L.R. Puglia 45/2021
“Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia), modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 45/2021 aggiorna varie norme settoriali. Interviene soprattutto sulla gestione della Xylella fastidiosa, riformulando delimitazione delle aree, monitoraggi, rimozioni e misure di contenimento. Sono inoltre modificate disposizioni su attività irrigue e forestali, edilizia residenziale pubblica e protezione della fauna selvatica.
Modifiche alla disciplina pugliese su Xylella fastidiosa, irrigazione e forestazione, edilizia residenziale pubblica e caccia
Modifiche normative in materia di Xylella fastidiosa e altri settori regionali
La legge regionale Puglia 3 dicembre 2021, n. 45 apporta modifiche a più leggi regionali vigenti, intervenendo in particolare sulla disciplina della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio pugliese. Il provvedimento aggiorna anche norme su attività irrigue e forestali, edilizia residenziale pubblica e tutela faunistico-venatoria, con effetti limitati alla Regione Puglia.
Disciplina della Xylella fastidiosa: delimitazione delle aree
La nozione di area delimitata viene precisata stabilendo che essa è composta da una zona infetta e da una zona cuscinetto. È inoltre prevista la possibilità di revocare la delimitazione di un’area quando, sulla base delle indagini previste dalla legge, risulti che l’organismo nocivo è stato eradicato e non esista più rischio di ulteriore diffusione, nel rispetto della normativa vigente.
Monitoraggio, indagini ufficiali e analisi di laboratorio
Le indagini fitosanitarie devono tener conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell’organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e biologia delle piante specificate o ospiti e di ogni altra informazione utile sulla presenza del patogeno. Il piano di monitoraggio è attuato mediante indagini ufficiali del Servizio fitosanitario regionale, direttamente o tramite delega.
Il personale ispettivo opera secondo linee guida del Servizio fitosanitario regionale, con tesserino di riconoscimento, e può accedere ai fondi anche in assenza del proprietario o conduttore. Il monitoraggio comprende il prelievo di campioni nei periodi più opportuni e le analisi sono eseguite esclusivamente presso i laboratori individuati dal Servizio fitosanitario regionale, il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Osservatorio.
Nell’ambito del piano regionale, il Servizio fitosanitario conduce ispezioni annuali nelle aree delimitate nel momento più adatto e in base alle più recenti evidenze scientifiche, con criteri statisticamente attendibili e in funzione dei fattori di rischio. Nelle aree indenni, le indagini si concentrano nelle zone a maggiore rischio di introduzione dell’organismo nocivo.
Rimozione delle piante infette e misure di protezione
Una volta individuata una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone immediatamente la rimozione delle piante infette e di quelle suscettibili, secondo la normativa vigente. La rimozione deve avvenire con tutte le precauzioni necessarie e in relazione al livello di rischio delle piante e al ciclo del vettore.
Se la rimozione non può essere effettuata tempestivamente, la pianta infetta deve essere isolata dal contesto esterno dal proprietario o conduttore mediante protezioni meccaniche, come l’incappucciamento degli alberi. Tale protezione deve essere accompagnata da potatura idonea e dalle operazioni necessarie alla lotta contro il vettore, comprese sfalcio delle essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio e trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati.
Misure di contenimento nelle zone infette
Laddove consentito dalla normativa comunitaria, nelle zone infette possono essere applicate misure di contenimento. In tali aree il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette. È inoltre previsto il campionamento e l’analisi delle piante contigue a quelle rimosse, secondo le modalità del piano di monitoraggio.
Altre modifiche settoriali
La legge interviene anche su altre discipline regionali già vigenti, con modifiche alla legge sulle attività irrigue e forestali, alla legge sul riordino dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e alla legge sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. Il testo fornito non dettaglia il contenuto di tali modifiche ulteriori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 36/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 37/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 38/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 39/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 40/2021
- Legge · 3 dic 2021L.R. Puglia 41/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →