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Legge

L.R. Calabria 5/2021

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria le procedure di gara per assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, i requisiti dei partecipanti, la consegna delle opere, i criteri di valutazione e il canone concessorio. Prevede anche obblighi di cessione gratuita di energia, quote di introiti per parchi e riserve e norme finanziarie. Si applica alle concessioni in scadenza, decadenza o rinuncia, con regole transitorie per le richieste presentate entro il 23 aprile 2021 solo per il canone.

Assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e canone in Calabria

Disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Calabria

La legge regionale della Calabria disciplina l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e la determinazione del canone concessorio, in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. 79/1999. L’intervento è orientato alla valorizzazione della risorsa idrica, alla tutela ambientale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ambito di applicazione e definizioni

Sono considerate grandi derivazioni idroelettriche le concessioni ad uso energetico con potenza nominale media superiore a 3.000 kW. La disciplina riguarda le concessioni aventi ad oggetto la derivazione, regolazione, invasamento e uso delle acque pubbliche, con utilizzo anche dei beni pubblici messi a disposizione per produrre energia da fonti rinnovabili.

Le procedure di assegnazione non si applicano alle richieste presentate entro il 23 aprile 2021; per tali richieste restano comunque applicabili le norme regionali sul canone concessorio.

Finalità della legge

La legge mira a:

  • valorizzare il patrimonio idrico calabrese;
  • promuovere uno sviluppo compatibile con l’ambiente e con l’economia sostenibile;
  • incrementare la produzione da fonti rinnovabili;
  • tutelare i corpi idrici e gli ecosistemi connessi;
  • favorire l’uso plurimo sostenibile della risorsa idrica;
  • contribuire al risanamento ambientale dei bacini idrografici;
  • concorrere alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Acquisizione delle opere alla scadenza della concessione

Alla scadenza, al termine dell’utenza, o nei casi di decadenza o rinuncia, le opere ricadenti sul territorio regionale passano senza compenso dallo Stato alla Regione Calabria in stato di regolare funzionamento. L’acquisizione riguarda anche impianti, attrezzature e sistemi indispensabili al regolare funzionamento, controllo ed esercizio.

Le opere così acquisite entrano nel patrimonio regionale e non possono essere destinate ad altro uso senza una preventiva valutazione della Giunta regionale sul sopravvenire di un diverso interesse pubblico prevalente incompatibile con l’uso idroelettrico.

Se il concessionario uscente ha sostenuto, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti previsti dall’atto o autorizzati dall’autorità concedente, il nuovo concessionario deve riconoscere un indennizzo pari al valore non ammortizzato del bene.

Procedura di consegna, relazione tecnica e verifiche

Quattro anni prima della scadenza della concessione il concessionario deve trasmettere alla Regione una relazione tecnico-descrittiva in formato informatico, contenente l’inventario delle opere e dei beni, lo stato di consistenza, la descrizione tecnica e funzionale, lo stato di efficienza, i dati sull’interrimento degli invasi, gli interventi di manutenzione degli ultimi dieci anni, il progetto di gestione dell’invaso ove previsto, e i dati utili alla stima del valore residuo dei beni.

La relazione va trasmessa:

  • entro un anno dall’entrata in vigore della legge, per le concessioni già scadute;
  • entro un anno dall’entrata in vigore della legge, per le concessioni in scadenza nei quattro anni successivi;
  • entro un anno dal verificarsi di revoca, decadenza o rinuncia.

Se la relazione non viene trasmessa o non vengono fornite integrazioni richieste, la Regione può acquisire direttamente le informazioni con costi a carico del concessionario uscente. Il dipartimento competente può effettuare sopralluoghi e il concessionario deve collaborare e consentire l’accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici.

La mancata trasmissione nei termini è qualificata come grave inadempienza ed esclude il concessionario dalla gara. Dal termine di quattro anni prima della scadenza fino alla trasmissione della relazione, è dovuto un importo aggiuntivo pari a un centesimo del canone annuo per ogni giorno di ritardo.

Presa in carico delle opere e beni mobili e immobili

Verificata la completezza della relazione, la Regione acquisisce le opere e i beni al proprio patrimonio con atto pubblico-amministrativo. In presenza di opere prive delle necessarie autorizzazioni, la Regione ne dispone l’acquisizione se sanabili; altrimenti ordina rimozione e ripristino a carico del concessionario.

I beni mobili privi di preventiva autorizzazione sono acquisiti senza compenso. Le opere acquisite restano comunque in possesso e custodia del concessionario cessato fino al subentro del nuovo concessionario.

Per i beni di cui all’art. 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, il bando indica il prezzo dovuto dall’assegnatario per il loro utilizzo; tali beni possono essere acquisiti dalla Regione al valore residuo, al netto degli ammortamenti, al momento dell’immissione in possesso. Se il progetto non prevede l’utilizzo di tali beni o opere, i beni mobili sono rimossi e smaltiti a cura e spese del proponente, mentre i beni immobili restano ai proprietari.

Nei quattro anni precedenti la scadenza e fino alla conclusione della procedura non possono essere presentate domande di variante o di subentro.

Valutazione dell’uso della risorsa idrica prima della gara

Prima di indire la gara, la Regione valuta se sussista un interesse pubblico prevalente a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con l’idroelettrico. La priorità è riconosciuta all’approvvigionamento idrico potabile; se per tale uso occorre utilizzare opere di presa o derivazione esistenti, il loro utilizzo è gratuito, fatte salve le cautele tecniche.

La valutazione è di competenza della Giunta regionale e considera:

  • obiettivi di qualità dei corpi idrici e pianificazione di settore;
  • obiettivi energetici regionali e vigenti;
  • sicurezza delle opere e dei luoghi;
  • esigenze di approvvigionamento potabile e agricolo;
  • ulteriori utilizzi con maggiori benefici ambientali e socio-economici.

Avvio del procedimento di assegnazione e durata della concessione

Il procedimento di assegnazione deve essere avviato entro un anno dalla trasmissione completa della relazione tecnico-descrittiva e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge.

Le concessioni hanno durata compresa tra 20 e 40 anni, in relazione alle caratteristiche degli impianti e agli investimenti necessari per miglioramento energetico e risanamento ambientale. La durata massima può essere incrementata fino a 10 anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’importo dell’investimento.

Modalità di assegnazione e soggetti ammessi

Alla scadenza, nei casi di decadenza o rinuncia, le concessioni sono affidate, salvo prevalente interesse pubblico per un diverso uso delle acque, mediante:

  • gara ad evidenza pubblica a operatori economici, comprese le comunità energetiche rinnovabili;
  • società a capitale misto pubblico-privato, con selezione del socio privato tramite gara;
  • forme di partenariato pubblico-privato.

La Giunta regionale ricorre ordinariamente alla procedura ad evidenza pubblica per operatori economici; può tuttavia scegliere la forma della società mista per ragioni legate alle specificità territoriali, tecniche ed economiche.

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, privi di cause di esclusione. Il concessionario uscente è escluso in caso di inadempienze gravi, provvedimenti di revoca o decadenza, oppure contenziosi pendenti con la Regione al momento della pubblicazione del bando. È inoltre richiesto il possesso di adeguate capacità organizzative, finanziarie e tecniche.

Requisiti minimi di capacità

La partecipazione richiede almeno:

  • gestione per almeno cinque anni di impianti idroelettrici con potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kW;
  • referenza di due istituti di credito o società di servizi finanziari che attesti la possibilità di accesso al credito per un importo almeno pari al valore del progetto, comprese le somme dovute per i beni eventualmente utilizzati.

Contenuti della domanda e del progetto

L’istanza deve contenere:

  • dichiarazioni sui requisiti generali e sull’assenza di cause di esclusione;
  • documentazione dei requisiti organizzativi, tecnici e finanziari;
  • impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia esecutiva;
  • proposta progettuale gestionale con offerta tecnica e offerta economica;
  • documentazione per VIA, autorizzazioni e ulteriori titoli abilitativi.

La proposta deve essere elaborata a livello di progetto definitivo.

Controlli preliminari e conferenza di servizi istruttoria

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l’autorità competente verifica ammissibilità e completezza documentale. Può chiedere chiarimenti o integrazioni una sola volta, con termine massimo di 10 giorni. Se il termine non viene rispettato, il proponente è escluso.

Se l’istanza è carente nella parte progettuale, non sono ammesse integrazioni: in tal caso il proponente è escluso. Entro 5 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, può essere convocata una conferenza di servizi istruttoria.

