Circolare INAIL n. 37 del 17 giugno 2003
Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° agosto 2002, della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Slovenia e del relativo Accordo amministrativo, con particolare attenzione all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Vengono indicati il campo di applicazione soggettivo e oggettivo, le istituzioni competenti nei due Paesi, le regole sulla legislazione applicabile, i casi di distacco, lavoro autonomo, frontalieri, personale viaggiante e categorie assimilate. La circolare disciplina inoltre prestazioni economiche, sanitarie e protesiche, malattie professionali, aggravamenti, eventi pregressi, infortunio in itinere, accertamenti medico-legali, rimborsi, surroga, notifica degli infortuni e termini per domande, dichiarazioni e ricorsi. Sono infine richiamate le disposizioni sui formulari, sulle semplificazioni documentali e sull’imminente applicazione della normativa comunitaria dal 1° maggio 2004 per effetto dell’ingresso della Slovenia nell’Unione europea.
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Slovenia: applicazione in materia di infortuni e malattie professionali
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Slovenia
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra Repubblica italiana e Repubblica di Slovenia, entrata in vigore il 1° agosto 2002, e del relativo Accordo amministrativo. Il focus è posto sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con indicazioni rivolte alle strutture INAIL e alle altre istituzioni coinvolte.
Quadro normativo e decorrenza
La Convenzione è stata firmata il 7 luglio 1997, ratificata con legge n. 199 del 27 maggio 1999 ed è entrata in vigore il 1° agosto 2002. Nella stessa data è entrato in vigore anche l’Accordo amministrativo di applicazione. La circolare precisa che le disposizioni contenute negli strumenti convenzionali devono essere applicate secondo i chiarimenti ivi forniti.
Ambito di applicazione
La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione sociale e si estende anche all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sotto il profilo soggettivo si applica ai cittadini italiani e sloveni assicurati o già assicurati in uno o in entrambi gli Stati, ai profughi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967, agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954, nonché ai familiari e superstiti.
Istituzioni competenti
Per l’Italia, l’INAIL è competente per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico-legali; le AA.SS.LL. sono competenti per le prestazioni sanitarie. In Slovenia, le competenze sono attribuite all’istituto per l’Assicurazione Pensionistica e di Invalidità per le materie previdenziali e di invalidità e all’istituto per l’Assicurazione Sanitaria per le prestazioni sanitarie. Le istituzioni dei due Paesi devono prestarsi reciproca assistenza e collaborazione come se applicassero la propria normativa interna.
Legislazione applicabile
Il criterio generale è quello della territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale svolge l’attività lavorativa. La circolare individua però numerose eccezioni:
- lavoratori dipendenti distaccati da un’impresa con sede in uno dei due Stati, che restano soggetti alla legislazione di provenienza per un periodo massimo di 36 mesi, prorogabile eccezionalmente;
- lavoratori autonomi che esercitano abitualmente in uno Stato e si recano temporaneamente nell’altro, mantenendo la normativa dello Stato di origine per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente;
- personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o ferroviario, soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa;
- dipendenti di imprese di interesse nazionale, che restano assoggettati alla legislazione dello Stato della sede principale anche se inviati nell’altro Stato presso succursali o rappresentanze permanenti;
- membri dell’equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati, soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera;
- personale diplomatico, consolare, amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché i loro familiari, soggetti alla legislazione dell’Amministrazione di appartenenza;
- funzionari, rappresentanti ufficiali e personale equiparato di uno dei due Stati, con il medesimo criterio di appartenenza amministrativa.
È inoltre previsto che i cittadini dello Stato di invio possano optare per l’assoggettamento alla propria legislazione entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa o dall’entrata in vigore della Convenzione, con comunicazione alle istituzioni competenti tramite rappresentanza diplomatica o consolare. Le autorità competenti possono infine concordare deroghe al principio di territorialità in casi particolari e nell’interesse del lavoratore.
Prestazioni economiche
I lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano diritto a prestazioni in denaro a carico di uno Stato contraente le percepiscono a parità di trattamento con i cittadini di quello Stato anche se si trovano nel territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo. Il pagamento è effettuato direttamente dall’istituzione competente, con effetto liberatorio nella propria valuta e al tasso di cambio vigente al giorno del pagamento.
Prestazioni sanitarie
Quando il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale necessita di prestazioni sanitarie mentre soggiorna o risiede nell’altro Stato contraente, le cure sono erogate dall’istituzione di tale Stato secondo la propria legislazione, con oneri a carico dell’istituzione competente. Il lavoratore deve esibire un attestato che dimostri il diritto alle prestazioni e la loro durata massima, rilasciato mediante apposito formulario. La circolare precisa che il rilascio del formulario e l’erogazione delle prestazioni sanitarie sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti.
Frontalieri
Per i lavoratori frontalieri, le prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente dall’istituzione competente secondo la normativa applicabile, mentre le prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente. In caso di urgenza, le prestazioni in natura possono essere ricevute anche nello Stato in cui il lavoratore presta attività. Ai frontalieri e ai loro familiari spettano inoltre visite specialistiche, diagnostica strumentale ed esami di laboratorio.
Prestazioni protesiche
Protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura specificamente elencate nell’Accordo amministrativo sono fornite dall’istituzione dello Stato di residenza o soggiorno previa autorizzazione dell’istituzione competente, che ne sostiene gli oneri. Se trascorrono 60 giorni dalla richiesta senza un diniego, le prestazioni possono essere comunque erogate. In casi di assoluta urgenza, l’istituzione del luogo di residenza o soggiorno provvede immediatamente e informa l’istituzione competente. Sono considerate urgenti le prestazioni non differibili senza grave pericolo per la vita o per l’integrità psico-fisica della persona.
Malattie professionali
Il lavoratore che contragga una malattia professionale dopo aver svolto attività rischiosa in entrambi i Paesi può presentare domanda sia nello Stato di insorgenza sia nell’altro Stato contraente. Le prestazioni sono erogate dall’istituzione dell’ultimo Stato in cui sono state svolte le lavorazioni morbigene. Se l’istituzione competente accerta che, per i soli periodi svolti nel proprio territorio, non sussistono i requisiti richiesti, trasmette la documentazione all’altro Stato, notificando al lavoratore il rigetto e indicando motivazione, mezzi e termini di ricorso, nonché la data di trasmissione della domanda. Non è previsto il cumulo dei periodi lavorativi maturati nei due Stati; ai fini del diritto secondo la normativa italiana, le unità operative devono considerare solo i periodi svolti in Italia.
Aggravamento della malattia professionale
In caso di aggravamento, l’istituzione che ha erogato la prima prestazione resta competente per le ulteriori prestazioni. Se, dopo la prima prestazione, l’attività morbigena è stata svolta anche nell’altro Stato, le ulteriori prestazioni gravano sull’istituzione di quest’ultimo Stato. Il lavoratore deve fornire all’istituzione richiesta tutte le informazioni relative alla malattia professionale già indennizzata.
Eventi pregressi e infortunio in itinere
Quando la legislazione nazionale richiede di considerare infortuni precedenti per determinare il grado di incapacità lavorativa, devono essere presi in esame anche gli eventi lesivi verificatisi nell’altro Stato. Il lavoratore e l’istituzione dell’altro Paese devono fornire le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni. È inoltre considerato infortunio sul lavoro indennizzabile quello occorso durante il viaggio verso l’altro Stato per assumere servizio o nel rientro nel Paese d’origine subito dopo la fine del contratto, purché il viaggio sia ininterrotto e lungo la via più breve.
Accertamenti medico-legali e rimborsi
Gli accertamenti medico-legali sono effettuati dall’istituzione del luogo di nuova residenza o soggiorno su richiesta dell’istituzione competente, che riceve poi gli esiti completi della valutazione anatomica e funzionale, senza indicazione del grado di inabilità lavorativa. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie, agli accertamenti medico-legali e alla fornitura o al rinnovo di protesi sono rimborsati dall’istituzione competente all’istituzione che li ha sostenuti, secondo la contabilità effettiva. Gli adempimenti amministrativi relativi ai rimborsi sono gratuiti. Per le strutture INAIL, la circolare indica la contabilizzazione dei costi sul conto 815 sottoconto 02 e demanda alla Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali il recupero delle spese anticipate.
Diritto di surroga e notifica degli infortuni
Se il danno è causato da terzo e la legislazione dello Stato dell’evento consente il risarcimento, l’istituzione che ha concesso le prestazioni esercita il diritto di surroga nei confronti del responsabile civile. In caso di infortunio sul lavoro che provochi o possa provocare morte o incapacità permanente, l’istituzione competente del luogo dell’evento deve notificare senza indugio l’accaduto alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell’infortunato.
Domande, dichiarazioni, ricorsi e formalità documentali
Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati entro un termine presso un’istituzione di uno Stato sono validamente presentabili entro lo stesso termine anche presso l’istituzione dell’altro Stato, che deve trasmettere immediatamente la documentazione alla competente autorità estera. La data di presentazione deve essere attestata con il timbro di arrivo apposto dalla sede ricevente. Tutti gli atti e documenti richiesti per l’applicazione della Convenzione sono esenti da legalizzazione diplomatica o consolare.
Formulari e prospettive applicative
Nelle more della validazione ministeriale dei formulari da utilizzare per la Convenzione, le unità territoriali devono continuare a impiegare la modulistica in uso. La circolare segnala infine che dal 1° maggio 2004, con l’adesione della Slovenia all’Unione europea, troveranno applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 per i movimenti all’interno della Comunità. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate all’Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali della Direzione Generale.
Punti principali
Entrata in vigore e quadro normativo
La circolare dà atto dell’entrata in vigore, dal 1° agosto 2002, della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Slovenia, firmata il 7 luglio 1997 e ratificata con legge n. 199 del 27 maggio 1999, nonché del relativo Accordo amministrativo, firmato l’11 settembre 2001. Le istruzioni fornite dalla circolare valgono per l’applicazione di tali strumenti.
Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
La Convenzione si applica alle principali forme di assicurazione sociale, compresa l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Sul piano soggettivo riguarda cittadini italiani e sloveni assicurati o già assicurati in uno o in entrambi gli Stati, profughi, apolidi, familiari e superstiti.
Istituzioni competenti
Per l’Italia, l’INAIL è competente per prestazioni economiche, protesi, presidi ausiliari e accertamenti medico-legali, mentre le AA.SS.LL. per le prestazioni sanitarie. In Slovenia, le competenze sono attribuite all’istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità e all’istituto per l’assicurazione sanitaria. Le istituzioni devono collaborare come se applicassero le proprie legislazioni nazionali.
Legislazione applicabile e deroghe
Regola generale è la territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività. Sono previste eccezioni per distacco, lavoro autonomo temporaneo, personale viaggiante, lavoratori di imprese di interesse nazionale, equipaggi navali, personale diplomatico e consolare, funzionari e personale assimilato. I cittadini dello Stato di invio possono optare per la propria legislazione entro 3 mesi, con comunicazione tramite la rappresentanza diplomatica o consolare. È inoltre prevista la possibilità di deroghe concordate tra le autorità competenti nell’interesse del lavoratore.
Prestazioni economiche e sanitarie
Le prestazioni in denaro per infortunio o malattia professionale sono corrisposte a parità di trattamento anche se il beneficiario si trova in un altro Stato contraente o in uno Stato terzo. Il pagamento è effettuato direttamente dall’istituzione competente, con effetto liberatorio nella propria valuta. Per le prestazioni sanitarie, il lavoratore riceve le cure dall’istituzione del luogo di soggiorno o residenza, dietro attestazione del diritto alle prestazioni; gli oneri restano a carico dell’istituzione competente.
Frontalieri e prestazioni protesiche
Ai frontalieri spettano le prestazioni in denaro dall’istituzione competente e le prestazioni in natura dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente; in caso di urgenza possono ricevere cure anche nello Stato di lavoro. La circolare riconosce inoltre, per frontalieri e familiari, visite specialistiche, diagnostica strumentale ed esami di laboratorio. Per protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni indicate nell’Accordo amministrativo, è necessaria l’autorizzazione dell’istituzione competente, salvo urgenza o silenzio oltre 60 giorni dalla richiesta.
Malattie professionali, aggravamento ed eventi pregressi
La domanda può essere presentata sia nello Stato in cui la malattia è stata contratta sia nell’altro Stato; presta le prestazioni l’istituzione dell’ultimo Stato in cui sono state esercitate le lavorazioni rischiose. Non è previsto cumulo dei periodi lavorativi svolti nei due Stati. In caso di aggravamento, resta competente l’istituzione che ha erogato la prima prestazione, salvo ulteriore attività morbigena nell’altro Stato. Per la valutazione dell’incapacità lavorativa devono essere considerati anche gli infortuni precedenti verificatisi nell’altro Stato, se la normativa nazionale lo richiede.
Infortunio in itinere, accertamenti e rimborsi
È indennizzabile l’infortunio subito nel recarsi nell’altro Stato per assumere lavoro o nel rientro nel Paese d’origine subito dopo la fine del contratto, purché il viaggio sia ininterrotto e per la via più breve. Gli accertamenti medico-legali sono svolti dall’istituzione del luogo di nuova residenza o soggiorno su richiesta dell’istituzione competente. Le spese per prestazioni, accertamenti e protesi sono rimborsate dall’istituzione competente all’istituzione che le ha sostenute; la circolare indica anche le modalità contabili interne per l’INAIL.
Surroga, notifiche e termini procedurali
Se il danno è causato da terzo, l’istituzione che ha erogato le prestazioni esercita la surroga verso il responsabile civile. In caso di infortunio con morte o incapacità permanente, l’istituzione del luogo dell’evento deve informare senza indugio la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza del lavoratore. Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati entro un termine presso uno Stato sono validamente presentabili anche presso l’istituzione dell’altro Stato, che li trasmette tempestivamente; la data di ricezione va attestata con timbro.
Disposizioni finali e applicazione futura
Gli atti necessari all’applicazione della Convenzione sono esenti da legalizzazione diplomatica o consolare. In attesa della validazione ministeriale, le unità territoriali utilizzano la modulistica in uso. La circolare segnala inoltre che dal 1° maggio 2004, con l’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, si applicheranno i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.
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