Cassazione Civile, Sentenza n. 30991/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificò a Pontelli s.r.l. sanzioni per impiego di lavoratori non risultanti da scritture. La Commissione Tributaria Provinciale annullò il provvedimento. In appello la Commissione Tributaria Regionale dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma il giudizio non fu riassunto e si estinse. L'Agenzia iscrisse il credito e notificò la cartella di pagamento; Pontelli oppose ottenendo la declaratoria di nullità della cartella in primo grado e il Tribunale confermò che la sentenza di primo grado era passata in giudicato per estinzione dell'appello ai sensi dell'art. 338 c.p.c. La Corte d'Appello confermò. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione sostenendo che la pronuncia della CTR che declinava la giurisdizione fosse integrale sostitutiva della decisione di primo grado e idonea a impedire il passaggio in giudicato, richiamando anche la disciplina sulla translatio iudicii (art. 59 D.Lgs. n. 69/2009).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza della CTR si limitasse a questioni di giurisdizione (mero rito) e non avesse modificato gli effetti della decisione di primo grado che aveva annullato la cartella. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Conseguentemente la iscrizione a ruolo e la cartella erano inefficaci. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio e precisato l'inapplicabilità del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 3 D.I. n. 12/2002 (convertito)
Norma invocata come titolo della sanzione contestata (impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria); utilizzata per ricostruire l'oggetto della pretesa impositiva.
art. 310 c.p.c.
Riferito in primo grado per affermare che l'estinzione del giudizio non rende inefficaci le sentenze di merito; la Corte lo richiama nel contesto generale dell'effetto dell'estinzione del giudizio.
art. 338 c.p.c.
Principale norma decisiva: stabilisce che l'estinzione del procedimento d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che vi siano atti nel corso dell'appello che abbiano modificato gli effetti della sentenza stessa. La Corte ha applicato questa norma per dichiarare il carattere definitivo della sentenza di primo grado.
artt. 1, 45 e 49 D.Lgs. n. 546/1992
Rilevati dal ricorrente come disciplina del processo tributario; la Corte ha ritenuto che non vi sia nella disciplina tributaria una regola incompatibile con l'art. 338 c.p.c. sul passaggio in giudicato per estinzione dell'appello.
art. 59 co. 4 D.Lgs. n. 69/2009
Riferito in tema di translatio iudicii; la Corte ha ritenuto tale meccanismo non rilevante nel caso concreto perché la pronuncia di secondo grado non aveva trasferito o modificato il merito, ma si era limitata a declinare la giurisdizione.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma procedurale citata in riferimento al deposito delle conclusioni del Procuratore Generale; non incidente sul merito della decisione.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 e art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Norme sul contributo unificato: la Corte ha ricordato che l'obbligo di versamento non si applica alle Amministrazioni dello Stato che sono esentate tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'estinzione del giudizio di appello (anche per mancata riassunzione) produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 338 c.p.c., salvo che nel corso dell'appello siano intervenuti atti o decisioni che abbiano effettivamente modificato gli effetti della sentenza impugnata.
- Una pronuncia di secondo grado che si limiti a declinare la giurisdizione (decisione di rito) e non si pronunci sul merito o non modifichi le statuizioni della sentenza di primo grado non impedisce il passaggio in giudicato di quest'ultima in caso di estinzione dell'appello.
- La translatio iudicii (trasferimento della causa al giudice competente) rileva solo se il provvedimento di secondo grado comporta un effettivo spostamento e prosecuzione del giudizio che incide sul merito; se il processo non viene riassunto o il secondo grado non sostituisce/varia il giudicato, la translatio non evita il passaggio in giudicato.
- Nel valutare l'efficacia di decisioni di merito successive, occorre distinguere fra pronunce 'di rito' (giurisdizionali/procedurali) e pronunce che incidono sui diritti sostanziali: solo queste ultime impediscono l'operare dell'art. 338 c.p.c.
- Le amministrazioni dello Stato sono, tramite prenotazione a debito, esentate dall'obbligo pratico di versare il contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o improcedibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30953/2022 del 20/10/2022
- Sentenza lavoro · 20 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30954/2022 del 20/10/2022
- Sentenza lavoro · 20 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30955/2022 del 20/10/2022
- Sentenza lavoro · 20 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30956/2022 del 20/10/2022
- Sentenza lavoro · 20 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30957/2022 del 20/10/2022
- Sentenza lavoro · 20 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30958/2022 del 20/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →