Circolare INAIL n. 36 del 17 giugno 2003
Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per l’anno 2003 i limiti minimi di retribuzione giornaliera e i criteri di calcolo delle basi imponibili INAIL per retribuzioni effettive, convenzionali e premi speciali unitari. Fissa il minimale giornaliero generale a 38,20 euro, quello agricolo a 33,99 euro, il minimale per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970 a 21,22 euro e quello per le cooperative socio-assistenziali, sanitarie ed educative a 26,81 euro, oltre agli importi per categorie particolari come part-time, dirigenti, parasubordinati e sportivi professionisti. La circolare aggiorna anche i premi speciali per artigiani, facchini, pescatori, insegnanti, alunni, candidati all’emigrazione e personale radiologico, e riepiloga i minimali e massimali di rendita vigenti fino al 30 giugno 2003.
Determinazione 2003 dei minimi di retribuzione imponibile, retribuzioni convenzionali, premi speciali e minimali/massimale di rendita INAIL
Determinazione dei minimi imponibili INAIL per il 2003
La circolare definisce, per l’anno 2003, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere ai fini del calcolo dei contributi e dei premi INAIL, nonché i criteri di determinazione delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Vengono inoltre richiamati i valori del minimale e massimale di rendita vigenti fino al 30 giugno 2003 e le relative ricadute sul piano risarcitorio.
Quadro normativo di riferimento
Il documento si fonda su un ampio quadro normativo, in particolare sul D.P.R. n. 1124/1965, sul D.P.R. n. 602/1970, sulla legge n. 160/1975, sul D.L. n. 402/1981, sul D.L. n. 463/1983, sul D.L. n. 726/1984, sulla legge n. 443/1985, sul D.L. n. 338/1989, sul D.Lgs. n. 38/2000, sul D.Lgs. n. 61/2000, sul D.Lgs. n. 423/2001 e sui decreti ministeriali che hanno fissato retribuzioni convenzionali o premi speciali per categorie specifiche. La circolare richiama inoltre precedenti istruzioni INAIL e ministeriali per ciascun settore o categoria interessata.
Minimale giornaliero generale per le retribuzioni effettive
Per la generalità delle retribuzioni effettive, il minimale giornaliero per l’anno 2003 è stabilito in 38,20 euro. Il valore deriva dalla rivalutazione ISTAT del +2,4% e dal criterio secondo cui la retribuzione imponibile non può scendere sotto i limiti previsti da leggi e contratti, né sotto i limiti minimi di retribuzione giornaliera aggiornati annualmente.
La circolare precisa che la retribuzione effettiva, determinata ai sensi dell’articolo 29 del T.U., deve essere confrontata sia con la retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti sia con il minimale giornaliero rivalutato. Se il lavoratore percepisce una retribuzione inferiore, questa deve essere adeguata al valore minimo applicabile.
Restano esclusi da tale regola:
- gli operai agricoli, soggetti a disciplina autonoma;
- le erogazioni speciali elencate nel paragrafo dedicato.
Settore industriale: criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime
Nel settore industriale, il calcolo della base effettiva minima di contribuzione avviene confrontando mensilmente:
- la retribuzione contrattuale giornaliera, ottenuta dividendo la retribuzione mensile per i giorni lavorativi del mese;
- il limite minimo di retribuzione giornaliera applicabile.
Occorre assumere l’importo giornaliero più elevato tra i due. Se prevale la retribuzione contrattuale, la base imponibile resta quella effettiva del mese; se prevale il minimale giornaliero, questo va moltiplicato per i giorni lavorativi mensili e la retribuzione effettiva va adeguata a tale importo.
Per l’anno 2003, la circolare indica, con riferimento alle categorie soggette al minimale generale, un imponibile mensile di 993,20 euro ipotizzando 26 giornate lavorative mensili.
Lavoratori a domicilio e minimale contributivo
Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal D.L. n. 402/1981 è pari a 21,22 euro per il 2003, ma deve comunque essere adeguato al minimale generale di 38,20 euro.
La circolare richiama la definizione normativa di lavoratore a domicilio, cioè il soggetto che svolge attività retribuita nel proprio domicilio o in locali di cui abbia disponibilità, con vincolo di subordinazione e senza impiego di manodopera salariata o apprendisti.
