Decreto ministeriale n. 7 del 07/06/2021
Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto rileva che, nell’anno 2020 rispetto al 2019, i prezzi dei materiali da costruzione più significativi non hanno subito variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione. Di conseguenza, non emergono, per il 2020, nuove compensazioni automatiche fondate su scostamenti oltre soglia. Il provvedimento disciplina inoltre, per i contratti affidati prima del d.lgs. n. 50/2016 e ancora in corso di esecuzione, quali serie storiche di prezzi medi e variazioni percentuali devono essere utilizzate per calcolare le compensazioni dei materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel 2020, in funzione dell’anno di presentazione dell’offerta.
Rilevazione dei prezzi medi 2019 e delle variazioni 2020 dei materiali da costruzione più significativi ai fini delle compensazioni
Rilevazione dei prezzi medi 2019 e variazioni 2020 dei materiali da costruzione più significativi
Il decreto del Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere reca la rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali relative al 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Il provvedimento è emanato nel quadro dell’articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006 e della disciplina transitoria dell’articolo 216 del d.lgs. n. 50/2016, che continua a operare per i contratti affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e ancora in esecuzione.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama:
- l’articolo 133 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, relativo alle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione;
- l’articolo 216, commi 1 e 27-ter, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che fa salva la disciplina previgente per i contratti in corso;
- il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, secondo cui il Ministero resta tenuto ad adottare il decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 nel regime transitorio;
- la normativa organizzativa del MIT, inclusi il d.l. n. 85/2008, il d.P.C.M. n. 72/2014, il d.m. n. 346/2014 e il d.P.C.M. n. 190/2020.
La finalità del provvedimento è quella di fissare l’esito della rilevazione annuale e di indicare il perimetro documentale da utilizzare per le compensazioni nei contratti ancora soggetti al regime previgente.
Istruttoria e parere della Commissione consultiva
La Direzione generale ha svolto l’istruttoria mediante verifica ed elaborazione dei dati forniti da tre fonti di rilevazione:
- provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
- ISTAT;
- camere di commercio d’Italia (Unioncamere).
La Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, istituita e nominata con i richiamati decreti del 2007 e successivi aggiornamenti, si è riunita il 17 maggio 2021, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In tale seduta ha espresso all’unanimità parere favorevole sulle risultanze istruttorie.
Esito della rilevazione per l’anno 2020
L’articolo 1 stabilisce che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.
Il decreto dà quindi atto che, per il 2020, non emergono scostamenti oltre la soglia rilevante ai fini della compensazione, secondo la disciplina richiamata.
Regole operative per le compensazioni nei contratti affidati prima del d.lgs. n. 50/2016
L’articolo 2 disciplina la determinazione delle compensazioni per i contratti:
- affidati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
- ancora in corso di esecuzione;
- con lavorazioni contabilizzate nell’anno 2020.
Per tali contratti, la compensazione va calcolata facendo riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali, per la sola parte eccedente il 10%, contenuti nei decreti ministeriali e nei relativi allegati indicati dal decreto, in funzione dell’anno di presentazione dell’offerta.
Criteri di rinvio in base all’anno di offerta
Il decreto distingue i seguenti casi:
- offerte presentate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016: si applicano i prezzi medi e le variazioni percentuali annuali rilevati nell’allegato n. 1 del d.m. 20 maggio 2019;
- offerta presentata nel 2011: si utilizzano l’allegato n. 1 del d.m. 20 maggio 2019 e l’allegato n. 1 del d.m. 3 luglio 2013;
- offerta presentata nel 2010: si aggiunge l’allegato n. 1 del d.m. 3 maggio 2012;
- offerta presentata nel 2009: il medesimo riferimento include il d.m. 3 maggio 2012;
- offerta presentata nel 2008: oltre ai precedenti, si utilizza l’allegato n. 1 del d.m. 9 aprile 2010;
- offerta presentata nel 2007: si considerano l’allegato n. 1 e l’allegato n. 2 del d.m. 9 aprile 2010;
- offerta presentata nel 2006: si aggiunge la tabella allegata al d.m. 24 luglio 2008;
- offerta presentata nel 2005: si aggiunge la tabella allegata al d.m. 2 gennaio 2008;
- offerta presentata nel 2004: si aggiunge la tabella allegata al d.m. 11 ottobre 2006;
- offerta presentata nel 2003 o anteriormente: si aggiunge anche la tabella allegata al d.m. 30 giugno 2005.
Decorrenza e significato pratico
Il decreto non introduce nuove misure finanziarie autonome, ma ha funzione ricognitiva e applicativa: certifica l’assenza di variazioni oltre soglia nel 2020 e fornisce agli operatori e alle stazioni appaltanti il quadro dei riferimenti storici da utilizzare per il calcolo delle compensazioni nei contratti ancora soggetti alla disciplina previgente.
Per imprese e amministrazioni, il dato operativo centrale è che la rilevazione 2020 non genera, di per sé, una nuova base di compensazione per superamento del 10%, mentre restano validi i rinvii alle serie storiche pregresse per i contratti transitori.
Punti principali
Esito della rilevazione 2020 su base 2019
Il decreto accerta che i prezzi dei materiali da costruzione più significativi, nel 2020 rispetto al 2019, non hanno registrato variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%. L’accertamento deriva dall’istruttoria della Direzione generale, basata sui dati provenienti da provveditorati interregionali alle opere pubbliche, ISTAT e Unioncamere, e dal parere unanime favorevole della Commissione consultiva centrale.
Quadro normativo applicato
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 216, commi 1 e 27-ter, del d.lgs. n. 50/2016. Viene richiamata la disciplina transitoria che consente, per i contratti affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e ancora in esecuzione, di applicare la previgente disciplina sulle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione.
Criteri per le compensazioni nei contratti in corso
Per i contratti affidati prima del d.lgs. n. 50/2016 e in corso di esecuzione, il decreto indica quali decreti ministeriali e relativi allegati devono essere considerati per determinare le compensazioni relative ai materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel 2020. Il criterio varia in base all’anno di presentazione dell’offerta, combinando progressivamente le rilevazioni dei prezzi medi e delle variazioni percentuali degli anni precedenti.
Serie storiche richiamate
Il decreto rinvia, a seconda dell’anno dell’offerta, ai decreti del 20 maggio 2019, 3 luglio 2013, 3 maggio 2012, 9 aprile 2010, 24 luglio 2008, 2 gennaio 2008, 11 ottobre 2006 e 30 giugno 2005, oltre ai relativi allegati e tabelle. Per le offerte presentate nel 2012-2016 si applica la rilevazione 2019; per offerte più risalenti si cumula il riferimento a serie storiche via via anteriori fino al 2003 o precedenti.
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