L.R. Lazio 12/2018
Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e laccelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina misure di prevenzione e riduzione del rischio sismico nel Lazio, con contributi per l’adeguamento degli immobili in zona 1, strumenti di pianificazione e una giornata regionale di sensibilizzazione. Contiene anche norme urgenti per la ricostruzione nelle aree colpite dai sismi del 2016 e successivi. Parte delle misure finanziarie è riferita agli esercizi 2019-2020.
Prevenzione del rischio sismico e ricostruzione post-sisma
Prevenzione del rischio sismico e ricostruzione post-sisma
La legge regionale del Lazio introduce misure organiche per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico, rafforzando pianificazione, monitoraggio, sostegni economici e informazione pubblica. Disciplina inoltre alcune semplificazioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e successivi.
Finalità e ambito generale
La disciplina mira a garantire la sicurezza di persone e beni attraverso interventi di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio sismico nel territorio regionale. Parallelamente, prevede misure per accelerare la ricostruzione nelle aree danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 e dagli eventi successivi, con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità sismica, migliorare il contesto paesaggistico e ambientale e contrastare l’abbandono dei territori.
Misure di prevenzione, monitoraggio e studio
La Regione, anche in collaborazione con enti locali, università, enti di ricerca e ordini professionali, promuove studi e analisi sul rischio sismico, monitora la vulnerabilità del territorio e i parametri sismici, cofinanzia gli studi di microzonazione sismica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, eroga contributi e sostiene la formazione continua degli operatori del settore.
La legge prevede inoltre la promozione volontaria di tecnologie avanzate basate su sensori, dispositivi digitali e altre soluzioni per rilevare parametri strutturali, ambientali e territoriali, con particolare attenzione agli edifici scolastici e alla gestione degli spazi pubblici. La Giunta regionale definisce criteri e modalità operative, coordinandosi con enti locali, piattaforme informative regionali e sistemi di protezione civile.
Documento sul rischio sismico regionale
Con cadenza triennale la Giunta regionale approva, previo parere della commissione consiliare competente, un “Documento sul rischio sismico regionale”, fondato sull’attività di studio e ricerca svolta ai sensi della legge. Il documento contribuisce alla definizione del quadro generale del Piano territoriale regionale generale e deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Contributi e sostegni per l’adeguamento sismico
La Regione concede contributi ai proprietari di unità immobiliari ubicate nei comuni in zona sismica 1 per interventi di adeguamento sismico, con priorità per gli edifici costruiti prima della legge statale n. 64 del 1974. Il contributo è in conto capitale e non può superare il 50% della spesa ammissibile, nei limiti delle risorse disponibili.
È inoltre prevista la promozione di convenzioni con istituti di credito per prestiti agevolati, anche tramite contributi in conto interesse o altre forme di sostegno finanziario. Le modalità e i criteri attuativi sono definiti dalla Giunta regionale.
Misure ulteriori di mitigazione e sensibilizzazione
I comuni possono introdurre, nell’ambito della propria autonomia, incentivi per la costruzione di edifici residenziali secondo parametri di resistenza sismica previsti per edifici pubblici o strategici.
È istituita il 13 gennaio di ogni anno la giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, finalizzata a sensibilizzare e informare cittadini ed enti pubblici e privati. In tale occasione Regione, Città metropolitana di Roma capitale, province e comuni possono promuovere iniziative, anche con associazioni, organismi del settore, INGV e uffici scolastici regionali, con il coinvolgimento delle scuole e degli amministratori locali. La Giunta regionale definisce il programma e le modalità delle iniziative.
Pianificazione territoriale e urbanistica
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione del rischio sismico tramite analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, orientando localizzazioni, trasformazioni urbane e opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione, nel rispetto della classificazione sismica dei comuni.
Gli strumenti urbanistici devono essere aggiornati e adeguati, con cadenza triennale, alle risultanze del Documento sul rischio sismico regionale.
A livello provinciale, il Piano territoriale provinciale generale individua le aree a maggiore rischio sismico e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili, in coerenza con il documento regionale. A livello comunale, gli strumenti urbanistici devono individuare il grado di pericolosità locale, realizzare la microzonazione sismica e fissare prescrizioni, soglie di criticità, limiti e condizioni per gli interventi di trasformazione.
Controllo sulle costruzioni in zona sismica e procedure edilizie
La legge interviene sulla disciplina regionale delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico, introducendo: una riduzione del contributo per le spese istruttorie nei casi di adeguamento sismico in zona 1; la destinazione delle entrate del regolamento regionale anche al finanziamento di iniziative di prevenzione; regole più stringenti sul collaudo, che deve essere affidato a un professionista abilitato non coinvolto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera e, per gli interventi privati, senza rapporti professionali o di collaborazione recenti con impresa e tecnici dell’intervento.
La Giunta regionale era tenuta ad adeguare il regolamento attuativo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Tecnologie edilizie e nuovi materiali
Negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici danneggiati possono essere impiegati sistemi innovativi, anche con materiali tradizionali e nuovi, purché conformi alle norme tecniche per le costruzioni. È preferito l’uso di materiali di produzione locale e occorre garantire coerenza con i caratteri tipologici, architettonici, paesaggistici, territoriali e culturali degli edifici interessati.
Disposizioni urgenti per le aree colpite dai sismi del 2016 e successivi
Per gli edifici residenziali crollati o demoliti, privi di interesse storico-culturale, è consentita la ristrutturazione e il ripristino anche mediante demolizione e ricostruzione, previa verifica dell’assenza di rischi geologici e idraulici. In alcuni casi è ammesso l’ampliamento dell’area di sedime fino al 50% di quella originaria, con mantenimento della stessa superficie lorda tramite riduzione di uno o più piani, al fine di migliorare la risposta strutturale e l’integrazione tra edifici.
Le trasformazioni edilizie devono rispettare i diritti dei terzi e la normativa urbanistica e paesaggistica. Sono inoltre ammessi, compatibilmente con le norme vigenti, gli ampliamenti previsti dalla disciplina regionale sulla rigenerazione urbana e sul recupero edilizio. Per gli edifici non residenziali negli stessi insediamenti si applicano, in quanto compatibili, le medesime regole ed è ammesso anche per essi l’ampliamento previsto dalla disciplina regionale citata.
Nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 2016 sono inoltre consentiti, nel rispetto della normativa paesaggistica e forestale, alcuni interventi di trasformazione del bosco: opere pubbliche o di pubblica utilità, ristrutturazione e ampliamento di immobili e pertinenze di insediamenti produttivi, viabilità agro-silvo-pastorale, allacciamenti tecnologici e viari e, per effetto della modifica successiva, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali destinati a prima casa e abitazione principale. Se manca la conformità paesaggistica, si applica la procedura paesistica semplificata prevista dalla normativa regionale; resta fermo l’obbligo di rimboschimento compensativo.
Ambito territoriale delle misure urgenti
Le disposizioni sugli interventi edilizi urgenti si applicano ai comuni compresi negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni sugli interventi di trasformazione del bosco si applicano ai comuni in cui oltre il 50% degli edifici esistenti alla data del sisma risultava inagibile con esito “E”. Restano comunque ferme le disposizioni statali eventualmente più favorevoli o più semplificate.
Disposizioni finanziarie e copertura
La legge istituisce fondi specifici per sostenere gli interventi di adeguamento sismico delle abitazioni principali: uno in parte corrente per il sostegno dei prestiti e uno in conto capitale per i contributi agli interventi, con autorizzazioni di spesa riferite alle annualità 2019 e 2020. È prevista anche una voce di spesa dedicata alle attività regionali di prevenzione e riduzione del rischio sismico, anch’essa finanziata per il biennio 2019-2020. I fondi possono essere rifinanziati nelle leggi di stabilità successive, con monitoraggio degli effetti finanziari e possibilità di adeguamento degli stanziamenti con legge regionale.
Relazione annuale e decorrenza
La Giunta regionale deve presentare una relazione sullo stato di attuazione delle attività e degli interventi previsti dalla legge entro diciotto mesi dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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