In materia di minimale contributivo e minimale di rendita, la circolare chiarisce che il minimale generale di 38,20 euro non va automaticamente elevato al valore di un terzo del minimale di rendita, pari a 39,41 euro, perché si tratta di parametri indipendenti. Solo in caso di successive condizioni più favorevoli sul piano contributivo il minimale di rendita, se usato come retribuzione convenzionale, deve essere adeguato al minimo contributivo.
Settore agricolo
Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera, aggiornato solo in base all’indice ISTAT e non al minimale generale, è pari per il 2003 a 33,99 euro.
Erogazioni speciali non soggette al minimale giornaliero generale
La circolare precisa che alcune voci, per la loro natura previdenziale e assistenziale, non devono essere uguagliate ai limiti minimi di retribuzione giornaliera pur restando imponibili ex articolo 29 del T.U. Tra queste rientrano:
- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, come infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali e simili, se posti a carico del datore di lavoro;
- l’assegno o indennità corrisposto ai disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.
Per tali cantieri, dal 1° luglio 1991 la base imponibile è costituita dall’importo giornaliero fissato dalla legge regionale e aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche se inferiore al minimale. L’importo va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza e il tasso da applicare è il 50 per mille, mentre alle eventuali integrazioni si applica il tasso dell’attività svolta.
Retribuzioni convenzionali: criteri generali e limiti
La circolare distingue tra retribuzioni convenzionali determinate con decreto ministeriale e retribuzioni convenzionali stabilite con legge. In via generale, le prime devono essere:
- inizialmente adeguate secondo l’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore;
- poi confrontate con il relativo limite minimo giornaliero.
Per il 2003, i principali limiti minimi applicabili alle retribuzioni convenzionali sono:
- 38,20 euro per la generalità delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto;
- 21,22 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell’area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa;
- 26,81 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, operanti in tale area.
La circolare chiarisce che per le cooperative di fatto, distinte dalle cooperative in senso proprio, rilevano requisiti quali organizzazione del servizio, conferimento del ricavato all’organismo, ripartizione tra i soci, numero minimo di almeno tre soci e svolgimento effettivo dell’arte o mestiere corrispondente.
Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
Il documento illustra le principali categorie soggette a retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale e la regola di calcolo, che può essere:
- annuale, da dividere in 300 giorni lavorativi e da moltiplicare per i giorni di effettiva presenza entro 25 giorni mensili e 300 annui;
- giornaliera, da moltiplicare per i giorni di effettiva presenza entro i medesimi limiti;
- giornaliera riferita a un periodo di occupazione media mensile, da moltiplicare sempre per il periodo fissato dal decreto, indipendentemente dalle presenze effettive.
Tra le categorie trattate figurano, in particolare:
- detenuti e internati in attività occupazionale;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili, tirocini formativi, P.I.P. e borse lavoro;
- familiari partecipanti all’impresa familiare;
- lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali;
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
- soci volontari delle cooperative sociali;
- categorie con retribuzioni convenzionali provinciali.
Familiari dell’impresa familiare
Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex articolo 230-bis c.c., il D.M. 27 dicembre 1988 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera aggiornata annualmente. Per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 la retribuzione convenzionale è pari a 39,42 euro giornalieri e 985,50 euro mensili.
La circolare chiarisce che si tratta di coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, soggetti distinti dai familiari coadiuvanti di cui all’articolo 4, n. 6, T.U.
Lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali
Per i lavoratori delle ex compagnie e dei gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994, la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per 12 giornate mensili o 144 annue. Per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 l’imponibile mensile è pari a 878,28 euro.
La circolare precisa che, per effetto della legge n. 84/1994, i soci di cooperative e degli organismi associativi di fatto, soggetti o meno al D.P.R. n. 602/1970, non rientrano nel premio ordinario convenzionale ma nei premi speciali unitari previsti per facchini e figure analoghe.
Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
Per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, il D.M. 31 marzo 1980 prevede una retribuzione convenzionale giornaliera per tre qualifiche. Dal 1° aprile 2000 tale retribuzione va adeguata ai limiti minimi generali.
Per il 2003:
- i lavoratori diversi dai soci di cooperative hanno retribuzione convenzionale giornaliera di 38,20 euro e mensile di 955,00 euro;
- i lavoratori soci di cooperative, anche di fatto, hanno retribuzione convenzionale giornaliera di 21,22 euro e mensile di 530,50 euro.
La medesima retribuzione si estende anche a titolari e soci artigiani, familiari del titolare artigiano e associati ad imprenditore artigiano richiamati dal D.M.
Soci volontari delle cooperative sociali
Per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, il D.M. 11 giugno 1992 stabilisce, ai soli fini INAIL, una retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale generale. Per il 2003 essa è quindi pari a 38,20 euro.
La circolare ricorda che tali volontari prestano attività spontanea e gratuita, con solo rimborso spese, e sono assicurati se svolgono attività protette dall’articolo 1 del T.U.
Retribuzioni convenzionali provinciali
La circolare disciplina anche le retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale per familiari, soci e associati di cui all’articolo 4, nn. 6 e 7, T.U. Tali importi devono essere aggiornati ISTAT a decorrere dal secondo anno e poi confrontati con il minimale applicabile.
In particolare, per i soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi il D.M. 22 settembre 2000 ha fissato un minimale giornaliero di 26,81 euro per il 2003, con periodo di occupazione media mensile pari a 26 giornate.
Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
Sono poi richiamate le retribuzioni convenzionali fissate direttamente dalla legge e considerate “speciali”, escluse dalla regola generale di adeguamento ai minimi giornalieri. Riguardano:
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori con contratto part-time;
- lavoratori dell’area dirigenziale;
- soci di cooperative e organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970.
Per i servizi domestici e familiari la circolare rinvia alle tabelle dell’Allegato n. 7.
Lavoro part-time
Per il part-time, la base imponibile convenzionale si determina moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire. La retribuzione oraria minimale si ricava dal minimale giornaliero generale moltiplicato per 6 e diviso per le ore settimanali del tempo pieno; con orario normale di 40 ore, nel 2003 essa è pari a 5,73 euro.
La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo la retribuzione annua tabellare per le ore annue del tempo pieno. Si applica poi la retribuzione oraria più elevata tra minimale e tabellare.
Sono comprese nel computo anche ferie, festività, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, lavoro supplementare o straordinario e integrazioni di prestazioni mutualistiche e previdenziali, entro il limite di 25 giorni lavorativi mensili.
Area dirigenziale
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003:
- retribuzione convenzionale giornaliera: 73,18 euro;
- retribuzione convenzionale mensile: 1.829,50 euro;
- retribuzione convenzionale oraria per part-time: 9,15 euro.
Soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970
Il D.Lgs. n. 423/2001 introduce per i soci di cooperative e organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970 una retribuzione convenzionale giornaliera progressivamente aumentata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006. Per il 2003 l’importo è pari a 29,66 euro.
I periodi di occupazione media mensile sono:
- 26 giorni nei territori diversi dal Mezzogiorno;
- 20 giorni nei territori del Mezzogiorno.
Ne derivano imponibili mensili pari a:
- 771,16 euro per i territori diversi dal Mezzogiorno;
- 593,20 euro per il Mezzogiorno.
La disciplina non si applica ai soci con contratto part-time né ai soggetti da assicurare con premi speciali unitari. Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soggetti al D.P.R. n. 602/1970 restano applicabili i premi speciali del D.M. 15 luglio 1987.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio, prevista in via residuale quando manchino sia la retribuzione fissa sia tabelle di salari medi o convenzionali, coincide con il minimale di rendita. Per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 essa è pari a 39,41 euro giornalieri e 985,25 euro mensili.
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati
Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. Poiché il rapporto non è connotato da prestazione a tempo, il confronto si effettua su base mensile.
Per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 i limiti mensili sono:
- minimo: 985,25 euro;
- massimo: 1.829,50 euro.
La circolare ricorda che rientrano in tale area amministratori, sindaci, revisori, collaboratori editoriali, componenti di collegi e commissioni, amministratori di condominio, insegnanti e figure analoghe.
Sportivi professionisti dipendenti
Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è la retribuzione effettiva ex articolo 29 T.U., soggetta ai limiti minimo e massimo di rendita. Per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003:
- minimo annuale: 11.823,00 euro;
- massimo annuale: 21.957,00 euro.
La circolare richiama la nozione di sportivo professionista secondo la legge n. 91/1981 e le norme delle Federazioni sportive nazionali.
Premi speciali unitari
Ai sensi dell’articolo 42 T.U., per alcune lavorazioni l’INAIL applica premi speciali unitari determinati con decreti ministeriali sulla base di parametri diversi dalla retribuzione imponibile tradizionale. I premi sono normalmente rapportati a una retribuzione minima giornaliera e, in alcuni casi, alla durata della lavorazione o al numero delle persone e delle macchine.
Artigiani
Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare e associati ad imprenditore artigiano, il D.M. 1° febbraio 2001 prevede premi annuali a persona collegati alla retribuzione annua scelta, non inferiore al minimale generale moltiplicato per 300, e alla classe di rischio della lavorazione.
Per il 2003:
- retribuzione minima giornaliera: 38,20 euro;
- retribuzione annuale minima: 11.460,00 euro;
- premi minimi annuali per classe di rischio: da 65,00 euro a 1.391,80 euro.
La circolare specifica che gli importi aggiornati producono effetti immediati solo per le nuove posizioni assicurative, mentre per le posizioni già in essere l’aggiornamento avviene in sede di autoliquidazione 2003/2004.
Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soggetti al D.P.R. n. 602/1970
Per gli organismi in regola con requisiti e adempimenti del D.P.R. n. 602/1970, il D.M. 15 luglio 1987, come innovato dal D.Lgs. n. 423/2001, stabilisce premi trimestrali commisurati alla retribuzione giornaliera prescelta, non inferiore a quella convenzionale aumentata.
Per il 2003:
- retribuzione minima giornaliera: 29,66 euro;
- facchini I settore: 64,20 euro;
- facchini II settore: 128,40 euro;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori: 115,80 euro.
Facchini e assimilati non soggetti al D.P.R. n. 602/1970
Per gli organismi non in regola con requisiti e adempimenti, il medesimo D.M. prevede premi trimestrali rapportati a una retribuzione giornaliera non inferiore al minimale generale.
Per il 2003:
- retribuzione minima giornaliera: 38,20 euro;
- facchini I settore: 69,60 euro;
- facchini II settore: 141,70 euro;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori: 147,10 euro.
Frangitura e spremitura delle olive
Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo, il premio speciale è dovuto per frantoio e dipende dal tipo di impianto e dalla durata della campagna olearia. Per il 2003/2004:
- retribuzione minima giornaliera: 38,20 euro;
- frantoi di tipo A: 145,90 euro se non superiore a 30 giorni, 459,30 euro per l’intera campagna;
- frantoi di tipo B: 201,00 euro se non superiore a 30 giorni, 560,90 euro per l’intera campagna.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, il premio speciale mensile è calcolato su una retribuzione giornaliera non inferiore al limite minimo di 21,22 euro.
Per il 2003:
- retribuzione minima giornaliera: 21,22 euro;
- premio minimo mensile a persona: 25,30 euro.
La circolare richiama la sconto del 70% del premio dovuto per il periodo 26 novembre 2000 - 31 dicembre 2003 per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.
Insegnanti di scuole non statali
Per insegnanti di scuole e istituti non statali addetti a macchine elettriche o a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, il premio speciale annuale dipende dalla retribuzione annua effettiva e dal settore di insegnamento.
Per l’anno scolastico 2002/2003 la circolare riporta i seguenti valori minimi e dovuti:
- insegnamento prescolare con funzioni direttive: minimo giornaliero 2003 40,40 euro, premio minimo annuo corrispondente 52,00 euro, premio dovuto 51,80 euro;
- insegnamento prescolare senza funzioni direttive: minimo giornaliero 2003 38,20 euro, premio minimo annuo corrispondente 49,20 euro, premio dovuto 49,00 euro;
- insegnamento scolare con funzioni direttive: minimo giornaliero 2003 41,43 euro, premio minimo annuo corrispondente 53,30 euro, premio dovuto 53,10 euro;
- insegnamento scolare senza funzioni direttive: minimo giornaliero 2003 38,20 euro, premio minimo annuo corrispondente 49,20 euro, premio dovuto 49,00 euro.
Alunni e studenti di scuole non statali
Per gli alunni e studenti di scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, il premio annuale è soggetto alla rivalutazione delle rendite. Per l’anno scolastico 2002/2003 l’importo provvisorio indicato è di 1,89 euro per persona in anticipo.
Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte
Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio, il premio per ogni prova è pari a 3,10 euro e resta invariabile. È a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso i quali si svolgono le prove.
Medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica
Per medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e allievi dei corsi, il D.M. 24 settembre 1996 prevede premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso. La circolare specifica che per "apparecchio radiologico" si intende ogni sorgente radiogena, a prescindere dai dispositivi di controllo collegati.
I premi per apparecchio sono divisibili in 12 mesi; quelli per sostanza radioattiva si calcolano in relazione ai becquerel utilizzati e non sono divisibili. I tecnici sanitari di radiologia medica subordinati restano invece assoggettati al premio ordinario su base imponibile effettiva.
Profilo risarcitivo
Sul piano risarcitorio, la circolare dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata ai nuovi importi per gli eventi dal 1° luglio 2002 e per quelli in corso a tale data. Per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti, il minimale e il massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2002 restano pari a 11.823,00 euro e 21.957,00 euro annui, corrispondenti a 39,41 euro e 73,18 euro giornalieri.
Infine, viene riservata la comunicazione degli importi aggiornati dal 1° luglio 2003 non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di rivalutazione delle rendite.
Punti principali
Minimale giornaliero generale per il 2003
Per la generalità delle retribuzioni effettive il minimale giornaliero è fissato in 38,20 euro, in applicazione dell’adeguamento ISTAT (+2,4%) e del raccordo con il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione. Tale limite si applica alle retribuzioni effettive del settore industriale, ma non agli operai agricoli né alle erogazioni speciali indicate nella circolare.
Retribuzioni effettive: criterio di calcolo e settore agricolo
Nel settore industriale la retribuzione contrattuale giornaliera va confrontata con il minimale giornaliero; se il contratto è superiore, si usa la retribuzione contrattuale, altrimenti il minimale va rapportato a mese. Per gli operai agricoli il limite minimo giornaliero è invece 33,99 euro, rivalutato solo ISTAT e non adeguato al minimale generale. Per i lavoratori a domicilio il limite specifico di 21,22 euro viene comunque superato dal minimale generale di 38,20 euro.
Retribuzioni convenzionali: regola generale e soglie specifiche
Le retribuzioni convenzionali devono essere prima adeguate ISTAT e poi confrontate con i minimi giornalieri applicabili. In generale si applica il minimale di 38,20 euro; per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970 opera il limite di 21,22 euro; per i soci delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi il limite minimo è 26,81 euro, ricavato dal 40% del trattamento minimo mensile di pensione e dal parametro giornaliero corrispondente.
Casi particolari di retribuzione convenzionale
La circolare disciplina in modo specifico familiari dell’impresa familiare, lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, soci volontari delle cooperative sociali, lavoratori domestici, part-time, dirigenti, parasubordinati e sportivi professionisti dipendenti. Per ciascuna categoria indica se la base imponibile è giornaliera, oraria, mensile o annuale e se va confrontata con minimale di rendita o massimale di rendita.
Premi speciali unitari
Sono aggiornati i premi speciali unitari per titolari e soci artigiani, facchini e assimilati, addetti alla frangitura delle olive, pescatori della piccola pesca, insegnanti e alunni di scuole non statali, candidati all’emigrazione e medici radiologi/tecnici sanitari di radiologia medica. I premi sono parametrati a retribuzioni minime giornaliere o annuali, con importi distinti per categoria, classe di rischio, settore o durata della lavorazione.
Minimale e massimale di rendita
Per il periodo considerato il minimale di rendita annuo è 11.823,00 euro e il massimale annuo è 21.957,00 euro, corrispondenti rispettivamente a 39,41 euro e 73,18 euro giornalieri. La circolare precisa che questi valori si riflettono anche sul profilo risarcitivo, in particolare per inabilità temporanea assoluta, rendite per inabilità permanente e superstiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 17 giu 2003Circolare INAIL n. 37 del 17 giugno 2003
- Circolare · 10 giu 2003Circolare INAIL n. 34 del 10 giugno 2003
- Circolare · 27 giu 2003Circolare INAIL n. 42 del 27 giugno 2003
- Circolare · 27 giu 2003Circolare INAIL n. 40 del 27 giugno 2003
- Circolare · 27 giu 2003Circolare INAIL n. 39 del 27 giugno 2003
- Circolare · 27 giu 2003Circolare INAIL n. 38 del 27 giugno 2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →