Cassazione Penale, Sentenza n. 39627/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 10/12/2015 - 12/09/2018, rigettata dalla Corte d'appello con la motivazione che l'imputato avrebbe mentito al G.i.p. dichiarando di essersi dissociato dal clan solo nel 2013 (dopo gli arresti domiciliari) e che tale mendacio costituirebbe colpa grave concausativa dell'ingiusta detenzione. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e vizio di motivazione per travisamento dei fatti, allegando integralmente il verbale dell'interrogatorio del 12/12/2015 che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe che la dissociazione era avvenuta già nel 2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha riscontrato che la Corte d'appello aveva basato il rigetto unicamente su una presunta menzogna che, dai verbali allegati, non risultava. La Corte di Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame della domanda di equa riparazione, alla luce dei principi di diritto richiamati; ha ricordato che il mendacio può rilevare ai fini dell'esclusione della riparazione solo se effettivamente accertato e concausalmente rilevante.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte di merito aveva escluso la riparazione sostenendo che il mendacio dell'imputato costituisse colpa grave concausativa, ma la Cassazione ha rilevato che tale mendacio non risultava dal verbale e ha quindi annullato il provvedimento per mancata verifica dei fatti.
Regola l'associazione per delinquere di tipo mafioso; nel giudizio di merito la partecipazione dell'imputato è stata ritenuta limitata fino a novembre 2009, circostanza che ha determinato il proscioglimento irrevocabile rispetto all'accusa di associazione mafiosa.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022)
Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022
La Corte ha più volte affermato che il mendacio può incidere sulla concessione della riparazione per ingiusta detenzione solo se è grave e concausativo della privazione della libertà; occorre però un accertamento preciso e non equivoco della menzogna.
Massime di principio
- La menzogna dell'imputato può escludere la riparazione solo se è provata concretamente e se si dimostra che ha effettivamente contribuito alla privazione della libertà (nesso di causalità).
- Il giudice di merito deve basare la decisione su un accertamento completo dei fatti, valutando integralmente i verbali (es. interrogatorio al G.i.p.) prima di ritenere l'esistenza di un mendacio.
- Se dai documenti processuali (sentenze definitive, verbali) risulta che la responsabilità si è esaurita entro un certo termine, tale dato è determinante nella valutazione della domanda di riparazione.
- Il ricorrente che chieda la riparazione dovrebbe allegare integralmente i documenti che dimostrano la coerenza delle proprie dichiarazioni (es. trascrizioni degli interrogatori) per evitare travisamenti fattuali.
- In caso di errore del giudice di merito nella valutazione dei fatti rilevanti, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame applicando i principi di diritto consolidati.
- Spetta al giudice che esclude la riparazione dimostrare la sussistenza della colpa grave e il suo effetto causale sulla durata della detenzione; non è sufficiente un'accertazione generica o non documentata.
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