Deliberazione n. 722 del 27/11/2025
Provvedimento del 27 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l’immediato blocco della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. La decisione finale consiste nella ratifica dei provvedimenti dirigenziali nn. 462 e 463 del 26 novembre 2025.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica urgente per segnalazione di possibile revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 26 novembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Fatto e procedimento
La persona interessata ha rappresentato al Garante di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. La segnalazione è stata esaminata con urgenza, in coerenza con il meccanismo previsto dalla norma, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Base normativa richiamata
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 462 e 463 del 26 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’immediata adozione di misure da parte di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Preso atto delle determinazioni dirigenziali, delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e della documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non irroga sanzioni pecuniarie, ma conferma l’intervento inibitorio e conservativo volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il procedimento rientra nella disciplina delle segnalazioni urgenti relative alla possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 462 e 463 del 26 novembre 2025. È stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi ai soli fini probatori.
Esito del procedimento
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti dirigenziali urgenti adottati il 26 novembre 2025. La ratifica conferma dunque le misure di interdizione della diffusione e di conservazione probatoria nei confronti delle società coinvolte.
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