Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 722 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l’immediato blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. La decisione finale consiste nella ratifica dei provvedimenti dirigenziali nn. 462 e 463 del 26 novembre 2025.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica urgente per segnalazione di possibile revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 26 novembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Fatto e procedimento

La persona interessata ha rappresentato al Garante di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. La segnalazione è stata esaminata con urgenza, in coerenza con il meccanismo previsto dalla norma, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Base normativa richiamata

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 462 e 463 del 26 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’immediata adozione di misure da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Preso atto delle determinazioni dirigenziali, delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e della documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non irroga sanzioni pecuniarie, ma conferma l’intervento inibitorio e conservativo volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il procedimento rientra nella disciplina delle segnalazioni urgenti relative alla possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 462 e 463 del 26 novembre 2025. È stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi ai soli fini probatori.

Esito del procedimento

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti dirigenziali urgenti adottati il 26 novembre 2025. La ratifica conferma dunque le misure di interdizione della diffusione e di conservazione probatoria nei confronti delle società coinvolte.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure di sicurezzaminoridiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.