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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33736/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una proprietaria di un capannone industriale, acquistato all'esito di esecuzione forzata ma non tempestivamente trascritto, aveva concluso una transazione con la curatela del fallimento della società originariamente proprietaria dell'immobile, al fine di definire la lite sulla rivendica del bene, con restituzione del capannone e assunzione, da parte sua, di vari impegni, tra cui il pagamento delle imposte IMU e TASI per il 2018 e delle future imposte quale proprietaria. Separatamente, il bene era stato concesso in locazione a una diversa società che, secondo il contratto, avrebbe dovuto rimborsare le imposte sull'immobile, compresa l'IMU. La proprietaria, avendo pagato IMU per il periodo dicembre 2019-dicembre 2021, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della società conduttrice per il rimborso di euro 25.975,00. L'opposizione ex art. 98 l.f. era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1304 c.c.: poiché nella transazione con il fallimento originario si era accollata anche l'obbligazione di imposte future relativa al bene, e poiché la società poi fallita in estensione era ritenuta condebitrice solidale nell'ambito di una società di fatto occulta con la prima fallita, la curatela resistente aveva dichiarato di voler profittare della transazione, con conseguente estinzione del debito. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1304, 1321, 1325, 1346 c.c., sostenendo che la transazione non riguardava un'obbligazione sociale della società di fatto e, soprattutto, che l'art. 1304 c.c. non è applicabile se il condebitore solidale non era parte dell'obbligazione già al momento della transazione, né il rapporto di solidarietà era noto/palesato al creditore, essendo la società di fatto occulta e accertata solo successivamente; 2) omesso esame di fatti decisivi e nullità processuale, per non avere il Tribunale considerato la fonte negoziale del credito fatto valere in insinuazione, cioè la clausola del contratto di locazione che poneva a carico del conduttore il rimborso delle imposte sull'immobile, compresa l'IMU, circostanza per cui il credito nasceva dal contratto di locazione e non dalla transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi congiuntamente esaminati, ritenendo decisivo il fatto che il rapporto di solidarietà passiva derivante dalla società di fatto tra le due società fosse occulto e non conosciuto dal creditore al momento della transazione. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Lamezia Terme con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio per cui l'art. 1304 c.c. presuppone non solo l'esistenza di un vincolo solidale, ma anche che esso sia stato reso palese al creditore prima della transazione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo rigettata in primo grado

  • art. 103 L.F.

    richiamato come azione di rivendica dell'immobile promossa dalla proprietaria prima della transazione

  • art. 1304 c.c.

    la transazione del creditore con uno dei condebitori solidali produce effetto anche verso gli altri solo se questi dichiarano di volerne profittare, ma il presupposto è che la solidarietà passiva sia esistente e non occulta al creditore al momento dell'accordo

  • art. 1321 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare la qualificazione e l'efficacia della transazione

  • art. 1325 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare la validità del negozio transattivo

  • art. 1346 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per contestare l'oggetto della transazione

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    dedotto per nullità del procedimento e omesso esame di profili decisivi

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    dedotto per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso

  • art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione alla specificità dei motivi del ricorso

  • art. 2191 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per affermare la responsabilità solidale del socio della società di fatto

  • art. 2297 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per affermare la responsabilità solidale del socio della società di fatto

Massime di principio

  • L'art. 1304 c.c. si applica alla transazione conclusa dal creditore con uno solo dei condebitori solidali solo se il vincolo di solidarietà riguarda l'intero debito oggetto della transazione e l'altro condebitore possa essere identificato come tale nel rapporto già al momento dell'accordo.
  • Se la solidarietà passiva deriva da una società di fatto occulta, il condebitore non può profittare della transazione se tale qualità non era stata palesata al creditore prima della stipula, perché l'affidamento e la buona fede contrattuale richiedono conoscenza dell'effettiva controparte e della struttura soggettiva dell'obbligazione.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve individuare correttamente il titolo del credito azionato e non può fermarsi alla sola transazione se il credito deriva, in realtà, da un distinto rapporto contrattuale che attribuisce all'altra parte l'obbligo di rimborso.
  • Ai fini dell'efficacia estensiva della transazione verso il condebitore solidale, non basta l'esistenza retrospettiva della solidarietà: è necessario che la pluralità soggettiva del rapporto sia nota o comunque resa conoscibile al creditore al momento dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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