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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28653/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la gestione di una casa di riposo per anziani. La società appaltatrice ha dedotto che il Comune non aveva adempiuto tempestivamente agli obblighi preliminari e funzionali all’avvio del servizio, in particolare la predisposizione del documento di valutazione dei rischi e la consegna del certificato di prevenzione incendi, con conseguente ritardo nella consegna della struttura e successiva revoca dell’incarico a favore di altro soggetto. Il giudizio di merito aveva riconosciuto l’inadempimento del Comune, ma aveva applicato la disciplina speciale degli appalti pubblici ritenendo che l’appaltatore, davanti al ritardo nella consegna per fatto della stazione appaltante, non potesse chiedere la risoluzione del contratto bensì solo il recesso ai sensi della normativa speciale; aveva quindi limitato il ristoro alle spese di organizzazione del servizio. La società ricorrente ha impugnato tale impostazione denunciando la violazione della disciplina civilistica della risoluzione per inadempimento e delle norme speciali richiamate, sostenendo che nel caso concreto dovesse trovare applicazione il codice civile. Il Comune ha proposto ricorso incidentale censurando invece il riconoscimento del rimborso spese in assenza di effettivo esercizio del recesso da parte dell’appaltatore, nonché la motivazione sulla base di un generico richiamo all’equità e la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società appaltatrice, confermando che, negli appalti pubblici, il ritardo nella consegna imputabile alla stazione appaltante è governato dalla disciplina speciale che attribuisce all’appaltatore la sola facoltà di chiedere il recesso e non la risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, ritenendo che il rimborso delle spese contrattuali e degli oneri sostenuti non possa essere riconosciuto se l’istanza di recesso non sia stata esercitata e accolta nei termini di legge. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo al rimborso spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1323 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1453 c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione alla fattispecie, ritenendo operante la disciplina speciale del recesso negli appalti pubblici.

  • art. 1454 c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione alla fattispecie, ritenendo operante la disciplina speciale del recesso negli appalti pubblici.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 129 del D.P.R. n. 554/1999

    In caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere il recesso; il rimborso delle spese contrattuali e degli oneri sostenuti presuppone l’accoglimento dell’istanza di recesso.

  • D.lgs. n. 163/2006

    È richiamato per affermare la perdurante applicabilità della disciplina regolamentare previgente nei limiti di compatibilità previsti dall’art. 253.

  • D.M. n. 145/2008

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 253 D.lgs. n. 163/2006

    “Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando”

    La Corte usa la norma per affermare che il regolamento previgente continua ad applicarsi e quindi può trovare applicazione l’art. 129 del D.P.R. n. 554/1999 anche se non richiamato nel bando.

  • art. 10 del D.P.R. n. 1063/1962

    Richiamato come antecedente della disciplina speciale sugli appalti pubblici in caso di ritardo nella consegna per fatto dell’amministrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale sul tema delle spese, ma la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca; la valutazione della misura e delle proporzioni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal Comune per censurare il ricorso all’equità; la Corte osserva che la decisione sul rimborso non poteva essere sorretta da un generico richiamo equitativo in assenza di base normativa.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dal Comune per escludere la decisione secondo equità in mancanza di richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, il ritardo nella consegna imputabile alla stazione appaltante è regolato da una disciplina speciale che prevale sulla risoluzione civilistica per inadempimento: l’appaltatore dispone, in via tipica, della sola facoltà di chiedere il recesso nei modi e nei limiti previsti dalla normativa speciale.
  • Il diritto al rimborso delle spese contrattuali e degli oneri sostenuti dall’appaltatore presuppone l’effettivo esercizio dell’istanza di recesso e il suo accoglimento; in mancanza di tale presupposto, il rimborso non può essere riconosciuto.
  • La disciplina regolamentare previgente in materia di lavori pubblici può continuare ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, anche dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, sulla base delle disposizioni transitorie richiamate dalla Corte.
  • La compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile solo perché una parte ritenga prevalente la soccombenza dell’altra; occorre una vera violazione del criterio legale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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