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Legge

L.R. Basilicata 12/2020

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020

Normativa regionaleL.R. Basilicata 12/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce modifiche puntuali in materia agricola, ambientale, sviluppo economico, servizi sanitari, gioco d’azzardo, demanio marittimo e trasporto pubblico locale. Contiene anche una delega alla Giunta per il riordino dello sviluppo industriale e diverse discipline transitorie con termini specifici, tra cui concessioni demaniali stagionali valide fino al 31 dicembre 2026 e proroghe per il TPL fino al 30 novembre 2021.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 della Basilicata

Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 della Basilicata

Il provvedimento, applicabile nel territorio della Regione Basilicata, introduce un insieme coordinato di modifiche a leggi regionali esistenti e alcune misure transitorie in più settori. La disciplina riguarda soprattutto agricoltura, ambiente, sviluppo economico, servizi alla persona, demanio marittimo e trasporto pubblico locale.

Politiche agricole e forestali

La legge interviene sulla disciplina venatoria e sul risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

In particolare:

  • i piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenza venatoria;
  • previa intesa tra Regione Basilicata e Ministero competente, possono intervenire anche i Carabinieri;
  • il comitato direttivo determina e liquida i risarcimenti per i danni agricoli da fauna selvatica e può svolgere interventi di prevenzione, previo accordo con la Regione;
  • la Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo tra i comitati direttivi nei limiti delle risorse disponibili;
  • la competenza al risarcimento cambia in base alla zona: Regione nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione di selvaggina; ambiti territoriali di caccia nel territorio a caccia programmata;
  • il proprietario o conduttore del fondo deve denunciare il danno entro 10 giorni;
  • l’ente competente effettua le verifiche entro 30 giorni e liquida il risarcimento nei 180 giorni successivi.

ARPAB e tutela ambientale

La legge aggiorna in modo diffuso il riordino dell’ARPAB, rafforzandone funzioni, collaborazioni e riferimenti organizzativi.

L’agenzia:

  • svolge attività tecnico-scientifiche connesse alle funzioni pubbliche di protezione ambientale;
  • concorre, nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela delle risorse naturali, alla qualità dell’ambiente e al principio “chi inquina paga”;
  • partecipa a ricerca e sperimentazione in collaborazione con ISPRA e con le altre agenzie ambientali;
  • coopera con programmi di ricerca nazionali e comunitari e può proporre collaborazioni con istituzioni scientifiche;
  • collabora con Ministero dell’ambiente, protezione civile regionale e altri enti pubblici, anche per ricerca applicata.

La disciplina aggiorna anche alcuni rinvii interni sul direttore generale, sugli organi, sulle procedure di selezione e sulle incompatibilità, e precisa che i riferimenti a disposizioni statali non sono rinvii recettizi. Viene inoltre aggiornata la rubrica delle disposizioni transitorie e finali.

Sostegno all’Università degli studi della Basilicata

Viene riformulata la legge regionale di sostegno all’Università di Basilicata, inserendo l’orientamento allo sviluppo sostenibile e una struttura programmatoria più definita.

La collaborazione Regione-Università si basa su:

  • un piano dodicennale di interventi, da approvare dal Consiglio regionale;
  • accordi di programma triennali come strumento attuativo;
  • approvazione dell’accordo entro il 31 marzo del primo anno del triennio, con attuazione dall’anno accademico immediatamente successivo e comunque non oltre la scadenza del triennio.

Gli accordi devono indicare obiettivi strategici, interventi, azioni prioritarie, risultati attesi, tempi e modalità di attuazione, con carattere promozionale e aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie dell’ateneo.

È inoltre istituito/disciplinato il comitato tecnico paritetico, composto da 5 membri designati dall’Università e 5 dalla Giunta regionale, con compiti di:

  • predisporre la proposta di accordo triennale;
  • monitorare l’attuazione;
  • esprimere parere preventivo su ulteriori sostegni finanziari all’Università da parte di Regione, enti subregionali e partecipate;
  • acquisire pareri o audire soggetti esterni qualificati.

