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Legge

L.R. Lazio 28/2002

Disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 28/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio l’installazione di edicole per la vendita prevalente di quotidiani e periodici, fissando definizioni, limiti dimensionali e prescrizioni tecniche, con obbligo di autorizzazione edilizia e concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Prevede inoltre una variante automatica agli strumenti urbanistici comunali e salva le concessioni già rilasciate prima dell’entrata in vigore.

Disposizioni urbanistiche per le edicole di quotidiani e periodici

Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole nel Lazio

La legge regionale del Lazio detta regole urbanistiche specifiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici. La disciplina opera esclusivamente sul territorio regionale laziale e si coordina con la normativa statale sulla circolazione stradale e con gli strumenti urbanistici comunali.

Ambito di applicazione e definizione di edicola

Ai fini della legge, è considerata edicola ogni manufatto posto sul territorio comunale, destinato prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici e privo di ancoraggi a terra, salvo quelli relativi a cavi telefonici, cavi elettrici ed eventuali collegamenti con le tubature fognarie.

Per tali installazioni la legge esclude l’obbligo di servizi igienici, anche chimici, in considerazione del fatto che le edicole sono praticabili solo dagli operatori addetti alla vendita.

Prescrizioni tecniche per l’installazione

I comuni, nell’ambito dello strumento urbanistico generale e in coerenza con i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici, devono individuare le disposizioni tecniche da rispettare per l’installazione delle edicole, nel rispetto anche delle prescrizioni e dei divieti del codice della strada.

Tra i criteri fissati dalla legge:

  • la superficie massima concedibile non può superare 30 metri quadrati;
  • nei centri storici, definiti ai sensi della legge regionale n. 38 del 1999, la superficie massima scende a 24 metri quadrati e le edicole devono essere realizzate con tipologie compatibili con le caratteristiche del centro storico;
  • l’altezza interna non può superare 2,70 metri.

Ricollocazione delle edicole incompatibili con il codice della strada

Nei centri abitati, nelle zone di rilevanza storico-ambientale o quando vi siano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni devono adottare un piano di ricollocazione per le edicole già installate ma in contrasto con il codice della strada.

Nelle more dell’approvazione del piano, le edicole possono restare nella posizione attuale, purché sia garantita un’adeguata zona per il transito di pedoni e persone con limitata capacità motoria.

Titoli abilitativi e occupazione di suolo pubblico

Per l’installazione delle edicole che rispettino gli strumenti urbanistici e le disposizioni tecniche è richiesta l’autorizzazione edilizia.

Resta comunque fermo l’obbligo di ottenere la concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Effetti sugli strumenti urbanistici comunali

Le disposizioni della legge costituiscono variante automatica allo strumento urbanistico comunale generale e alle relative norme tecniche di attuazione.

Regime transitorio

Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge.

Attualità della disciplina

La legge contiene una disciplina ancora formalmente riferita all’installazione di edicole, ma il contenuto è sostanzialmente strutturale e non legato a un esercizio finanziario o a un evento concluso. Non emergono elementi che ne impongano la qualificazione come atto obsoleto.

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