L.R. Toscana 67/2004
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 67/2004 modifica la l.r. 89/1998 in materia di inquinamento acustico. Contiene anche norme transitorie: si applica ai procedimenti già avviati con adozione del progetto di piano di classificazione acustica; prevede poteri sostitutivi provinciali per l’approvazione dei piani comunali entro il 31 dicembre 2005; consente contributi ai piccoli comuni montani/disagiati per approvazioni entro il 30 aprile 2005. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale toscana sull’inquinamento acustico
Modifiche alla disciplina regionale toscana sull’inquinamento acustico
La legge regionale Toscana 29 novembre 2004, n. 67 interviene sulla l.r. 1 dicembre 1998, n. 89, recante norme in materia di inquinamento acustico, modificandone diversi profili sostanziali e procedurali. Il testo fornito non contiene il dettaglio delle singole modifiche agli articoli sostituiti o novellati, ma disciplina espressamente alcuni effetti transitori e l’entrata in vigore.
Ambito di applicazione delle modifiche
Il provvedimento opera sul quadro regionale toscano relativo alla classificazione acustica e agli strumenti di pianificazione comunale in materia di rumore. Le modifiche riguardano la disciplina dei piani di classificazione acustica e i relativi procedimenti di approvazione.
Regime transitorio per i procedimenti già avviati
La legge stabilisce che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti nei quali, al momento dell’entrata in vigore, fosse già intervenuta l’adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi della previgente formulazione dell’articolo 5 della l.r. 89/1998. In tal modo, i procedimenti non ancora conclusi ricadono nella disciplina sopravvenuta.
Approvazione dei piani comunali e poteri sostitutivi provinciali
In sede di prima applicazione della nuova disciplina dell’articolo 10 della l.r. 89/1998, come sostituito dalla presente legge, la provincia esercita i poteri sostitutivi per garantire l’approvazione dei piani comunali di classificazione acustica entro il 31 dicembre 2005. La disposizione introduce quindi un termine finale per la conclusione del procedimento nei casi in cui intervenga il subentro provinciale.
Contributi ai comuni montani e ai piccoli comuni in situazione di disagio
Nell’ambito delle risorse stanziate per il 2005 ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 89/1998, la Giunta regionale può concedere contributi per l’approvazione del piano di classificazione acustica ai comuni rientranti nella l.r. 27 luglio 2004, n. 39 sui comuni montani e i piccoli comuni in situazione di disagio. Il beneficio è subordinato a due condizioni:
- il comune, all’entrata in vigore della legge, non abbia ancora adottato il piano;
- l’approvazione del piano intervenga entro il 30 aprile 2005. La Giunta regionale individua inoltre il grado di disagio rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina richiamata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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