Per il primo triennio oggetto della norma, la stipula dell’Accordo di Programma 2019-2020-2021 è fissata al 31 maggio 2020.

Riordino dello sviluppo industriale e aiuti al Consorzio industriale

La legge impone alla Giunta regionale di presentare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, una proposta di legge per il riordino del comparto industriale regionale, sentite le organizzazioni datoriali.

L’obiettivo dichiarato è la predisposizione di una disciplina organica per:

  • promuovere lo sviluppo industriale;
  • migliorare la sostenibilità ambientale delle aree produttive;
  • semplificare i procedimenti autorizzativi;
  • favorire nuovi investimenti, anche nelle ZES, nelle aree di crisi, nei siti di interesse nazionale e nelle zone franche doganali;
  • assicurare una gestione regionale razionale, tenendo conto della situazione economico-finanziaria del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza.

Nelle more della nuova legge è previsto un trasferimento di 2.500.000 euro al Consorzio industriale di Potenza, quale aiuto indiretto non selettivo a favore delle imprese operanti nelle aree produttive di competenza, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato richiamata dal testo.

Autorizzazione delle strutture sanitarie

Per le strutture sanitarie pubbliche e private viene modificato il termine entro cui provvedere al possesso dei requisiti.

Il termine minimo passa:

  • da non inferiore a 12 mesi a non inferiore a 6 mesi per la generalità delle strutture;
  • da non inferiore a 24 mesi a non inferiore a 12 mesi per le strutture con posti letto.

Il termine concreto deve essere graduato in base all’entità dei requisiti mancanti, secondo un regolamento regionale da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, fermo restando il possesso dei requisiti minimi generali.

Giornata lucana contro la dipendenza da gioco d’azzardo

La norma aggiorna la disciplina regionale sulla giornata dedicata alla lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo, prevedendo che la Regione collabori con:

  • enti locali;
  • enti del terzo settore;
  • Ufficio scolastico per la Basilicata.

La collaborazione è finalizzata soprattutto a raggiungere le fasce di età più giovani.

Demanio marittimo e concessioni provvisorie e stagionali

La legge introduce una disciplina temporanea sulle concessioni demaniali marittime, valida fino al 31 dicembre 2026.

Nelle more del riordino nazionale e dell’approvazione del PUAD possono essere rilasciate concessioni provvisorie e stagionali, annuali e limitate alla stagione balneare, per:

  • strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima che non dispongano di servizi in sito, per garantire il servizio di balneazione agli ospiti;
  • Forze Armate, per finalità di assistenza morale, benessere e protezione sociale;
  • Comuni rivieraschi, per finalità turistico-ricreative e balneari rivolte alle fasce sociali più deboli;
  • attività di pesca, acquacoltura e altre attività a favore della sostenibilità ambientale, entro una superficie massima di 10.000 mq.

Le concessioni sono rilasciate dall’ufficio regionale competente:

  • su istanza degli interessati;
  • a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
  • con relazione illustrativa e business plan;
  • nel rispetto della normativa urbanistica, paesaggistica e della pianificazione vigente.

Il testo richiama anche gli articoli del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Trasporto pubblico locale su gomma

La disciplina transitoria per il trasporto pubblico su gomma viene prorogata per garantire la continuità del servizio nelle more delle gare.

Fino alla conclusione, comunque non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara:

  • le Province e i Comuni continuano ad esercitare in via transitoria le funzioni di gestione dei servizi di rispettiva competenza;
  • le Province, per i servizi di competenza regionale, proseguono anche nelle attività connesse alla gestione del contratto, alla vigilanza sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e alle funzioni sanzionatorie;
  • è prorogato al 30 novembre 2021 il distacco del personale regionale alle Province per lo svolgimento di tali funzioni.

La legge abroga alcune disposizioni previgenti in materia di trasporto pubblico e la legge regionale emergenziale del 2020 richiamata nel testo.

Disposizioni finanziarie e vigore

L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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