Circolare INAIL n. 26 del 21 maggio 2009
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti e nuove istruzioni sulla comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), alla luce del D.Lgs. 81/2008 e della precedente circolare INAIL n. 11/2009. Viene precisato che la prima fase della rilevazione ha riguardato i soli RLS aziendali, mentre per gli RLST sarà avviato a breve un censimento dedicato. La circolare affronta anche il problema dei datori di lavoro che non possono indicare il nominativo per l’assenza della figura nel territorio, rinviando a una definizione coordinata con il Ministero del Lavoro. Infine, si prospettano iniziative congiunte di informazione e la possibilità di implementare una pagina informativa sul sito INAIL per supportare bilateralità e diffusione delle disposizioni in materia di sicurezza.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione dei nominativi e chiarimenti operativi
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione dei nominativi
La circolare interviene sulla comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, fornendo chiarimenti applicativi e nuove istruzioni operative rispetto alla precedente disciplina già avviata dall’INAIL con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009. Il documento si colloca nel quadro del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro e alle disposizioni su RLS, RLST, organismi paritetici e sostegno alla bilateralità.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama espressamente:
- l’art. 18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo di comunicazione dei nominativi;
- l’art. 47, relativo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l’art. 48, relativo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- gli artt. 51 e 52, dedicati agli organismi paritetici e al sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti territoriali e alla pariteticità.
Viene inoltre richiamata la circolare INAIL n. 11/2009, che aveva definito le modalità della prima rilevazione dei nominativi.
Prima fase della comunicazione: solo RLS aziendali
La circolare chiarisce che l’obbligo di segnalazione riguarda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Tuttavia, nella prima fase della procedura, la comunicazione ha riguardato soltanto gli RLS aziendali e non gli RLST.
La limitazione iniziale è stata motivata dalla mancata piena operatività, in modo omogeneo sul territorio nazionale, delle previsioni normative relative alle altre fattispecie richiamate dal Testo Unico.
Avvio prossimo del censimento degli RLST
La circolare annuncia che la procedura già predisposta consente di avviare in tempi brevi anche il censimento degli RLST. L’INAIL comunicherà quanto prima l’avvio della segnalazione di tali figure, che sarà effettuata dai datori di lavoro già in grado di trasmettere i dati richiesti.
Datori di lavoro impossibilitati a indicare il nominativo
Un ulteriore profilo affrontato riguarda i datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo del rappresentante per mancanza della specifica figura nel territorio interessato. Su questo punto, l’Istituto ha proposto agli Uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire contestualmente all’attivazione della comunicazione sugli RLST la disciplina specifica, anche in relazione al complessivo quadro sanzionatorio.
Iniziative di diffusione e supporto alla bilateralità
La circolare valorizza l’esperienza maturata nella prima fase del censimento e prevede che la Direzione Centrale Prevenzione, insieme alle strutture territoriali e d’intesa con le parti sociali, possa programmare iniziative congiunte presso le aziende per favorire la diffusione delle informazioni.
In prospettiva, una volta creati i necessari presupposti di coordinamento centrale, la sezione del sito INAIL dedicata alla sicurezza sul lavoro e all’area di supporto per la bilateralità potrà essere integrata con una pagina informativa condivisa con le parti sociali. Tale strumento avrebbe la finalità di:
- favorire il consolidamento della bilateralità;
- agevolare l’attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da parte dei datori di lavoro;
- rafforzare il ruolo della rappresentanza dei lavoratori in azienda nel rispetto della normativa vigente.
Punti principali
Riferimenti normativi e precedente disciplina
La circolare richiama il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare gli articoli 18, 47, 48, 51 e 52, e la circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009, che aveva già disciplinato le modalità di comunicazione dei nominativi dei RLS. La base dell’obbligo riguarda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato dai lavoratori, oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto.
Ambito della prima rilevazione
Viene chiarito che la procedura avviata inizialmente ha riguardato solo i RLS aziendali e non anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). La scelta è dipesa dal fatto che non si erano ancora realizzate condizioni operative omogenee sul territorio nazionale per l’attuazione delle relative previsioni normative.
Avvio del censimento per gli RLST
La circolare annuncia che la procedura realizzata consentirà in tempi brevi l’avvio del censimento anche per gli RLST. Sarà comunicato quanto prima l’avvio della segnalazione di tali figure da parte dei datori di lavoro già in grado di fornire i dati richiesti.
Casi di impossibilità a comunicare il nominativo
L’Istituto segnala di aver proposto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di definire, insieme all’attivazione della comunicazione sugli RLST, la specifica situazione dei datori di lavoro che non siano in grado di indicare il nominativo per carenza della figura nel territorio interessato. La questione è collegata al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni.
Iniziative territoriali e supporto informativo
Sulla base dell’esperienza della prima fase del censimento, la Direzione Centrale Prevenzione e le strutture territoriali potranno programmare, d’intesa con le parti sociali, iniziative congiunte verso le aziende per diffondere le informazioni. Inoltre, una volta definiti i necessari presupposti di coordinamento, il sito INAIL potrà essere integrato con una pagina informativa condivisa con le parti sociali per sostenere la bilateralità e l’attuazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
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