DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43
Revisione delle disposizioni in materia di accise.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il Testo unico delle accise, introducendo la qualifica quadriennale di soggetto obbligato accreditato (SOAC), con benefici graduati in base all’affidabilità, e rivedendo cauzioni e procedure per gas naturale ed energia elettrica. Interviene inoltre su consumi specifici per la produzione elettrica, depositi e vendita di alcolici e produzione di vino dealcolato. Alcune disposizioni sui requisiti SOAC per le sanzioni ex d.lgs. 231/2001 si applicano dal 1° luglio 2028.
Riforma delle accise su gas, energia elettrica e altri prodotti
Riforma delle disposizioni in materia di accise
Il decreto modifica il Testo unico delle accise (d.lgs. 504/1995), introducendo un sistema di accreditamento dei soggetti obbligati e aggiornando le regole su cauzioni, prodotti energetici, gas naturale, energia elettrica e prodotti alcolici.
Soggetto obbligato accreditato (SOAC)
La qualifica SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ai depositari autorizzati e ai soggetti obbligati individuati per i settori dei prodotti energetici, degli alcoli e delle bevande alcoliche, dei tabacchi e del gas naturale e dell’energia elettrica. La qualifica è valida quattro anni ed è articolata nei livelli Base, Medio e Avanzato. I benefici riguardano esclusivamente il settore per il quale è stato riconosciuto l’accreditamento.
Possono richiederla i soggetti che operano nel settore da almeno cinque anni continuativi dalla licenza o autorizzazione e che soddisfano requisiti di regolarità penale, finanziaria e organizzativa. In particolare, alla data della richiesta non deve essere stata esercitata l’azione penale per le fattispecie richiamate dall’articolo 23, comma 6, del Testo unico; nel quinquennio precedente non devono risultare condanne, anche non definitive, o applicazioni della pena su richiesta per tali fattispecie, procedure di crisi o insolvenza, né — per le persone giuridiche e le società — sanzioni ai sensi del d.lgs. 231/2001. Quest’ultimo requisito si applica dal 1° luglio 2028. Per società e persone giuridiche, i requisiti penali devono sussistere anche per rappresentanti, amministratori, dirigenti e soggetti che esercitano di fatto gestione e controllo.
Riconoscimento, benefici e monitoraggio SOAC
L’istanza è presentata all’ADM, che verifica i requisiti di ammissione e valuta professionalità ed esperienze, organizzazione aziendale e controlli interni, solvibilità finanziaria, solidità della filiera di approvvigionamento e conformità agli obblighi relativi ad accise, IVA e tributi doganali. La valutazione considera il quinquennio precedente e prosegue fino alla conclusione dell’istruttoria; possono essere svolti controlli presso i luoghi di attività. L’ADM assegna un punteggio da zero a cento e riconosce la qualifica con almeno 60 punti, individuando il livello di affidabilità. L’istruttoria si conclude entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza; il rigetto è motivato e preceduto dal contraddittorio. Il SOAC comunica entro 30 giorni le variazioni operative o gestionali rilevanti.
Il SOAC può ottenere l’esonero parziale o totale dalle cauzioni previste per depositi fiscali e per determinate attività relative a prodotti energetici, alcolici, gas ed energia elettrica. La percentuale di esonero è del 30% per il livello Base, del 50% per il Medio e del 100% per l’Avanzato. Può inoltre accedere a semplificazioni contabili e amministrative definite con decreto ministeriale. Per il SOAC-GE di livello Avanzato è prevista, tra le semplificazioni richiedibili, la presentazione annuale delle dichiarazioni di consumo indicate dalla norma.
L’ADM monitora requisiti e affidabilità e può chiedere informazioni e documenti, da fornire entro cinque giorni. Previo contraddittorio e con provvedimento motivato, può revocare la qualifica o modificare il livello e rimodulare i benefici. In caso di variazione del livello, la cauzione va adeguata entro 30 giorni dalla notifica; in caso di revoca, entro 15 giorni. Le modalità applicative, i criteri di punteggio e le semplificazioni sono demandati a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le semplificazioni attuabili possono riguardare registri, anche esclusivamente informatici; contabilizzazione dei contrassegni fiscali danneggiati o inutilizzabili; periodicità degli inventari entro i termini di prescrizione dell’imposta; denaturazioni senza vigilanza continuativa; proroga fino a 24 mesi del termine per applicare contrassegni fiscali alle bevande alcoliche; comunicazioni periodiche, documentazione delle istanze, dichiarazioni di consumo di gas ed energia elettrica e miscelazione di prodotti energetici con codici di nomenclatura differenti.
