Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 14 del 24/01/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo e il codice identificativo da usare nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi per il pagamento dell’imposta di registro, bollo, tributi speciali, sanzioni e interessi connessi alla registrazione, cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché per i pagamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione.

Istituzione di codici tributo F24 per locazioni e affitti di immobili

Istituzione dei codici tributo per locazioni e affitti di beni immobili

La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Inoltre, stabilisce i codici tributo da utilizzare anche per i versamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama l’articolo 17 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR), approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che regola:

  • le cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e affitto di immobili;
  • il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione entro 30 giorni;
  • la facoltà, per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, di assolvere l’imposta sull’intera durata del contratto oppure annualmente;
  • il versamento delle annualità successive alla prima e delle imposte dovute per proroghe con le medesime modalità previste per la prima registrazione.

Richiama inoltre la nota I dell’articolo 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, che prevede una riduzione dell’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Estensione delle modalità di versamento e finalità della risoluzione

La risoluzione prende atto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 alle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili.

Per consentire tali versamenti, la risoluzione istituisce i codici tributo da utilizzare esclusivamente nel modello F24 con elementi identificativi.

Codici tributo istituiti per registrazione, annualità e adempimenti successivi

Sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1500 – Imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501 – Imposta di registro per annualità successive;
  • 1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505 – Imposta di bollo;
  • 1506 – Tributi speciali e compensi;
  • 1507 – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508 – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509 – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510 – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Codice identificativo della controparte

Per identificare correttamente nel modello F24 il soggetto quale controparte del contratto, viene istituito il codice identificativo:

  • 63 – “Controparte”.

Modalità di compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi

Sezione “CONTRIBUENTE”

Devono essere indicati:

  • nei campi codice fiscale e dati anagrafici, i dati della parte che effettua il versamento;
  • nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, il codice fiscale della controparte (o di una delle controparti), insieme al codice identificativo 63.

Sezione “ERARIO ED ALTRO”

Devono essere indicati:

  • nei campi codice ufficio e codice atto, nessun valore;
  • nel campo tipo, la lettera F;
  • nel campo elementi identificativi:
    • nessun valore, in caso di prima registrazione;
    • il codice identificativo del contratto (17 caratteri), in caso di annualità successive, cessione, risoluzione e proroga.

Se il codice identificativo del contratto non è disponibile, il campo va compilato con un codice di 16 caratteri formato come segue:

  • caratteri 1-3: codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
  • caratteri 4-5: ultime due cifre dell’anno di registrazione;
  • caratteri 6-7: serie di registrazione, completando con zeri a sinistra se necessario;
  • caratteri 8-13: numero di registrazione, completando con zeri a sinistra se necessario;
  • caratteri 14-16: sottonumero di registrazione, se presente, oppure 000.

Viene fornito anche un esempio: per un contratto registrato presso l’Ufficio territoriale con codice TMD, anno 2013, serie 3, numero 10725 e senza sottonumero, il codice da indicare è TMD1303010725000.

Sempre nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:

  • nel campo codice, il codice tributo;
  • nel campo anno di riferimento:
    • per la prima registrazione, l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato AAAA;
    • per annualità successive, proroga, cessione o risoluzione, l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato AAAA;
  • nel campo importi a debito versati, gli importi da versare.

Codici tributo per avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni

Per il pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici, sono istituiti, sempre da utilizzare esclusivamente nel modello F24 con elementi identificativi, i seguenti codici:

  • A135 – Imposta di registro - Avviso di liquidazione dell’imposta/irrogazione delle sanzioni;
  • A136 – Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell’imposta/irrogazione delle sanzioni;
  • A137 – Sanzioni - Avviso di liquidazione dell’imposta/irrogazione delle sanzioni;
  • A138 – Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta/irrogazione delle sanzioni.

Compilazione del F24 per gli avvisi di liquidazione

In questo caso, i codici tributo devono essere esposti nella colonna importi a debito versati. Nella compilazione occorre indicare:

  • nella sezione CONTRIBUENTE, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione ERARIO ED ALTRO, i dati relativi a codice ufficio, codice atto e anno di riferimento (AAAA) riportati nel modello allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’ufficio, oppure, se non disponibile, nell’avviso stesso;
  • nel campo tipo, la lettera F.

Indicazioni finali

La risoluzione segnala che l’elenco completo dei codici da utilizzare nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata ai codici per il versamento con modello F24.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.