004, con richiamo espresso alla tutela ambientale e paesaggistica. Restano salve le attività di copianificazione e le competenze specifiche per i piani paesaggistici.

Componente geologica, rischio idrogeologico e sismico

La componente geologica del PSC viene dettagliatamente disciplinata. Essa deve comprendere:

  • uno studio geomorfologico con relazione e cartografia tematica sulle condizioni di pericolosità geologica e sui rischi di frana, erosione ed esondazione, redatto da tecnico abilitato;
  • studi e indagini di dettaglio, quando necessari, incluse indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, per definire il modello geologico-tecnico-ambientale degli ambiti urbanizzabili con limitazioni connesse a pericolosità geologiche.

Per le aree esposte a rischio, con particolare attenzione a quello sismico, le indagini devono consentire una valutazione adeguata dei livelli di pericolosità e degli interventi di mitigazione di competenza del piano. Sono introdotte anche norme di attuazione specifiche per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico.

Piano paesaggistico e procedure di copianificazione

I PPd’A sono qualificati come piani aventi valore di piano paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e definiscono le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio mediante specifico apparato normativo.

La Giunta regionale adotta congiuntamente i singoli PPd’A o gli atti risultanti dalla redazione in seno al Comitato tecnico nell’ambito dell’intesa di copianificazione con il MiBACT, inviandoli al Consiglio regionale per l’approvazione finale. La disciplina ribadisce il rispetto del d.lgs. 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti.

Procedure per PSC/PSA, RO e termini di formazione

Per la formazione degli strumenti urbanistici comunali, fino all’approvazione del QTR e della certificazione del quadro conoscitivo regionale, gli enti territoriali devono elaborare il proprio quadro conoscitivo sulla base del contributo regionale verificato. Il documento preliminare del Piano, completo di REU e di rapporto preliminare ambientale, deve essere coerente con la disciplina regionale e con il d.lgs. 152/2006.

Per il Regolamento Operativo (RO), la legge introduce una procedura che prevede:

  • delibera comunale entro il 31 dicembre 2016 per l’avvio del procedimento;
  • approvazione del RO da parte del responsabile dell’ufficio tecnico entro 60 giorni dalla delibera, con verifica di compatibilità del piano vigente;
  • adozione consiliare entro i 30 giorni successivi;
  • deposito per 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURC e pubblicazione sul sito istituzionale;
  • trasmissione digitale al Settore Urbanistica, previo parere favorevole della Soprintendenza e degli uffici regionali MiBACT;
  • rilascio del parere vincolante regionale di coerenza entro 30 giorni;
  • approvazione finale del consiglio comunale su proposta della giunta e entrata in vigore dalla pubblicazione nel BURC.

Sono espressamente vietate varianti urbanistiche al di fuori dei casi connessi a opere pubbliche o di interesse pubblico, a procedure espropriative, appalti pubblici, programmazione negoziata, interventi finanziati con risorse pubbliche o SUAP, purché non in contrasto con gli strumenti sovraordinati.

Principio di “consumo di suolo zero”

La legge recepisce e disciplina il principio di consumo di suolo zero, inteso come obiettivo di tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’attività agricola, in coerenza con i principi costituzionali, la Convenzione europea del paesaggio e il diritto dell’Unione europea.

I comuni che vi aderiscono, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2016, si impegnano a non utilizzare ulteriori superfici per l’espansione dell’abitato oltre quelle già disponibili nel previgente PRG/PdF, potendo ricorrere a compensazioni ambientali mediante de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie. La delibera ha efficacia dalla sua adozione e deve essere corredata da un documento di analisi delle aree e dei volumi ancora disponibili; la trasmissione alla Regione va effettuata entro 10 giorni.

Per tali comuni, i termini procedurali per la formazione del piano strutturale sono ridotti della metà, salvo i pareri obbligatori previsti dal d.lgs. 152/2006.

Disciplina transitoria degli strumenti urbanistici comunali

Fino all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, i PRG e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone. Restano salve anche:

  • le previsioni di ambiti territoriali con piani di attuazione già approvati;
  • le aree destinate a interventi pubblici e di edilizia sociale;
  • le richieste di trasformazione presentate nei termini ammissibili secondo la normativa vigente al momento della domanda.

Per i restanti suoli si applica la destinazione agricola, salvo restrizioni più stringenti degli strumenti comunali. Dopo l’adozione dei PSC/PSA si applicano le misure di salvaguardia.

Le varianti urbanistiche restano ammesse solo nei casi tipizzati dalla normativa statale richiamata. I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata già approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale.

Sono previste deroghe transitorie per i comuni che adottano il consumo di suolo zero e per quelli muniti di decreto regionale di verifica di non contrasto del PRG vigente: in tali casi, fino all’adozione dei PSC/PSA e comunque non oltre il 30 giugno 2017, continuano ad applicarsi le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali.

Usi civici, edilizia e destinazioni d’uso

La legge richiama il rispetto della normativa statale sugli usi civici nella fase di approvazione degli strumenti attuativi o, negli altri casi, prima del permesso di costruire, sempre nel rispetto delle disposizioni paesaggistiche del d.lgs. 42/2004.

In materia di destinazioni d’uso, gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee, salvo le zone agricole E. È inoltre previsto che il mutamento di uso all’interno dello stesso raggruppamento, quando non comporti necessità di nuovi standard, servizi o spazi pubblici o privati, sia soggetto ai titoli abilitativi edilizi ordinari previsti dal d.P.R. 380/2001.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR Calabria.

Testo integrale

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