Cauzioni e interessi
Per i depositi fiscali, la cauzione è pari al 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima detenibile in base alla capacità di stoccaggio, ma non può essere inferiore alla media aritmetica dell’imposta mensile dovuta sulle immissioni in consumo dei dodici mesi solari precedenti. Il depositario adegua la cauzione entro 30 giorni dal termine di pagamento dell’imposta che ha determinato la variazione e ne informa l’ADM entro i successivi dieci giorni. Le cauzioni prestate da altri soggetti riducono in pari misura quella del depositario, ferme le disposizioni richiamate dal Testo unico; Stato ed enti pubblici sono esonerati. L’esonero dalla cauzione previsto per determinate fattispecie è subordinato alla valutazione dell’ADM, previa acquisizione di referenze bancarie e analisi storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza. Il tasso relativo al pagamento differito è raccordato a quello previsto dall’articolo 46 dell’allegato 1 al d.lgs. 141/2024.
Prodotti energetici impiegati per produrre elettricità
Per l’applicazione delle aliquote in caso di produzione della sola energia elettrica sono fissati consumi specifici convenzionali: oli vegetali non modificati chimicamente 0,240 kg/kWh; gas naturale 0,250 mc/kWh; GPL 0,197 kg/kWh; gasolio 0,212 kg/kWh; olio combustibile e oli minerali greggi naturali 0,221 kg/kWh; carbone, lignite e coke 0,355 kg/kWh. Per la generazione combinata di elettricità e calore utile si applicano i consumi specifici previsti dalla disposizione richiamata. Per prodotti energetici senza aliquota specifica si utilizzano, secondo il caso, i criteri di equivalenza e i consumi convenzionali del prodotto equivalente; ai bitumi di petrolio si applicano le aliquote dell’olio combustibile destinato agli stessi impieghi. Per la sola produzione elettrica, su richiesta dell’esercente, l’ADM può determinare consumi specifici medi mediante sperimentazione in sito e marce controllate in contraddittorio.
Gas naturale: tassazione e soggetti obbligati
Il gas naturale destinato a combustione domestica o non domestica e all’autotrazione è assoggettato ad accisa al momento della fornitura al consumatore finale o del consumo per uso proprio, con le aliquote vigenti in quel momento. Sono considerate gas naturale le miscele con almeno il 70% in volume di metano e altri idrocarburi gassosi; al di sotto di tale soglia l’accisa è proporzionata al contenuto complessivo di tali componenti, ferme le regole specifiche richiamate per determinate miscele. Non sono assoggettate ad accisa le miscele originate da biomassa e destinate agli usi propri del produttore.
L’uso domestico comprende gli impieghi nelle abitazioni e pertinenze e, inoltre, la combustione negli uffici pubblici e negli uffici esterni agli stabilimenti produttivi, negli studi professionali, negli istituti di credito e di istruzione; la produzione di calore ceduto a terzi per usi domestici; il rifornimento di autoveicoli tramite impianti derivati dalla rete a servizio degli immobili indicati. Sono non domestici gli altri impieghi e, per la quota destinata alla produzione di energia termica, il gas impiegato in cogenerazione per teleriscaldamento con le caratteristiche tecniche indicate, anche se la rete serve utenze domestiche. L’impiego promiscuo da un unico punto di riconsegna comporta l’applicazione delle diverse aliquote, esenzioni o regimi di non assoggettamento in relazione alle quantità impiegate, su richiesta del consumatore finale; è escluso l’uso per autotrazione.
Sono obbligati all’accisa, con diritto di rivalsa, i venditori ai consumatori finali, comprese le società nazionali designate da fornitori UE privi di sede in Italia, e chi acquista gas confezionato per rivenderlo dopo averlo importato da altri Stati UE o da Paesi terzi. Sono obbligati anche i soggetti che acquistano o estraggono gas per uso proprio e, previa istanza, i gestori delle reti nazionali limitatamente al gas usato per il vettoriamento. I soggetti designati da fornitori UE devono registrarsi presso l’ADM prima dell’avvio della fornitura. Per detenzione e circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni generali del Testo unico richiamate dalla norma.
