Cassazione Penale, Sentenza n. 1300/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna a 30 anni per omicidio pluriaggravato (omicidio di Giuseppe Romano, 17/03/2001). Il ricorrente contestava principalmente: 1) omissione o rifiuto di perizia balistica/accertamenti decisivi per stabilire se i colpi fossero stati esplosi da una moto o da un'autovettura; 2) mancata verifica della potenza del binocolo sequestrato; 3) vizi nella valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia (Piccione, Pandolfino, Lombardo, Capodieci, Troni, Curcio), con contestazione di chiamate in reità de relato e richieste di riscontri individualizzanti; 4) travisamento dei fatti e della prova su ricostruzioni dinamiche (posizione dell'auto, modalità dell'agguato, arma utilizzata); 5) deduzioni su violazione del principio di presunzione di innocenza; 6) impugnazione del riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso e della premeditazione; 7) richiesta di riconoscimento della continuazione e di attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, inammissibile o infondato e lo ha respinto. Molti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché richiedevano rivalutazioni di fatto o erano esplorativi (es.: richiesta di perizia balistica e verifica potenza del binocolo) o non indicavano la decisività della prova richiesta nel rito abbreviato. Le censure sulla credibilità dei collaboratori e sul travisamento dei fatti sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione, compresa l'esistenza di riscontri e la valutazione unitaria dell'attendibilità ex art.192 cod. proc. pen. La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione della circostanza aggravante del "metodo mafioso" e della premeditazione, e ha rigettato le doglianze relative alle attenuanti e alla continuazione (quest'ultima non esaminata nel merito perché proposta solo in via subordinata rispetto alla disconferma della premeditazione). I motivi nuovi depositati in corso di causa sono stati ritenuti inammissibili. La richiesta di revoca della custodia cautelare è stata dichiarata priva di interesse dopo la definitività della condanna.
Norme richiamate
Fissa i limiti di sindacabilità in Cassazione; la Corte ha applicato le distinzioni tra travisamento del fatto (inammissibile per rinnovata valutazione di merito) e travisamento della prova (esaminabile solo se dimostra un elemento inesistente o radicalmente diverso). Ha ritenuto molte doglianze sostanzialmente riconducibili a rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità
art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato gli accertamenti integrativi devono essere richiesti e motivati con riferimento alla "assoluta necessità"; la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste istruttorie esplorative che non dimostrano decisività
art. 603 e art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Regime della rinnovazione istruttoria in appello dopo rito abbreviato: l'acquisizione di nuove prove è ammessa solo se il giudice la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Principi per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: la Corte ha confermato che è legittimo un esame unitario della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva, richiedendo riscontri anche non autonomamente autosufficienti ma pertinenti e individualizzanti
art. 195, comma 3 cod. proc. pen.
Regola sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti che riportano informazioni ricevute da persone poi decedute: la Corte ha ritenuto che l'eventuale impossibilità di esaminare la fonte non cancella automaticamente il valore delle dichiarazioni ma richiede valutazione del giudice di merito sui riscontri
Standard di prova per la condanna (oltre ogni ragionevole dubbio). La Corte ha ritenuto che il giudizio di merito abbia superato tale soglia con valutazione coerente delle prove
Circostanza aggravante del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto ricorrente la circostanza in base alle modalità esecutive (agguato, armi modificate, organizzazione uomini/mezzi) anche in assenza di prova di associazione mafiosa formale
artt. 62-bis e 133, comma 2, n. 3 cod. pen.
Riguardano le attenuanti e la loro valutazione: la Corte territoriale ha motivato il rigetto delle attenuanti generiche proposte, giudicando non dimostrato un mutamento di vita e insufficiente la documentazione prodotta
Prevedeva la aggravante della premeditazione (richiamata nella contestazione): la Corte ha confermato la sussistenza della premeditazione in ragione della natura dell'agguato e degli elementi che indicano un proposito apprezzabile nel tempo
Regola sulla continuazione tra reati: la Corte ha ritenuto la questione assorbita perché la domanda di continuazione era stata posta subordinatamente all'accoglimento della censura sulla premeditazione, che invece è stata respinta
art. 27 Cost.
Richiami difensivi al principio di presunzione d'innocenza e onere della prova: la Corte ha applicato il parametro dell'art.533 e ritenuto che la pubblica accusa avesse fornito sufficiente prova per superare il dubbio
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione di merito: richieste istruttorie "esplorative" o ricostruzioni alternative dei fatti vanno motivate come decisive e non come mera ricerca di prove favorevoli
- Nel rito abbreviato le prove sopravvenute o nuove richiedono l'applicazione rigorosa dell'art.441, comma 5: bisogna dimostrare l'assoluta necessità e la potenziale incidenza sulla decisione
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate unitariamente: il giudice deve esaminare credibilità soggettiva e riscontri oggettivi, valutando se i riscontri, pur non autosufficienti, siano pertinenti e individualizzanti
- La distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova è cruciale: se si prospetta un mero diverso apprezzamento delle stesse prove, la censura sarà probabilmente inammissibile in Cassazione
- Per il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" la prova dell'esistenza formale di un'associazione non è necessaria: rilevano le modalità esecutive che esprimono forza intimidatrice tipica
- La questione della continuazione può diventare inesaminabile se subordinata a censure principali che vengono rigettate; va proposta e motivata in modo autonomo per non essere assorbita
- Le domande cautelari (es. revoca della custodia) perdono interesse una volta divenuta definitiva la condanna; intervenire tempestivamente è essenziale
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