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Legge

L.R. Calabria 3/2021

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 3 del 23 aprile 2021 aggiorna la disciplina delle Associazioni Pro Loco contenuta nella l.r. n. 22/2020, restringendo e rimodulando alcune finalità e requisiti, abrogando parti della procedura di iscrizione all’Albo e sopprimendo ulteriori previsioni regolatorie. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Modifiche alla disciplina delle Associazioni Pro Loco in Calabria

Modifiche alla disciplina delle Associazioni Pro Loco in Calabria

La legge regionale interviene sulla l.r. Calabria 19 novembre 2020, n. 22, con una serie di modifiche puntuali alla disciplina delle Associazioni Pro Loco. Il testo non introduce una nuova disciplina autonoma, ma ridefinisce alcuni contenuti, requisiti e previsioni procedurali applicabili nel territorio della Regione Calabria.

Ambito delle finalità e delle attività riconosciute

Vengono rimodulati alcuni riferimenti alle finalità delle Pro Loco, con una sostanziale eliminazione dei richiami alle produzioni tipiche, all’enogastronomia e ad alcune attività connesse ai prodotti agroalimentari e artigianali.

In particolare:

  • nella definizione delle attività/obiettivi richiamati dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, il riferimento alle “produzioni tipiche” è soppresso e resta il richiamo al profilo “e folkloristico”;
  • nell’articolo 3, comma 1, lettera a), sono eliminati i riferimenti all’attività “enogastronomico e” e alla locuzione relativa alle attività “o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali”.

Iscrizione all’Albo e disciplina procedurale

La legge interviene anche sulla procedura di iscrizione all’Albo delle Pro Loco, alleggerendo alcuni passaggi e sopprimendo specifici vincoli.

In particolare:

  • dall’alinea del comma 2 dell’articolo 5 sono eliminate le parole che prevedevano il previo coinvolgimento del Comune interessato e dell’UNPLI;
  • alla lettera b) dello stesso comma è soppresso il riferimento alla conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7;
  • alla lettera e) è eliminata la previsione che consentiva l’iscrizione di una seconda Pro Loco nello stesso Comune solo in presenza di località distinte sotto il profilo turistico-ambientale, previa valutazione del Comune interessato.

Abrogazioni puntuali nella l.r. 22/2020

Sono inoltre abrogate alcune previsioni della legge regionale n. 22/2020:

  • l’articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), è abrogato;
  • l’articolo 11 è integralmente abrogato.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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