Gas naturale: autorizzazione, cauzione e adempimenti fiscali
I soggetti obbligati denunciano preventivamente l’attività all’ADM e prestano una cauzione pari al 15% dell’accisa annua stimata sulla base dei dati comunicati e di quelli disponibili all’Agenzia. L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla denuncia, una volta verificati dati e cauzione; Stato ed enti pubblici sono esonerati dalla cauzione. L’autorizzazione è negata o revocata, previo contraddittorio, in caso di mancanza dell’abilitazione alla vendita quando richiesta o di condanna irrevocabile, o applicazione definitiva della pena su richiesta, per i reati indicati dalla norma connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.
L’accisa è dichiarata e liquidata mediante dichiarazioni semestrali telematiche, riferite ai semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre e da presentare entro la fine di settembre e marzo. I versamenti sono effettuati con rate mensili d’acconto entro la fine del mese: per i venditori, in base all’accisa sui quantitativi fatturati nel mese precedente; per chi consuma o vettoria per uso proprio, in base ai quantitativi consumati. L’eventuale conguaglio è versato entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione; le eccedenze sono compensate con versamenti successivi o chieste a rimborso. Per i nuovi venditori e per chi inizia il consumo per uso proprio sono previsti acconti determinati dall’ADM sulla base dei dati comunicati e di quelli disponibili.
Le bollette o fatture ai consumatori riportano i quantitativi venduti e l’accisa calcolata con le aliquote vigenti al momento della fornitura, secondo le prescrizioni ARERA. I venditori comunicano telematicamente all’ADM, entro la fine di ogni mese, i quantitativi fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso. I soggetti obbligati contabilizzano i quantitativi estratti, acquistati o ceduti. La cauzione è adeguata entro il primo mese successivo a ciascun trimestre, in misura non inferiore alla media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, con comunicazione all’ADM entro dieci giorni dall’adeguamento. L’ADM può rideterminarla se inidonea; in caso di escussione, ricorrendo le condizioni previste, può fissarla in misura pari all’accisa dovuta e non versata nei tre mesi precedenti, mantenendola invariata per i sei mesi solari successivi alla comunicazione prevista dal Testo unico.
ARERA definisce, sentita l’ADM, le modalità di messa a disposizione dei volumi aggregati mensili risultanti dal Sistema informatico integrato. I dati sui soggetti autorizzati e i volumi aggregati sono resi disponibili alla Guardia di finanza. Vettoriatori, distributori, estrattori, stoccatori e rigassificatori comunicano all’ADM l’avvio dell’attività; vettoriatori e distributori presentano entro marzo la dichiarazione annuale dei quantitativi trasportati, rendono disponibili i dati sui destinatari e segnalano le sottrazioni fraudolente appena accertate. Le modalità applicative, comprese quelle per impieghi promiscui, cessazione dell’attività e svincolo della cauzione, sono demandate a decreti ministeriali.
Depositi e vendita di prodotti alcolici
La denuncia è estesa ai depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri e, ai fini delle disposizioni richiamate, agli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa. Negli altri casi, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici soggetti a contrassegno fiscale e di birra presentano un’unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive, che la trasmette all’ADM. La soglia quantitativa indicata per una delle fattispecie di denuncia passa da 20 a 50 litri. Gli impianti e depositi soggetti a denuncia sono muniti di licenza fiscale; la licenza è prevista anche per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa soggetti a denuncia.
Produzione di vino dealcolato
Ai depositari fiscali che producono vino dealcolato nei limiti previsti dal Testo unico si applicano le disposizioni richiamate per la produzione di alcole etilico. Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, stabilisce le condizioni di autorizzazione e di assetto del deposito, nonché modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione per i soggetti interessati.
Energia elettrica: imponibilità, esenzioni e soggetti obbligati
L’energia elettrica è assoggettata ad accisa al momento della fornitura al consumatore finale o del consumo per uso proprio, con l’aliquota vigente in quel momento. Non è assoggettata, tra l’altro, l’elettricità rinnovabile prodotta e consumata per uso proprio da impianti con potenza disponibile fino a 20 kW; sono inoltre previste esclusioni per produzioni a bordo di mezzi, gruppi elettrogeni alimentati a biomassa o relativi gas, piccoli generatori fino a 1 kW e gruppi di soccorso fino a 200 kW, nonché per specifici impieghi chimici, elettrolitici, metallurgici, mineralogici e per prodotti il cui costo finale sia costituito per oltre il 50% dall’energia.
Sono esenti, tra gli altri impieghi, l’elettricità utilizzata per produrre elettricità e mantenerne la capacità, quella rinnovabile autoprodotta da imprese con impianti oltre 20 kW e consumata in luoghi non abitativi dello stesso sito, e quella impiegata nelle linee ferroviarie e nei trasporti urbani e interurbani. Per le abitazioni di residenza anagrafica è esente il consumo fino a 150 kWh mensili con potenza impegnata fino a 3 kW, secondo i meccanismi di recupero dell’accisa previsti al superamento delle soglie: oltre 150 kWh per utenze fino a 1,5 kW e oltre 220 kWh per utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW. L’uso promiscuo da un unico punto di prelievo comporta l’applicazione del regime fiscale corrispondente ai diversi impieghi.
Sono obbligati all’accisa, con rivalsa, i venditori ai consumatori finali, comprese le società nazionali designate da fornitori di altri Paesi UE senza sede in Italia, che devono registrarsi prima dell’avvio dell’attività. Sono inoltre obbligati gli esercenti officine di produzione per uso proprio, chi usa energia in modo promiscuo con potenza disponibile superiore a 200 kW e chi acquista energia dal mercato elettrico per uso proprio, limitatamente ai consumi acquistati. Su istanza, l’ADM può riconoscere come soggetti obbligati gli acquirenti per uso proprio che utilizzano energia con impiego unico dopo trasformazione o conversione, con potenza oltre 200 kW, oppure acquistano da almeno due fornitori e consumano nello stesso sito più di 200.000 kWh mensili. Ai fini dell’elettricità usata per la ricarica dei veicoli elettrici, sono consumatori finali gli operatori di punti di ricarica accessibili al pubblico.
Energia elettrica: autorizzazioni e adempimenti fiscali
I soggetti obbligati denunciano preventivamente l’attività all’ADM e prestano una cauzione pari al 15% dell’accisa annua stimata. Entro 60 giorni, verificati i dati e la cauzione, l’ADM rilascia un’autorizzazione ai soggetti che non esercitano officine elettriche o una licenza di esercizio, soggetta a diritto annuale, a chi le esercita; per le officine alimentate da fonti rinnovabili non riconducibili ai prodotti energetici indicati, la licenza è rilasciata dopo il controllo documentale e della dichiarazione sui requisiti di sicurezza fiscale. Non prestano cauzione i soggetti che pagano anticipatamente mediante canone annuale; sono esonerati Stato ed enti pubblici. Autorizzazioni e licenze sono negate o revocate, previo contraddittorio, per mancanza dell’abilitazione alla vendita quando richiesta o per le condanne indicate dalla norma. Modifiche societarie, variazioni degli impianti e cessazione dell’attività vanno comunicate all’ADM entro 30 giorni.
Per l’accertamento e la liquidazione sono previste dichiarazioni semestrali telematiche, riferite ai semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre e da presentare entro la fine di settembre e marzo. L’accisa è versata con acconti mensili entro fine mese: per i venditori, in base ai quantitativi fatturati nel mese precedente; per i soggetti che consumano energia per uso proprio, in base ai consumi del mese precedente. Il conguaglio è versato entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione e le eccedenze sono compensate o chieste a rimborso. Per i nuovi venditori e per chi avvia il consumo per uso proprio sono previsti acconti determinati dall’ADM sulla base dei dati comunicati e disponibili.
L’ARERA, sentita l’ADM, definisce le modalità di condivisione dei quantitativi aggregati mensili attribuiti ai venditori tramite il Sistema informatico integrato; i dati sui soggetti autorizzati e sui volumi sono resi disponibili alla Guardia di finanza. La norma ridefinisce inoltre l’officina elettrica come insieme rilevante ai fini dell’accisa e stabilisce che le diverse stazioni di produzione esercitate dallo stesso soggetto in luoghi distinti costituiscono officine distinte, anche se collegate mediante un’unica stazione di distribuzione. L’ADM può autorizzare, tra la realizzazione e l’attivazione ordinaria dell’officina, esperimenti in esenzione dall’accisa per prova e collaudo delle apparecchiature.
Attuazione e disposizioni temporali
Le modalità operative relative a gas naturale ed energia elettrica, comprese dichiarazioni, modelli, comunicazioni e gestione delle cauzioni, sono affidate ai provvedimenti attuativi indicati dal decreto. Il requisito SOAC relativo alle sanzioni applicate ai sensi del d.lgs. 231/2001 decorre dal 1° luglio 2028. Per il resto, il testo fornito non indica una scadenza generale di efficacia o un limite temporale di applicazione.
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