L.R. Calabria 3/2021
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 3 del 23 aprile 2021 aggiorna la disciplina delle Associazioni Pro Loco contenuta nella l.r. n. 22/2020, restringendo e rimodulando alcune finalità e requisiti, abrogando parti della procedura di iscrizione all’Albo e sopprimendo ulteriori previsioni regolatorie. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Modifiche alla disciplina delle Associazioni Pro Loco in Calabria
Modifiche alla disciplina delle Associazioni Pro Loco in Calabria
La legge regionale interviene sulla l.r. Calabria 19 novembre 2020, n. 22, con una serie di modifiche puntuali alla disciplina delle Associazioni Pro Loco. Il testo non introduce una nuova disciplina autonoma, ma ridefinisce alcuni contenuti, requisiti e previsioni procedurali applicabili nel territorio della Regione Calabria.
Ambito delle finalità e delle attività riconosciute
Vengono rimodulati alcuni riferimenti alle finalità delle Pro Loco, con una sostanziale eliminazione dei richiami alle produzioni tipiche, all’enogastronomia e ad alcune attività connesse ai prodotti agroalimentari e artigianali.
In particolare:
- nella definizione delle attività/obiettivi richiamati dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, il riferimento alle “produzioni tipiche” è soppresso e resta il richiamo al profilo “e folkloristico”;
- nell’articolo 3, comma 1, lettera a), sono eliminati i riferimenti all’attività “enogastronomico e” e alla locuzione relativa alle attività “o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali”.
Iscrizione all’Albo e disciplina procedurale
La legge interviene anche sulla procedura di iscrizione all’Albo delle Pro Loco, alleggerendo alcuni passaggi e sopprimendo specifici vincoli.
In particolare:
- dall’alinea del comma 2 dell’articolo 5 sono eliminate le parole che prevedevano il previo coinvolgimento del Comune interessato e dell’UNPLI;
- alla lettera b) dello stesso comma è soppresso il riferimento alla conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7;
- alla lettera e) è eliminata la previsione che consentiva l’iscrizione di una seconda Pro Loco nello stesso Comune solo in presenza di località distinte sotto il profilo turistico-ambientale, previa valutazione del Comune interessato.
Abrogazioni puntuali nella l.r. 22/2020
Sono inoltre abrogate alcune previsioni della legge regionale n. 22/2020:
- l’articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), è abrogato;
- l’articolo 11 è integralmente abrogato.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 apr 2021L.R. Calabria 1/2021
- Legge · 23 apr 2021L.R. Calabria 2/2021
- Legge · 23 apr 2021L.R. Calabria 4/2021
- Legge · 23 apr 2021L.R. Calabria 5/2021
- Legge · 23 apr 2021L.R. Calabria 6/2021
- Legge · 23 apr 2021L.R. Calabria 7/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →