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Legge

L.R. Calabria 2/2021

Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione

Normativa regionaleL.R. Calabria 2/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 23 aprile 2021, n. 2 modifica la l.r. 25/2020 sulle comunità energetiche da fonti rinnovabili: precisa che possono essere costituite anche secondo ulteriori modalità e subordina la localizzazione/attuazione degli impianti alla pianificazione territoriale regionale e paesaggistica. Nessun nuovo onere finanziario. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina calabrese sulle comunità energetiche rinnovabili

Modifiche alla disciplina sulle comunità energetiche rinnovabili

La legge regionale Calabria 23 aprile 2021, n. 2 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25, che promuove l’istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili. L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma integra due disposizioni della legge previgente per chiarirne l’ambito applicativo e i vincoli di localizzazione.

Estensione delle modalità di costituzione delle comunità energetiche

Viene precisato che le comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche nelle forme previste dalla legge regionale. L’inserimento dell’avverbio amplia il tenore letterale della disposizione originaria, rendendo non esclusiva la modalità indicata e consentendo la coesistenza con ulteriori assetti organizzativi compatibili con la normativa di settore.

Vincoli di pianificazione territoriale e paesaggistica

La modifica alla disciplina regionale sulle comunità energetiche specifica che gli interventi previsti devono collocarsi:

  • nel quadro della pianificazione territoriale regionale;
  • nel rispetto della pianificazione paesaggistica;
  • in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La previsione introduce quindi un vincolo espresso di conformità agli strumenti di governo del territorio e di tutela paesaggistica, rilevante per la localizzazione e l’attuazione degli impianti o delle iniziative connesse alle comunità energetiche.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma opera quindi in regime di invarianza finanziaria, senza autorizzare spese aggiuntive.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Non prevede termini transitori ulteriori né limitazioni temporali di applicazione specifiche oltre a tale decorrenza.

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