L.R. Calabria 24/2016
Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la chiusura della liquidazione delle comunità montane soppresse in Calabria, attribuendo al commissario unico poteri di compensazione tra poste attive e passive, trasferimento di beni e conclusione delle operazioni entro sei mesi, prorogabili di altri sei. Prevede l’estinzione dei singoli enti con decreto del Presidente della Giunta regionale e chiarisce la distinta soggettività delle comunità montane, oltre a regole su pagamenti urgenti e copertura finanziaria senza nuovi oneri regionali.
Liquidazione delle comunità montane soppresse in Calabria
Liquidazione delle comunità montane soppresse
La legge regionale disciplina la chiusura delle operazioni di liquidazione delle comunità montane soppresse in Calabria, nel quadro della riorganizzazione conseguente alla legge regionale n. 25 del 2013. La disciplina è stata poi integrata da interventi successivi, ma il nucleo resta orientato a consentire una rapida definizione dei rapporti attivi e passivi e alla formale estinzione dei singoli enti.
Poteri del commissario unico e compensazione tra comunità montane
Per accelerare la liquidazione, il commissario unico può utilizzare le poste attive di una o più comunità montane per estinguere le poste passive di un’altra comunità montana. Tale facoltà deve comunque rispettare le esigenze connesse all’esercizio delle funzioni da trasferire, secondo il criterio richiamato dalla legge regionale n. 25 del 2013.
Quando esercita questa facoltà, il commissario può trasferire alle comunità montane le cui poste attive sono state impiegate per coprire debiti altrui crediti, beni mobili o immobili della comunità montana i cui debiti sono stati estinti, in proporzione agli esborsi sostenuti. Il trasferimento di beni immobili o di beni mobili registrati avviene con provvedimento del commissario, che costituisce titolo per trascrizioni e volture.
Distinta soggettività giuridica e regime dei rapporti patrimoniali
L’interpretazione autentica introdotta nel 2021 chiarisce che l’uso delle poste attive di una comunità montana per coprire le poste passive di un’altra non comporta la perdita della distinta soggettività giuridica di ciascun ente. Ogni comunità montana resta titolare esclusiva dei propri rapporti attivi e passivi, delle proprie strutture organizzative e dei relativi servizi di tesoreria.
Resta inoltre esclusa qualsiasi confusione dei patrimoni tra comunità montane, anche in relazione a obbligazioni verso terzi. La medesima riforma del 2021 richiama anche l’applicazione dell’articolo 159 del testo unico degli enti locali alle comunità montane in liquidazione, in quanto enti locali.
Termini per la conclusione della liquidazione ed estinzione degli enti
Il commissario unico deve concludere le operazioni di liquidazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Se ricorrono situazioni di particolare complessità, la Giunta regionale può prorogare il termine di ulteriori sei mesi, anche con riferimento a una sola comunità montana.
A chiusura della liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata del commissario unico, adotta per ciascuna comunità montana il decreto di estinzione. Il decreto dispone anche il trasferimento dei beni e costituisce titolo per trascrizioni e volture.
Pagamenti necessari per il funzionamento della liquidazione
Per le spese strettamente necessarie al funzionamento dell’ufficio, alla gestione della liquidazione e alla salvaguardia del patrimonio mobiliare e immobiliare dei soppressi enti montani, il commissario liquidatore è autorizzato a utilizzare le risorse del bilancio della Comunità Montana Sila Greca Destra Crati – Acri. La spesa deve poi essere ripartita tra le altre comunità montane in liquidazione secondo criteri di imputazione stabiliti con formali provvedimenti amministrativi, non appena siano disponibili risorse presso le stesse.
Abrogazione espressa
La legge abroga l’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30, relativo al differimento dei termini di conclusione di procedure di liquidazione o accorpamento previste da altre leggi regionali.
Norma finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
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