Cassazione Penale, Sentenza n. 33689/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto con cui la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Misure di Prevenzione, aveva annullato il decreto applicativo della sorveglianza speciale emesso nei confronti di Antonino Delli Gatti (durata 1 anno e 6 mesi con obbligo di soggiorno), denunciando l'omessa o apparente valutazione delle numerose e specifiche produzioni documentali depositate dall'ufficio di Procura all'udienza di rinvio (2.12.2023). In particolare, si contestava che la Corte d'Appello non avesse motivato adeguatamente perché una serie intensa di reati commessi nel periodo 2019-2020, di carattere lucrogenetico (coltivazione di stupefacenti, estorsione), non fosse ritenuta indice di abitualità e di generazione sistematica di profitti illeciti a supporto della misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il provvedimento impugnato si limita a elencare le nuove notizie acquisite senza confrontarsi con il loro contenuto, rendendo oscura la ragione della non conferma della misura. La Corte ha annullato il decreto impugnato e disposto il rinvio alla stessa Sezione della Corte d'Appello (in diversa composizione) per un nuovo esame nel rispetto del principio del contraddittorio, indicando che l'organo di merito dovrà valutare specificamente le produzioni del Procuratore e della difesa e motivare compiutamente le proprie conclusioni. Gli atti devono essere trasmessi ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)
Norma che individua la sorveglianza speciale tra le misure di prevenzione applicabili al soggetto ritenuto socialmente pericoloso; lett. b) richiamata come base normativa della misura imposta in primo grado.
cod. proc. pen., art. 623, comma 1, lett. a)
Prevede la trasmissione degli atti alla stessa sezione di merito quando la Corte di cassazione annulli con rinvio un provvedimento di prevenzione; applicato per disporre il rinvio alla medesima Sezione d'Appello.
Disciplina l'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla stessa questione, giustificando la composizione diversa della Sezione che riesaminerà il provvedimento dopo il rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio in materia di misure di prevenzione il giudice d'appello può esaminare nuovi elementi probatori (preesistenti o sopravvenuti) purché rientrino nel devolutum e siano valutati nel rispetto del principio del contraddittorio.
- La mera elencazione di documenti o notizie senza un confronto puntuale col loro contenuto costituisce motivazione apparente e può determinare l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione.
- Per la sorveglianza speciale è essenziale dimostrare non solo la commissione abituale di delitti, ma anche che tali delitti abbiano effettivamente generato profitti rilevanti per il soggetto (reddito unico o componente significativa del reddito).
- Se la Cassazione annulla con rinvio, la valutazione di merito dovrà essere ripetuta dalla stessa Sezione (in diversa composizione) e dovrà motivare espressamente le ragioni che portano a confermare o non confermare la misura, tenendo conto dei nuovi elementi acquisiti.
- Il giudice di prevenzione può rivalutare la pericolosità delle parti anche alla luce di elementi nuovi che indichino un aggravamento o un'attenuazione della pericolosità, ma ogni variazione del giudizio deve essere adeguatamente motivata.
Testo integrale
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