Valutazione delle proposte progettuali

Dopo i controlli preliminari, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte, con partecipazione obbligatoria dei rappresentanti della Regione, delle amministrazioni statali e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. La conferenza opera come collegio perfetto per la valutazione tecnica.

La graduatoria finale è formata sommando punteggio tecnico e punteggio economico.

I criteri dell’offerta tecnica valorizzano, tra l’altro:

  • esperienza nella gestione e manutenzione degli impianti idroelettrici;
  • esperienza del personale responsabile della sicurezza delle dighe;
  • esperienza in sicurezza sul lavoro;
  • gestione dei sistemi di misura, teleconduzione e controllo;
  • presidio e custodia in sicurezza degli impianti;
  • qualità delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • investimenti per l’efficientamento produttivo;
  • uso plurimo dell’acqua per fini potabili, irrigui ed emergenziali;
  • interventi ambientali e paesaggistici aggiuntivi;
  • gestione dell’invaso e conservazione del volume utile;
  • misure sociali per sviluppo formativo e occupazionale;
  • miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
  • investimenti complessivi e loro programmazione;
  • certificazioni ambientali, di sicurezza e di qualità.

L’offerta economica è valutata in base all’incremento del canone posto a base di gara, riferito alla componente fissa salvo diversa previsione del bando.

Pubblicazione, consultazione e integrazioni

Il progetto selezionato è pubblicato sul sito web dell’amministrazione competente. Entro 45 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, l’autorità può chiedere integrazioni limitate agli aspetti non già valutati in selezione. Su richiesta motivata del proponente, il termine può essere sospeso una sola volta fino a 90 giorni. In caso di mancato deposito, l’istanza si intende ritirata.

Le osservazioni del pubblico sono considerate nella successiva valutazione, ma non possono riaprire gli aspetti già valutati nella selezione.

Conferenza di servizi finale e provvedimento unico

Entro 10 giorni dalla chiusura della consultazione, o dal ricevimento delle integrazioni, l’autorità competente convoca la conferenza di servizi finale per acquisire VIA, VIncA, autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto necessario.

La conferenza si conclude entro 210 giorni, salvo termini inferiori previsti dalla normativa statale sopravvenuta in materia di VIA. La determinazione conclusiva assegna la concessione e costituisce provvedimento unico, comprensivo della VIA e di tutti i titoli abilitativi, con eventuale variante urbanistica.

Il provvedimento acquista efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione.

Se l’istanza è archiviata o l’esito è negativo, si procede alla pubblicazione della proposta immediatamente successiva in graduatoria. Se non vi sono proposte utili, il concessionario uscente continua l’esercizio fino alla conclusione della nuova procedura.

Garanzie e assicurazioni

L’assegnatario deve costituire una garanzia, in cauzione o fideiussione, pari ad almeno tre annualità della componente fissa del canone, a copertura degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione. La garanzia è rivalutata secondo l’indice ISTAT e resta vincolata per tutta la durata della concessione.

Deve inoltre essere stipulata una polizza assicurativa per i danni ai beni e ai terzi, con condizioni e importo definiti nel bando.

Obblighi gestionali e limitazioni

Tutte le concessioni, in essere e rilasciate dalla legge, sono soggette a obblighi e limitazioni, tra cui:

  • cessione delle acque invasate per crisi idrica o rilevante interesse pubblico, soprattutto per usi potabili e agricoli;
  • cessione di acque in situazioni straordinarie, come prevenzione di calamità e incendi;
  • rispetto delle limitazioni imposte dall’autorità idraulica per la sicurezza;
  • osservanza delle determinazioni dell’Osservatorio delle risorse idriche del Distretto dell’Appennino Meridionale;
  • rispetto delle prescrizioni del marchio di qualità ecologica regionale.

Miglioramenti energetici richiesti

Il bando individua obiettivi minimi di miglioramento energetico da conseguire tramite manutenzione straordinaria e modifiche impiantistiche, con attenzione a:

  • incremento della producibilità e dell’efficienza a parità di acqua utilizzata;
  • aumento della potenza nominale mediante ripotenziamento e migliore modulazione della risorsa;
  • incremento della regolazione e della capacità di modulazione, anche con sistemi di pompaggio e bacini di accumulo in quota, in funzione di adattamento climatico, gestione delle piene e regolazione del sistema elettrico.

Miglioramento e risanamento ambientale

Il bando deve prevedere obiettivi minimi di conservazione, miglioramento e risanamento del bacino idrografico di pertinenza, con riferimento a continuità fluviale, rilascio delle portate, mitigazione delle alterazioni morfologiche e ricostituzione del trasporto solido a valle.

La Regione destina il 10% degli introiti derivanti dall’assegnazione delle concessioni al finanziamento di interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati. Gli interventi sono realizzati dai comuni interessati, coerentemente con la pianificazione di distretto, e la Giunta regionale predispone ogni anno un programma di intervento.

Compensazioni ambientali e territoriali

Le misure di compensazione non possono essere meramente patrimoniali o economiche e devono garantire l’equilibrio economico-finanziario del progetto. Sono definite nel bando in relazione alle caratteristiche della derivazione e possono riguardare:

  • ripristino ambientale e tutela degli ecosistemi;
  • riassetto territoriale, viabilità e paesaggio;
  • risparmio ed efficienza energetica;
  • conservazione di specie e habitat;
  • misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche rinnovabili.

Ulteriori misure di miglioramento ambientale e di compensazione costituiscono criteri di valutazione delle offerte.

Clausole sociali

I bandi devono prevedere clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto del diritto dell’Unione europea.

Concessioni a società miste e partenariato pubblico-privato

L’assegnazione alla società mista pubblico-privata avviene con procedimento unico che seleziona il socio privato e assegna la concessione alla società, la quale deve avere come oggetto esclusivo la gestione della derivazione. Il socio privato deve acquistare almeno il 30% del capitale sociale e assumere l’obbligo di mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per l’intera durata della gestione.

Per le forme di partenariato pubblico-privato si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

Concessioni interregionali

Per concessioni che interessano il territorio di due o più regioni, le procedure sono definite mediante accordi tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d’intesa approvati dalle rispettive Giunte. Le funzioni amministrative sono attribuite alla regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione.

Fornitura gratuita di energia elettrica e monetizzazione

I concessionari e i soggetti autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio devono fornire annualmente alla Regione energia elettrica gratuita in misura pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati.

La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce per l’anno successivo la percentuale di energia da fornire o la sua monetizzazione, calcolata sul prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto. In caso di monetizzazione, il concessionario versa l’importo entro due mesi dalla richiesta.

Canone di concessione

Dal 2021 il canone per l’utilizzo della forza motrice è articolato in componente fissa e variabile, previa consultazione dell’ARERA.

La componente fissa è pari a 42 euro per ogni kW di potenza nominale media annua e varia proporzionalmente alle variazioni dell’indice ISTAT del prezzo industriale, se non inferiori al 5%.

La componente variabile è pari al 2,5% dei ricavi normalizzati, determinati in rapporto alla produzione dell’impianto al netto dell’energia gratuita o monetizzata e al prezzo zonale orario dell’energia. I dati di rete necessari devono essere forniti dal soggetto detentore.

La componente fissa si paga semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre; la variabile si paga a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se l’impianto è direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere le apparecchiature di misura.

Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario uscente versa un canone aggiuntivo di 30 euro per ogni kW di potenza nominale media, in due rate semestrali. Le variazioni del canone sono stabilite dalla Giunta entro il 31 ottobre dell’anno precedente.

La Regione può stipulare intese con il gestore delle reti e con il GSE per acquisire dati di misura utili all’attuazione della legge.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni sul canone è abrogato il comma 7 dell’art. 37 della l.r. 16/1995 e soppressa la relativa addizionale regionale, salvi gli effetti delle obbligazioni già sorte.

Destinazione di parte degli introiti a parchi e riserve naturali

Una quota annuale non inferiore al 30% degli introiti derivanti dal canone è riservata, in legge di bilancio, alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. Il dipartimento competente predispone ogni anno un programma di ripartizione delle risorse.

Disposizioni finanziarie e monitoraggio

Le maggiori entrate da canoni concessori sono quantificate per il triennio 2021-2023 in 6.129.197,78 euro annui. Sono inoltre quantificati gli oneri per l’attuazione della procedura di consegna delle opere, degli interventi ambientali e del finanziamento dei parchi e delle riserve.

La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Clausola valutativa

Ogni due anni, dalla data di entrata in vigore, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sull’andamento di ciascuna concessione di grande derivazione e sull’utilizzo delle risorse derivanti dai canoni, sulla base della relazione tecnica del dipartimento competente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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